Sentenza 14 agosto 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 14/08/2001, n. 11115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11115 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2001 |
Testo completo
| Aula 'B' IN NOME DEL OPOL ITALI NO1 111 5 / 0 1 REPUBBLICA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. N. 3531/00 Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Cron.23735 BATTIMIELLO Dott. Bruno Consigliere - Rep. Dott. Antonio LAMORGESE Dott. Florindo MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 11/06/01 ConsigliereDott. Stefano Maria EVANGELISTA ha pronunciato la seguente S E NT ENZA sul ricorso proposto da: MA TT, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE PASTEUR 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO GIANNUBILO, rappresentata e difesa dall'avvocato VITO MARIO ANTIFORA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso 1'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2001 rappresentato e difeso dagli avvocati UMBERTO LUIGI 2719 PICCIOTTO, GIUSEPPE FABIANI, VINCENZA GORGA, giusta -1- delega in atti;
controricorrente avverso la sentenza n. 122/99 del Tribunale di TRANI, depositata il 22/02/99 R.G.N. 2705/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/06/01 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito l'Avvocato ANTIFORA;
udito l'Avvocato PICCIOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- R.G. 3531/2000 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Nella controversia promossa nei confronti dell'INPS da AN CE perché fosse accertato il suo diritto alla rivalutazione dell'indennità di disoccupazione ordinaria, già percepita nella misura di lire ottocento giorno, il Tribunale di Trani - giudice di rinvio dinanzi al quale la causa era stata riassunta dopo l'annullamento da parte di questa Corte della pronuncia di appello resa dal Tribunale di Bari - dichiarava la nullità della domanda introduttiva del giudizio. Il Tribunale perveniva a tale decisione ritenendo fondata l'eccezione, dall'INPS sollevata, per la prima volta, in sede di rinvio, circa l'omessa indicazione dei fatti sui quali la lavoratrice aveva basato la sua richiesta. Tale requisito della domanda non poteva, ad avviso del Tribunale, ritenersi assolto con la produzione della documentazione allegata, costituendo i documenti prodotti soltanto mezzi di prova che non potevano valere a sanare la nullità del ricorso. Questa poi, aggiungeva il Tribunale, non poteva essere esclusa solo perché la domanda era stata proposta per ottenere una condanna generica, essendo in ogni caso richiesto l'adempimento dell'onere di allegazione dei fatti costitutivi del diritto dedotto, né la nullità poteva ritenersi sanata dal comportamento dell'ente previdenziale, che aveva riconosciuto di avere già pagato l'indennità ordinaria di Fey uta, товой disoccupazione nella misura, all'epoca ed irrilevante era, ai fini dell'onere di adempimento del requisito in questione, che il medesimo ente fosse già in possesso di tutti gli elementi relativi alla posizione assicurativa del richiedente. Avverso la sentenza del Tribunale di Trani l'assicurato ha proposto ricorso per cassazione, formulando quattro motivi. L'INPS ha resistito con controricorso. Fel 3 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 394 cod. proc. civ. e nullità del procedimento. Deduce l'errore in cui è incorso il giudice di rinvio, il quale, anziché decidere la causa nel merito così come era stato disposto con la sentenza rescindente, ha preso in esame una nuova eccezione sollevata per la prima volta dall'INPS in sede di rinvio, contro la preclusione di nuove prove e nuove eccezioni in tale fase del processo. La censura è fondata. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio di rinvio, che è un processo chiuso, tendente ad una nuova pronuncia in sostituzione di quella cassata, non solo è inibito alle parti ampliare il thema decidendum, formulando nuove domande e nuove eccezioni, ma operano le preclusioni che derivano dal giudicato implicito formatosi con la sentenza di cassazione, onde neppure le questioni esaminabili di ufficio, non rilevate dalla Corte Suprema, possono in sede di rinvio essere dedotte o comunque esaminate, giacché il loro riesame tende a porre nel nulla o a limitare gli effetti della stessa sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità (cfr. fra le tante Cass. 9 febbraio 2000 n. 1437, Cass. 12 agosto 1996 n. 7494). Nella specie, la sentenza di appello del Tribunale di Bari fu annullata da questa Corte, in quanto erroneamente aveva ritenuto la inammissibilità del gravame per un vizio della notificazione del ricorso in appello all'INPS, senza procedere alla sua rinnovazione. Detto giudice non aveva tenuto conto del principio secondo cui la proposizione dell'appello perfezionatasi con il deposito del relativo ricorso ai sensi dell'art. 435 cod. proc. civ. impedisce ogni decadenza dall'impugnazione, e l'eventuale vizio o inesistenza - giuridica o di fatto - della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione (ormai perfezionatasi), ma impone al Fle 4 giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421, primo comma, cod. proc. civ. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine – necessariamente perentorio - per provvedere a notificare il ricorso con il decreto di fissazione dell'udienza. La sussistenza dei requisiti prescritti dall'art. 414 cod. proc. civ. in relazione al ricorso dinanzi al Pretore costituisce perciò un presupposto logico-giuridico della pronuncia di annullamento di questa Corte ed era quindi precluso al giudice di rinvio l'esame di qualsiasi questione attinente alla loro esistenza. L'accoglimento del primo motivo di ricorso determina l'assorbimento degli altri, con i quali parte ricorrente ha denunciato: la violazione dell'art. 414, ultimo comma, cod. proc. civ., essendo l'eccezione dell'INPS rivolta alla mancata allegazione della riscossione dell'indennità nella misura originaria (secondo motivo); vizio di motivazione, in relazione all'omesso esame delle richieste istruttorie da essa avanzate (terzo motivo) e in relazione alla contraddizione ravvisabile nell'affermata partecipazione dell'istituto nel giudizio dinanzi al Tribunale, in cui, invece, l'ente era rimasto contumace, in quanto la mancata partecipazione alla precedente fase di merito precludeva all'ente previdenziale di formulare nuove eccezioni in sede di giudizio di rinvio, che costituisce prosecuzione di quello di appello (quarto motivo). Cassata la sentenza del Tribunale di Trani, la causa deve essere rimessa per il riesame ad altro giudice di appello, designato come in dispositivo, il quale provvederà anche alla regolamentazione delle spese di questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Feel S wwwww appello di Lecce. Così deciso, in Roma, l'11 giugno Verenzio Il Presidente S 2001. Fernd lepinelinke Il Consigliere est. IL CANCELLIERE C1 Cinza Scarsella Doit. Scelleria Y A H B 14 A 60. 2001 IL CANCELLIERE IL CANCE Dott. Cinzia Scarsella A I S D S , 3 A 0 O T 3 1 L , 5 . L A T O . S B R E N P I A ' S D 3 L I L 7 N A - E T G 8 D S - O I 1 O S 1 P A N D M E I E E S , G A I O G D A R E T E L O S T I T N G T A I E E S L R R I E L E D D O 9