Sentenza 3 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/07/2002, n. 9629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9629 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'A' 09 62 9 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREM Oggetto Lavoro Composta dagli Illami Sigg.ri Magistrati: D'ANGELO - Presidente Dott. Bruno R.G. N. 2228/00 Consigliere Cron. 25872 Dott. Pietro CUOCO Dott. Francesco Antonio MAIORANO Rel. Consigliere Rep Dott. Grazia CATALDI Consigliere Ud. 18/04/02 Dott. Aldo DE MATTEIS Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: OS LA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARCHIMEDE 132, presso lo studio dell'avvocato ANTONINO PELLICANO', che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISPETTORATO PROVINCIALE DEL LAVORO REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente rappresentato e difeso dall' AVVOCATURA GENERALE 12, | DELLO STATO, giusta delega in atti;
2002 1693 controricorrente -1- avversO la sentenza n. 70/98 del Pretore di MELITO DI PORTO SALVO, depositata il 18/01/9; R.G.N.4053/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/04/02 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore ⠀ Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Melito Porto Salvo del 23/3/96 CA CA proponeva opposizione avverso la ordinanza ingiunzione dell'Ispettorato del Lavoro di Reggio Calabria per violazione degli art. 134 R. D. n. 1422 del 28/8/24 e 21 L. n. 264 del 29/4/49, per non avere, in qualità di titolare di scuola materna, istituito i libri paga e matricola e non avere denunciato, nel termine di 5 giorni, la cessazione del rapporto d'impiego della dipendente TO Milena, per maternità. Deduceva la ricorrente di non essere mai stata titolare di una scuola materna, ma presidente di una associazione culturale, poi formalizzata con atto del 22/2/97, senza fini di lucro, autogestita in collaborazione con gli insegnanti, con la conseguenza che non sussisteva un rapporto di lavoro subordinato e retribuito e non era perciò tenuta alle prescrizioni tipiche dello stesso. L'Ispettorato del Lavoro contrastava la domanda ed il Pretore, con sentenza del 15/12/98 - 19/1/99, rigettava il ricorso, precisando che dalle dichiarazioni rese dalla TO era emerso che la stessa non agiva in regime di volontariato, ma aveva lavorato alle dipendenze della CA, in virtù di una supplenza assegnatale dalla Direzione Didattica di Melito Porto Salvo, dal 22/2 al 2/6/94, quando aveva interrotto l'attività lavorativa per una gravidanza a rischio, presentando poi la documentazione per ottenere la relativa indennità. La CA, però, all'insaputa dell'istante, aveva comunicato alla Direzione Didattica che la ricorrente aveva rinunciato a prestare l'attività lavorativa. Precisava che gli alunni pagavano una retta 1 mensile e che non aveva ricevuto la retribuzione dovutale. Da queste dichiarazioni emergeva la sussistenza degli indici caratteristici del rapporto di lavoro subordinato (orario di lavoro, continuità della prestazione, obbligo di retribuzione, anche se di fatto non corrisposta). Queste dichiarazioni, rese a pubblici ufficiali nell'esercizio delle loro funzioni, avevano valore di prova legale ex art. 2700 c.c. e quindi facevano prova fino a querela di falso. In ogni caso tali dichiarazioni trovavano conferma diretta nella documentazione in atti (le ricevute delle rette mensili versate per i bambini frequentanti la scuola, che evidenziavano lo scopo di lucro dell'attività svolta;
la documentazione relativa alla associazione culturale formalizzata in data 22/7/97, successivamente ai fatti di causa, che smentiva la tesi del fine puramente culturale dell'attività svolta in precedenza). Le medesime dichiarazioni ricevevano anche conferma indiretta dai due bandi di concorso depositati in atti, secondo cui l'indicazione dell'ente cui dovevano essere prestati i contributi lavorativi da parte del datore di lavoro era uno dei requisiti per la validità dell'attività prestata ai fini della graduatoria per l'insegnamento in scuole pubbliche. In presenza di questi elementi di riscontro, dovevano essere ritenute inattendibili le dichiarazioni dell'altra insegnante IT in ordine alla pretesa inesistenza degli indici del rapporto di lavoro subordinato;
peraltro la stessa teste ammette lo svolgimento del lavoro dalle ore 8 alle ore 12 e l'esistenza di "indicazioni della sig.ra CA, relativamente all'organizzazione del lavoro 2 all'individuazione dei bambini cui doveva insegnare”. Da questi fatti chiaramente emergevano gli elementi identificativi del rapporto di lavoro subordinato (continuità delle prestazione;
orario di lavoro;
svolgimento dell'attività lavorativa di insegnante;
