Sentenza 14 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale: la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale, anche civilistico. (Ha precisato la Corte che tale conseguenza si determina anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo è intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato).
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- 1. Diffamazione: giornalista non punibile solo se riporta fedelmente le dichiarazioni a lui rilasciate (Cass. Pen. n. 16959/2019)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 settembre 2023
La massima In tema di diffamazione a mezzo stampa, il giornalista che effettua un'intervista può beneficiare dell'esimente del diritto di cronaca con riferimento al contenuto delle dichiarazioni ingiuriose o diffamatorie a lui rilasciate, se riportate fedelmente ed in modo imparziale, senza commenti e chiose capziose a margine - tali da renderlo dissimulato coautore - e sempre che l'intervista presenti profili di interesse pubblico all'informazione, in relazione alla qualità dei soggetti coinvolti, al suo oggetto e al contesto delle dichiarazioni rilasciate (Cassazione penale sez. V - 21/11/2019, n. 16959). Vuoi saperne di più sul reato di diffamazione? Vuoi consultare altre sentenze in …
Leggi di più… - 2. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/10/2005, n. 44663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44663 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni S. - Presidente - del 14/10/2005
Dott. MARZANO Francesco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1487
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 20301/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC DA, n. in Belgrado il 10/11/1956, parte civile;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia in data 3 febbraio 2003;
nei confronti di:
1) RO IV, n. in San Dona di Piave il 07/01/1938;
2) Piave carni s.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante, responsabile civile.
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Uditi il difensore del responsabile civile, avv. Di Pierro Nicola, ed il difensore dell'imputato, avv. Caudullo Raffaele, che hanno concluso per la inammissibilità del ricorso;
Non comparso il difensore della ricorrente.
OSSERVA
1.0 Il 18 luglio 2000 il Tribunale di Venezia - Sezione distaccata di San Dona di Piave -, in composizione monocratica, assolveva IV RO, legale rappresentante della "Piave Carni Coop. a.r.l.", da imputazione di cui all'art. 590 c.p., comma 2 e 3, in danno di DA IC, costituitasi parte civile, perché il fatto non costituisce reato.
IC lavorava alle dipendenze della precitata società e - annota tale sentenza - "le mansioni alle quali costei era adibita si inserivano in un processo di lavorazione consistente nell'abbattimento, dissanguamento, spellatura, eviscerazione e toelettatura di conigli destinati al consumo alimentare". In particolare, "l'operazione affidata alla IC KA consisteva nel praticare, con l'uso di un apposito coltello, un'incisione nell'addome degli animali già spellati... Nel corso delle varie fasi della lavorazione, i conigli venivano trasportati da una catena azionata da un motore elettrico ed alla quale erano collegati appositi ganci recanti i sostegni su cui venivano collocati gli animali in posizione capovolta... Compito dell'operaio addetto all'apertura dell'addome era pertanto quello di attendere, stazionando in piedi, il transito delle bestie trasportate a mezzo della catena ed eseguire quindi l'operazione praticando un'incisione con movimento verticale del coltello (dall'alto verso il basso)...;
l'unica mansione affidata all'operaio addetto all'incisione addominale delle bestie era appunto quella di eseguire quell'unica e specifica operazione...", sicché "la IC, nello svolgimento del proprio compito, non aveva alcuna necessità di disfarsi, neppure momentaneamente, del coltello utilizzato per l'apertura del ventre dei conigli...".
Quel giorno, "la catena di trasporto dei conigli era stata appena messa in movimento e la IC KA..., ancora in attesa che i primi conigli giungessero all'altezza della sua postazione, si accingeva a prelevare il coltello, che il giorno precedente aveva riposto all'interno di una cavità collocata nello spazio compreso fra gli ingranaggi del motore e la catena da esso azionata, quando la sua mano destra veniva improvvisamente trascinata dalla catena rimanendovi imprigionata", riportando le lesioni di cui al capo di imputazione.
1.1 Si contestava all'imputato, nella predetta qualità, di aver cagionato tali lesioni alla lavoratrice dipendente per colpa, oltre che generica, anche specifica, quest'ultima consistente nella violazione degli artt. 2087 c.c., D.P.R. n. 547 del 1955, art. 52, comma 3, e D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 36, per avere "omesso di munire di un dispositivo di arresto di emergenza la catena di trasporto di conigli".
