Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 39112
CASS
Sentenza 29 maggio 2013

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Il divieto di esercizio dell'attività venatoria nelle aree naturali protette se è segnalato da regolare tabellazione si presume conosciuto dal trasgressore e solleva l'accusa dall'onere della prova; viceversa, in assenza di tabellazione, il divieto di caccia si presume ignoto e l'accusa deve dimostrare che, nonostante l'assenza di indicazioni, il trasgressore era comunque a conoscenza della proibizione.

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  • 1Divieto di caccia: ultime sentenze
    Redazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 5 febbraio 2020

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/05/2013, n. 39112
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39112
Data del deposito : 29 maggio 2013

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