necessità della contribuzione assicurativa per la validità del periodo di lavoro ai fini dell'inserimento nella graduatoria per le scuole statali). Questi elementi erano prevalenti rispetto alle dichiarazioni di scienza rese dai testi addotti dalla ricorrente. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione la CA, fondato su un solo motivo. Resiste con controricorso l'Avvocatura Generale dello Stato per conto del Ministero del Lavoro. MOTIVI DELLA DECISIONE Lamentando violazione e falsa applicazione dell'art. 2094 e 2700 c.c., nonché carenza assoluta di motivazione (art. 360 n. 3 e 5 CPC), deduce la ricorrente che ha sbagliato il Pretore ad attribuire valore di prova legale fino a querela di falso, ex art. 2700 c.c., alle dichiarazioni rese agli ispettori del lavoro dall'insegnante TO: l'efficacia privilegiata di un atto pubblico è infatti limitata alla provenienza dell'atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato e non si estende al contenuto sostanziale delle dichiarazioni delle parti, che possono, invece, essere contrastate ed accertate con tutti i mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che sia necessario proporre querela di falso. Le affermazioni della TO erano contrastate dalla dichiarazione dalla stessa sottoscritta all'inizio del rapporto di 3 collaborazione;
la stessa dopo avere accettato di prestare attività didattica gratuitamente ed in forma collaborativa, successivamente aveva chiesto l'intervento degli Ispettori di lavoro, volendo ottenere l'indennità di parto per le lavoratrici subordinate Dalla documentazione prodotta dall'opponente e dalla prova testimoniale chiaramente emergeva che il rapporto di collaborazione veniva svolto dalle insegnanti senza alcuna retribuzione e senza vincolo di subordinazione, risultando l'orario di lavoro determinato concordemente in relazione alle esigenze ed agli impegni familiari delle singole insegnanti;
queste espletavano l'attività per acquisire il punteggio utile ai fini della partecipazione ad un eventuale pubblico concorso nella scuola statale, mentre la opponente svolgeva solo funzioni di rappresentanza legale e coordinamento. Le prove erano state ignorate dal Pretore dichiarate “non attendibili", anche che poi era stata utilizzata una parte della dichiarazione della IT come prova contraria in danno della opponente. La sentenza era frutto di una dichiarazione di principio, senza tenere conto del “nomen juris" del rapporto voluto dalle parti e degli elementi di fatto emergenti dagli atti e relativi all'effettivo contenuto del rapporto stesso. La sentenza quindi doveva essere cassata. Il ricorso è infondato. Questa Corte ha già avuto modo di affermare (con sentenza n. 3776 del 16/4/87) il principio di diritto, condiviso dal Collegio ed ormai consolidato tanto da formare diritto vivente, secondo cui "l'efficacia probatoria privilegiata di un atto pubblico, a norma dell'art. 4 2700 Cod. Civ., concerne la provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato e i fatti che egli attesti essere avvenuti in sua presenza, ma non anche la veridicita' ed esattezza delle dichiarazioni rese dalle parti, le quali, pertanto, possono essere contrastate ed accertate con tutti mezzi di prova consentiti dalla legge, senza che all'uopo occorra o possa proporsi querela di falso. ( v.6628/83, mass n.431358; (v.4978/77, mass n. 388593; ( v.411/76, mass n.379062; (conf.4608/81, mass n.415321)". E' quindi fondata la censura mossa su questo punto dal ricorrente, in quanto le dichiarazioni rese dalla lavoratrice agli Ispettori del lavoro non hanno valore di prova legale ai sensi dell'art. 2700 c.c., essendo soltanto certo fino a querela di falso che la stessa abbia reso quelle dichiarazioni;
il contenuto e l'intrinseca verità delle affermazioni della parte è, però, liberamente valutabile da parte del giudice di merito e può essere contrastato, nelle forme ordinarie, con prova contraria. Ciò però non basta per l'accoglimento del ricorso, in quanto il Pretore, dopo avere affermato il principio di diritto errato, ha valutato in concreto le dichiarazioni della parte ed ha trovato negli atti di causa riscontri diretti (pagamento di rette mensili da parte dei bambini a riprova dello scopo di lucro dell'attività, nonché l'inesistenza all'epoca del rapporto dell'associazione culturale senza fini di lucro) ed indiretti (versamento di contributi previdenziali per lavoro dipendente); ed ha riscontrato altresì l'esistenza degli indici indiretti del lavoro dipendente (continuità della prestazione, orario di lavoro, attività 5 d'insegnamento esercitata ed il versamento dei suddetti contributi). Questi elementi di riscontro e gli indici indiretti sono stati poi complessivamente valutati dal giudice di merito come prevalenti rispetto alle dichiarazioni testimoniali contrarie, la cui attendibilità peraltro sarebbe sminuita dal fatto che la teste IT finisce per ammettere alcuni degli indici indiretti della subordinazione (orario di lavoro e direttive della CA). je La motivazione, anche va corretta in punto di diritto nel senso sopra chiarito, è nel suo complesso congrua e convincente nella valutazione di fatto di tutti gli elementi di prova acquisiti e non viene minimamente scalfita dalle censure mosse, che in sostanza si limitano a proporre una diversa lettura ed interpretazione delle prove, senza porre in evidenza errori e vizi logici della ragioni della decisione. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese vano poste a carico della ricorrente e liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese che liquida in Euro 7,65 oltre ad Euro 1.500,00 per onorario. Roma 18 aprile 2002 Эламского Шайсано PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. Quise hemelle IL CANCELLIERE Sprsitst Our colleria -3 LUG. 2007 CANCELLAR Cu lle