Annotava tale sentenza di primo grado che - essendo "uno dei passaggi cruciali del processo... costituito dall'individuazione del punto in cui la IC aveva riposto il coltello alla fine del turno precedente..." - doveva ritenersi accertato che tale attrezzo era "stato deposto su un ripiano sito in prossimità dell'apparato motore che aziona la catena, collocato ad una distanza verticale di circa 2 metri dal pavimento e ben al di sopra rispetto all'altezza di scorrimento della catena di traino..."; riteneva, quindi, il primo giudice "la macroscopica anomalia della scelta adottata dalla IC...", determinativa di "un comportamento anormale nel contesto dell'attività lavorativa in cui la dipendente era inserita...". Da tanto inferiva che "dev'essere esclusa la responsabilità colposa del datore di lavoro..."; richiamava il principio secondo cui deve ritenersi "l'esenzione da responsabilità del datore di lavoro allorché l'infortunio si sia verificato a causa di una condotta del lavoratore inopinabile ed esorbitante dal sistema di lavorazione, oppure a causa dell'inosservanza di precise disposizioni antinfortunistiche appositamente formulate"; osservava che "nella concreta fattispecie in esame..., assolutamente remota (per non dire radicalmente esclusa), era invece l'eventualità che la dipendente, nell'economia delle mansioni cui era adibita, potesse avvicinare le mani fino all'altezza di circa 1,90 alla quale scorreva la catena di traino e così incappare nel rischio di infortuni analoghi a quello di cui è poi concretamente rimasta vittima"; e che, conclusivamente, nel comportamento della lavoratrice era da ravvisare "non già ... una mera superficialità, disaccortezza o leggerezza..., bensì ... un comportamento esorbitante, estraneo ad ogni ragionevole sfera di previsione ed alle specifiche finalità perseguite dalla norma cautelare di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 52".
1.2 Avverso tale decisione proponeva appello la parte civile e la Corte di Appello di Venezia, con ordinanza dibattimentale del 24 gennaio 2002, rilevato che la gravata sentenza era impugnabile solo per cassazione, rimetteva gli atti a questa Suprema Corte;
la quale, con ordinanza del 2 ottobre 2002, disponeva la riconversione della impugnazione in appello.
Indi, la Corte di Appello di Venezia, con sentenza del 3 febbraio 2003, confermava la decisione del primo giudice, sostanzialmente ribadendo le sue argomentazioni motivazionali.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la parte civile, per mezzo del difensore. Deduce, in sintesi, che la Corte territoriale, "erroneamente interpretando la vigente normativa antinfortunistica, ha ritenuto che l'anomalo comportamento della IC sia di per sè sufficiente ad escludere la responsabilità per eventuali infortuni...", mentre "il giudice ... avrebbe dovuto limitarsi a verificare l'inidoneità dei mezzi di protezione predisposti dal datore di lavoro senza voler individuare anomali comportamenti della parte offesa, i quali, se diminuiscono la responsabilità del reo, non sono certo idonei ad escluderla totalmente".
3. Deve preliminarmente, ed assorbentemente, rilevarsi che nelle more del procedimento l'imputato IV RE è deceduto, come anche da certificazione in atti.
In tema di azione civile esercitata nel processo penale, deve ritenersi che la morte dell'imputato, intervenuta prima del passaggio in giudicato della sentenza, comporta la cessazione, unitamente al rapporto processuale penale, anche di quello civile inserito nel processo penale (cfr. Cass., Sez. 4^, n. 58/2001, in CED Rv. 219149):
la esistenza e permanenza in vita dell'imputato, difatti, funge da presupposto processuale della sentenza e della sussistenza del rapporto processuale anche civilistico, essendo di certo inapplicabili in sede penale gli istituti civilistici della successione nel processo (art. 110 c.p.c.), della interruzione del processo (artt. 299 e ss. c.p.c.) e della sua estinzione (artt. 307 e ss. c.p.c.); cessando, quindi, ogni rapporto processuale nei confronti dell'imputato nel processo penale (per il suo venir fisicamente meno), viene a cessare anche quell'elemento di collegamento che consentiva di far accedere a quello il rapporto processuale civile nei suoi confronti (ibid.); conseguenza, questa, che esplica i suoi effetti anche nei confronti del responsabile civile, atteso che la posizione di questo (soggetto che, a norma delle leggi civili, deve rispondere per il fatto dell'imputato: art. 185 c.p.; "responsabile civile per il fatto dell'imputato": art. 83 c.p.p., comma 1) è intimamente connessa e collegata a quella dell'imputato.
4. La intervenuta morte dell'imputato, dunque, comportando la cessazione del rapporto processuale secondo quanto testè ritenuto, determina, per tale sopravvenuta causa, la inammissibilità del gravame, che deve, perciò, essere dichiarata.
Nulla v'è da statuire sulle spese, giacché, qualora la causa di inammissibilità sopraggiunga alla rituale proposizione del gravame, alla dichiarazione di inammissibilità non consegue la condanna del ricorrente ne' alle spese del procedimento, ne' al pagamento della sanzione pecuniaria alla cassa delle ammende (cfr. Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, n. 20, ric. Vitale;
id., Sez. Un., 25 giugno 199 7, n. 7, ric. Chiappetta e altro;
id, Sez. Un., 14 luglio 2004, n. 31524, ric. Litteri;
id. Sez. Un. 15 dicembre 2004, n. 49283, ric. Novella).
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2005