Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2005, n. 90
CASS
Sentenza 6 luglio 2005

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Massime1

Non rileva, ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che la relativa istanza sia presentata in udienza dal sostituto del difensore che non risulti iscritto nell'elenco speciale previsto dall'art. 81 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, purché in detto elenco sia iscritto il difensore sostituito, in quanto in caso di nomina del sostituto il titolare dell'ufficio del difensore resta sempre il soggetto originariamente nominato.

Commentario1

  • 1L’inserimento nell’elenco dei difensori per il patrocinio a spese dello Stato
    Redazione · https://www.diritto.it/ · 17 dicembre 2019

    Di seguito una sintetica disamina della disciplina della nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Il presente contributo in tema di patrocinio a spese dello stato è tratto da “Guida al patrocinio a spese dello stato” scritto da Santi Bologna. Nomina del difensore iscritto nell'elenco degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. L'art. 80 DPR prevede che chi è ammesso al patrocinio può nominare un difensore scelto tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello stato. Tali elenchi sono istituiti presso i consigli dell'ordine di ogni distretto di corte di appello. La disposizione prevede che il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/07/2005, n. 90
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 90
Data del deposito : 6 luglio 2005

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