Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Allorché la perdita di efficacia della misura cautelare sia dovuta alla mancata emissione, nel termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., di nuovo provvedimento coercitivo da parte del giudice competente, la successiva adozione del provvedimento medesimo non deve essere preceduta dall'interrogatorio di garanzia, che deve invece avvenire secondo i tempi e le modalità prescritte dall'art. 294 cod.proc. pen. e non secondo la cadenza temporale anticipata imposta dall'art. 302 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24162 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 24/05/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 2144
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 6551/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dai difensori, avv.ti GI Bigi e Luigi Stortoni, di BO GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 15.1.2001 del gip del Tribunale di Bologna;
Visti gli atti, l'ordinanza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Wladimiro Nunzio, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di Bologna con ordinanza 15.1.2001 applicava a BO GI la misura della custodia cautelare in carcere per i reati di cui all'art. 416 bis c.p., in qualità di dirigente e promotore della stessa, di omicidio plurimo aggravato, di porto e detenzione di armi, di ricettazione, di lesioni volontarie aggravate. La sequenza delle misure cautelari in capo al BO può essere così sintetizzata:
- una prima misura custodiale era stata emessa dal gip del Tribunale di Bologna in data 9.7.1999;
- in data 10.5.2000 il gip del Tribunale di Reggio Emilia, cui gli atti erano stati trasmessi per competenza, riemetteva la misura, custodiale.
- A seguito di sentenza della Corte di cassazione 19.5.2000, che risolveva il conflitto negativo di competenza attribuendo la competenza al gip di Bologna, questi dapprima (13.1.2001) dichiarava la perdita di efficacia della misura cautelare in atto disponeva ex art. 307, comma 1 bis, su richiesta del P.M., la misura del divieto di espatrio e dell'obbligo di presentarsi quotidianamente all'autorità di P.G.; quindi emetteva sempre su richiesta del P.M., ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Quest'ultima ordinanza (richiamando le precedenti) ravvisa a carico del BO sufficienti indizi di colpevolezza consistenti nelle dichiarazioni del correo IN PA, nelle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura dello stesso IN, nel rinvenimento dell'arma utilizzata per gli omicidi e, presso il BO, di un silenziatore riconosciuto dal IN come usato per commettere uno degli omicidi, nelle successive indagini di P.G., nelle dichiarazioni di IE CO.
Al BO si addebita di essere a capo di una organizzazione criminale operante nel reggiano contrapposta ad altra al cui vertice era NE ON, mentre gli omicidi erano determinati dalla lotta fra i due gruppi.
Quanto alle esigenze cautelari l'ordinanza ritiene la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, c.p.p. in assenza di elementi contrari, sia in relazione al pericolo di reiterazione nei reati, sia in relazione al concreto pericolo di fuga.
Ricorre ex art. 311 c.p.p. la difesa del BO per violazione di legge per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 307, c. 2, c.p.p. non sussistendo le condizioni da esso previste;
2) violazione degli artt. 299, 274, 275 c.p.p. e mancanza di motivazione circa la sostituzione delle misure coercitive in corso con la custodia cautelare in assenza di un mutamento della situazione di fatto, in specie con riguardo al pericolo di fuga;
3) violazione del principio del ne bis in idem in sede cautelare, con disapplicazione dell'art. 306 c.p.p.;
4) violazione di legge essendo stata reiterata una misura custodiale dopo che il P.M. aveva richiesto ed era stata adottata una misura meno afflittiva;
5) violazione dell'art. 302 c.p.p. per omesso interrogatorio prima della riemissione della misura cautelare.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. È mera illazione difensiva che l'ordinanza impugnata sia stata in base all'erronea interpretazione dell'art. 307 c.p.p. Il riferimento a detta norma non risulta in alcun modo dal testo dell'ordinanza stessa, ne' in essa vi è alcuna menzione della necessità di ripristino della custodia cautelare per le cause previste dall'art. 307, c. 2, c.p.p. È vero che si è al di fuori della previsione della norma processuale citata, che ha riguardo all'ipotesi di scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, ma è altrettanto vero che il gip non ha fondato il suo provvedimento, neppure implicitamente, su tale disciplina.
Ritenere apoditticamente che, se un provvedimento custodiale è stato assunto dal gip, esso non può che essere stato emesso in base ad una norma illegittimamente ritenuta di riferimento da parte dello stesso gip, è un'operazione esegetica del tutto arbitraria che non trova riscontro nella motivazione dell'ordinanza impugnata e che, obiettivamente, non risponde alla situazione di cui in concreto si tratta.
Si deve affermare con assoluta chiarezza che l'invocare a propria difesa norme che il giudice non ha applicato, ne' ha inteso neppure implicitamente applicare, o che si assume (il che è più grave) abbia "inconsapevolmente" applicato, per denunciare poi ex art. 606, lett. c), c.p.p. l'erronea applicazione di quelle stesse norme,
costituisce una censura del tutto estranea alla dinamica processuale:
è una censura che, di per se stessa, manifesta la propria inconsistenza secondo la logica comune, prima ancora che secondo la logica giuridica.
