Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cod. pen., e ciò sia per l'identità di "ratio" tra la situazione in esame e quella dell'art.671 del codice di rito, sia perchè l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili "provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per "abolitio criminis".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46236 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46236 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FABBRI Gianvittore - Presidente - del 06/10/2004
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - N. 3735
Dott. GIRONI Emilio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - N. 8126/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ER SA, n. il 18 giugno 1957;
contro l'ordinanza 23 gennaio 2004 del Tribunale di Roma;
visti gli atti;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Livio Pepino;
lette le conclusioni del Procuratore Generale Dr. Aurelio Galasso che ha chiesto il rigetto del ricorso.
OSSERVA
1. Con ordinanza 23 gennaio 2004 il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell'esecuzione, ha revocato la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 83, comma 7, codice della strada, emessa dal Pretore di Roma il 17 giugno 1980 nei confronti di RO SA, perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e ha rigettato la richiesta di applicazione in executivis della sospensione condizionale della pena inflitta allo stesso ER con sentenza 4 dicembre 1995 del Tribunale di Roma. Ha osservato il tribunale che la concessione della sospensione condizionale, pur divenuta astrattamente possibile a seguito della revoca della condanna ostativa, è prevista dalla legge, nella fase dell'esecuzione, solo nell'ipotesi di cui all'art. 671, comma 3, cpp e che ogni estensione interpretativa violerebbe il principio di intangibilità del giudicato.
Ha proposto ricorso, per violazione di legge, il ER osservando che l'applicazione della sospensione condizionale deve ritenersi consentita, in fase esecutiva, anche in caso di revoca della sentenza ostativa stante l'identità di ratio tra tale situazione e quella di intervenuta applicazione della continuazione ex art. 6761 cpp e che, ove così non fosse, il combinato disposto degli artt. 674 e 671 cpp sarebbe viziato da illegittimità costituzionale per violazione degli artt. 27, comma 3, e 24, comma 2, Costituzione.
Il Procuratore generale ha concluso come in epigrafe.
2. Il ricorso è fondato.
Come noto, la questione è, in giurisprudenza, controversa. L'orientamento più recente (per tutte, Cass., sez. 3,20 febbraio - 10 aprile 2002, procuratore generale in proc. De Filippo, riv. n. 221368; Cass., sez, 5, 6 novembre 2002 - 11 marzo 2003, Dell'Utri, riv. n. 224112; contro, da ultimo, solo Cass., sez. 6, 4 novembre 2002 - 16 aprile 2003, Rulli, riv. 226032) è, peraltro, nel senso che "la sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nella ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma 1, cpp, ma anche nel caso di revoca di una o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato ai sensi dell'art. 2, comma 2, cpp e 673 cpp, qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cp" e ciò sia per l'identità di ratto tra la situazione in esame e quella dell'art. 671 cpp sia perché l'applicazione del beneficio in questione in sede esecutiva rientra tra i possibili "provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per abolitio criminis. Detta interpretazione - condivisa dal collegio e non contrastata con nuovi argomenti nel provvedimento impugnato - rende non fondata la dedotta questione di costituzionalità.
L'ordinanza impugnata deve, dunque, essere annullata nella parte relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena di cui alla sentenza 4 dicembre 1995 del Tribunale di Roma con rinvio degli atti al Tribunale della stessa città per nuovo esame che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 29 novembre 2004