Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46236
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La sospensione condizionale della pena può essere concessa dal giudice dell'esecuzione non soltanto nelle ipotesi di riconoscimento del concorso formale o della continuazione ai sensi dell'art. 671, comma primo, cod. proc. pen., ma anche nel caso di revoca di uno o più sentenze di condanna, in quanto i fatti giudicati non sono più preveduti come reato, ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen. e 673 cod. proc. pen., qualora, a seguito della stessa revoca e della conseguente eliminazione della pena relativa, risulti rispettato il complessivo limite di pena previsto dall'art. 163 cod. pen., e ciò sia per l'identità di "ratio" tra la situazione in esame e quella dell'art.671 del codice di rito, sia perchè l'applicazione del beneficio in sede esecutiva rientra tra possibili "provvedimenti conseguenti" alla revoca di sentenza di condanna per "abolitio criminis".

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 06/10/2004, n. 46236
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 46236
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

    Testo completo