Il gip, contrariamente a quanto si assume, non ha applicato l'art.307 c.p.p., bensì altre norme processuali di cui in prosieguo si dirà, onde la censura non merita pregio.
2. A non diversa sorte è destinato il secondo motivo di ricorso. La doglianza, infatti, si sostanzia nella violazione dell'art. 299 c.p.p. e nella mancanza di motivazione da parte dell'ordinanza impugnata circa la sostituzione, rectius l'aggravamento, delle misure coercitive a prescindere dal mutamento della situazione di fatto. Il riferimento normativo, nel caso in esame, è dato dall'art. 299, c. 3, c.p.p. secondo cui il P.M. può chiedere al gip la sostituzione di una misura con altra e questi, provvede con ordinanza. La richiesta del P.M. vi è stata e in pari data il gip ha emesso la misura custodiale in carcere, in sostituzione di quella precedentemente adottata. Peraltro l'ordinanza applicativa della misura appare adeguatamente motivata, anzitutto in relazione all'art.275, c. 3, c.p.p. in quanto si è in presenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., nonché di altri reati aggravati ai sensi dell'art. 7 d.l. 152/1991, e non sussistono elementi da cui si possa desumere l'assenza di esigenze cautelari: al contrario il gip le ravvisa nel pericolo di reiterazione nel reato (come l'eliminazione fisica di altri soggetti o la ritorsione nei confronti dei collaboranti) e il pericolo di fuga (stante il contesto criminale e i collegamenti evidenziati dell'ordinanza stessa).
3. Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso (violazione degli artt. 27, 32 e 306 c.p.p.) l'orientamento giurisprudenziale dominante - a differenza di quanto sostenuto dalla difesa, che peraltro non menziona precedenti - è nel senso della reiterabilità della misura cautelare divenuta inefficace per motivi formali, a cominciare dalla pronuncia delle Sez. un. 1.7.1992, Grazioso (da ultimo sez. 6^, 10.6.1998, Manfredi, RV 211. 751).
4. Sul quarto motivo - relativo al preteso divieto di reiterazione della misura cautelare per i medesimi fatti dopo che era stata richiesta dal P.M. e adottata dal gip una misura meno grave - il riferimento difensivo alla sentenza di questa Corte (Sez. 1^, 20.6.1997, P.M. in proc. Novembre, RV 208.499) appare incongruo in quanto detta pronuncia si riferisce al caso di scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare. Nel caso qui in esame non vi è stata scarcerazione per decorrenza dei termini massimi di custodia cautelare, bensì reiterazione della misura custodiale dopo la perdita di efficacia della precedente e successiva applicazione di una misura coercitiva meno gravosa.
Si verte, pertanto, nella situazione già descritta al precedente punto 2, in cui viene in considerazione la norma di cui all'art. 299 c.p.p. e non altre disposizioni, meno che mai quella di cui all'art.307 c.p.p., di cui si è trattato al punto 1.
5. Il quinto motivo (subordinato), relativo al mancato interrogatorio dell'imputato, non appare fondato.
Una lettura attenta dell'art. 302 c.p.p. consente di rilevare che la norma non consente la reiterazione della misura cautelare, senza previo interrogatorio dell'indagato, nel solo caso in cui essa sia divenuta inefficace per mancato interrogatorio di garanzia (o per mancata presentazione ingiustificata a rendere interrogatorio) ex art. 294 c.p.p. Negli altri casi di perdita di efficacia della misura cautelare (come quello in esame relativo alla mancata riemissione della misura cautelare nel termine di(giorni 20, ex art. 27, da parte del giudice divenuto competente) l'interrogatorio di garanzia - ove sia necessario in quanto la misura cautelare costituisca un quid novi rispetto alla misura divenuta inefficace e non si ponga quindi come mera riemissione della precedente misura - non deve precedere il provvedimento cautelare, ma deve adeguarsi alle regole dettate dall'art. 494 c.p.p. In questo senso deve essere letta anche la decisione di questa Corte (sez. 6^, 7.3.2000, Allegri) menzionata dalla difesa, in quanto se la misura custodiale si deve considerare innovativa, vale la regola generale di cui all'art. 294 c.p.p.; se essa è meramente reiterativa, valgono i principì enunciati da diverse decisioni di questa Suprema Corte (sez. 6^, 5.10.1998, Gradi, RV 213.532;
12/3/1999, Orfeo, RV 214.622; sez. 3^, 11.7.2000, Lule, RV 217.748);
se essa è conseguente alla liberazione dell'indagato per violazione dell'art. 294 c.p.p., vale il principio del previo interrogatorio stabilito nell'art. 302 c.p.p.
6. Per le suesposte ragioni il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato a pagare le spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese processuali;
manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 - 1/ter disp. att. c.p.p.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001