Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24162
CASS
Sentenza 24 maggio 2001

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

Allorché la perdita di efficacia della misura cautelare sia dovuta alla mancata emissione, nel termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., di nuovo provvedimento coercitivo da parte del giudice competente, la successiva adozione del provvedimento medesimo non deve essere preceduta dall'interrogatorio di garanzia, che deve invece avvenire secondo i tempi e le modalità prescritte dall'art. 294 cod.proc. pen. e non secondo la cadenza temporale anticipata imposta dall'art. 302 cod. proc. pen.

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24162
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 24162
    Data del deposito : 24 maggio 2001

    Testo completo