Sentenza 6 luglio 2005
Massime • 1
Non rileva, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che la relativa istanza sia presentata in udienza dal sostituto del difensore che non risulti iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, purché in detto elenco sia iscritto il difensore sostituito, in quanto in caso di nomina del sostituto il titolare dell'ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato.
Commentario • 1
- 1. L’inserimento nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello StatoRedazione · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2019
Di seguito una sintetica disamina della disciplina della nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna. Nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. L'art. 80 DPR prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Tali elenchi sono istituiti presso i consigli dell'ordine di ogni distretto di corte di appello. La disposizione prevede che il …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2005, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 06/07/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 1446
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 015105/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE ND OM ST GHERARD, N. IL 09/12/1972;
2) MINISTERO ECONOMIA E FINANZE;
avverso ORDINANZA del 05/03/2004 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. DE GRAZIA BENITO ROMANO;
Lette le conclusioni del P.G. che ha chiesto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata.
OSSERVA
DE GR AS, propone ricorso per Cassazione avverso l'ordinanza del 05/03/2004 con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava l'opposizione presentata dal suo difensore di fiducia avverso il decreto che aveva respinto la sua richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato perché presentata da avvocato nominato solo per l'udienza quale sostituto del suo difensore di fiducia, sostituto non iscritto nell'elenco speciale degli abilitati a tale patrocinio.
La censura è fondata e il ricorso va accolto.
Invero, non può assolutamente condividersi l'assunto del Tribunale di sorveglianza secondo cui che la condizione di iscritto nell'elenco speciale degli abilitati al patrocinio a spese dello Stato debba anche riguardare il sostituto nominato per l'udienza da difensore, già regolarmente iscritto.
La presentazione dell'istanza di ammissione al gratuito patrocinio con contestuale nomina del difensore di fiducia è regolata dalle norme di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 76, 79, 80 e 81. Da queste emerge che l'ammissione è condizionata oltre alla sussistenza di requisiti che riguardano l'assistito anche alla sussistenza di requisiti che più particolarmente riguardano il Procuratore nominato, nel caso l'Avv. Augusto Principi. Di guisa che è esclusivamente a questi che bisogna fare riferimento per quanto riguarda la condizione di iscritto ex art. 81 sopra menzionato nell'elenco speciale degli avvocati, e cioè all'avvocato di fiducia Augusto Principi.
Nel caso esaminato non può pertanto rilevare assolutamente il fatto che l'istanza sia stata in udienza presentata del sostituto del difensore, rientrando la suddetta presentazione fra le attribuzioni del sostitutonon iscritto nell'elenco speciale degli abilitati a tale patrocinio.za quale sostituto del suo difensore d che, ai sensi dell'art. 102 c.p.p., comma 2, "esercita i diritti e assume i doveri del difensore".
Vale ad evidenziare sul punto che titolare dell'ufficio di difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato, il quale, venuta meno la situazione che ha dato causa alla sua eventuale sostituzione, può riprendere immediatamente a svolgere il suo ruolo ed esercitare tutte le funzioni derivategli dalla nomina di fiducia. In siffatto contesto era, quindi, da ritenere privo di rilievo il fatto che il sostituto non fosse scritto nel menzionato elenco per l'effetto l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Roma va annullata con rinvio al Presidente di detto Tribunale, competente per funzione D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 99.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio al Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Roma.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2005.
Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2006