Sentenza 26 febbraio 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2001, n. 2804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2804 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2001 |
Testo completo
02804/0 1 Aula B INN POR TALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.19706/98 Dott. Rosario DE MUSIS Consigliere Dott. Vincenzo MILEO Consigliere Cron.5787 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Cons. Relatore Ud. 30/11/00 Dott. Giovanni MAMMONE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA UFFICIO COPIE sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE in ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (INPS), 6000 per diritti 26 FEB. 2001 persona del suo Presidente, legale rappresentante pro l IL CANCELLIERE tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via della CANCELLERIA Frezza n. 17, presso gli avv. Giuseppe Fabiani, Vicenza M Gorga e Umberto Luigi Picciotto, che lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente
contro
SI NG, IU NU e AN DI, elettivamente domiciliate in Roma, via Arno n. 47, 4998 presso l'avv. Franco Agostini, che le rappresenta e difende giusta procura a margine del controricorso;
оц 1 controricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Ravenna n. 532/98 del 18.6.98 (in causa n. 515/98 r.g.), depositata il 9.9.98. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/11/2000 dal Relatore Cons. Giovanni Mammone;
Uditi gli avv. Giuseppe Fabiani e Franco Agostini;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Pietro Abbritti, che ha concluso per il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo. Svolgimento del processo Con ricorso al Pretore di Ravenna SI AN, HE UE e NE DI convenivano in giudizio l'INPS esponendo di essere state dipendenti a tempo parziale della C.A.M.S.T. soc.coop.r.l., in qualità di addette alle refezioni scolastiche, e di non essere state occupate nel 1992 rispettivamente per 32, 72 e 56 giornate e, nel 1993, per ulteriori 82 giornate la sola NE (c.d. part-time verticale). Essendo tali periodi di sospensione da imputare a sospensione del rapporto di lavoro, chiedevano che 1'INPS fosse condannato al pagamento in loro favore dell'indennità di disoccupazione. 2 Costituitosi in giudizio l'Istituto di previdenza, il Pretore con sentenza 1.10.97 accoglieva la domanda. Proponeva appello 1'INPS sostenendo che l'indennità richiesta era ipotizzabile nel caso di disoccupazione involontaria dipendente da cessazione del rapporto di lavoro e non anche in quello di sospensione del concordata ta le parti, come avvenuto nella rapporto specie. Tribunale con sentenza in data 18.6.98 Il rigettava l'appello, ritenendo la tesi dell'Istituto in contrasto con la disciplina del rapporto di lavoro a tempo parziale (art. 5 del d.l. 30.10.84 n. 726, conv. dalla 1. 19.12.84 n. 863) e con quella dell'indennità ordinaria di disoccupazione (artt. 73 e seguenti del r.d.l.
4.10.35 n. 1827), come delineata dalla sentenza 160 del 1974 della Corte costituzionale. Con il contratto di lavoro part-time il dipendente, nei periodi di sosta lavorativa (nei quali non è vincolato al datore di lavoro, potendo iscriversi in apposita occuparsi ed, eventualmente, lista di collocamento altro datore) deve essere considerato presso giuridicamente disoccupato, dato che non è richiesta, per la sussistenza dello stato di disoccupazione, la cessazione del rapporto di lavoro. Il requisito della involontarietà deve ritenersi sussistente anche quando qui la disoccupazione è, in relazione al tipo di lavoro svolto, predeterminata, e potrebbe essere escluso solo in presenza di specifici elementi sintomatici, quali il rifiuto di occupazione о la stipula di un contratto part-time in settore caratterizzato da attività continuativa e da concreta possibilità di contratti a tempo pieno. Lo stato di disoccupazione, dunque, anche se coincidente temporalmente con i periodi di sospensione stagionale, rimane tale e comporta il pagamento della indennità relativa in tutti i casi di rapporto lavorativo (ivi compreso il part-time verticale) in cui esiste oggettiva impossibilità di prestare l'attività lavorativa, del tutto indipendente dalla volontà del lavoratore. Tali condizioni esistevano integralmente nel rapporto di lavoro instaurato dalle attrici. Avverso questa sentenza propone ricorso 1'INPS, cui rispondono con controricorso la SI, la HE e la NE. Motivi della decisione Con il primo motivo l'Inps deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e seguenti del r.d.
7.12.24 n. 2270 e degli artt. 45, 73, c. 3, 76, c. 3, e 77 del r.d.l.
4.10.35 n. 1827. Detto complesso interpretato nel senso che normativo non può essere яш l'indennità di disoccupazione debba essere corrisposta in presenza di qualsiasi "mancanza di lavoro" derivante da mera sospensione dell'attività lavorativa, in quanto la tutela apprestata dal legislatore è rivolta a coloro che non siano più titolari di rapporto di lavoro. Nel rapporto part-time di tipo verticale il dipendente resta vincolato al datore con un rapporto a tempo indeterminato discontinuo, perchè caratterizzato da periodi intermedi di inattività, predeterminati e noti alle parti, e versa in situazione diversa da chi perde il posto di lavoro per licenziamento ○ dimissioni. L'interpretazione accolta dal giudice di merito, in definitiva, altererebbe la funzione della prestazione di disoccupazione, conferendole una impropria funzione di sostegno del reddito del lavoratore dipendente. Con il secondo motivo è dedotta violazione dell'art. 76, C. 1 e 2, del r.d.l. 1827 del 1935, in quanto la sentenza impugnata, con il richiamo della sentenza 160 del 1974 della Corte costituzionale, avrebbe considerato erroneamente il part-time verticale come prestazione lavorativa stagionale. La di disoccupazione corresponsione dell'indennità ricollegata alle lavorazioni stagionali, infatti, è subordinata alla individuazione in sede amministrativa (a mezzo di decreto ministeriale) "delle industrie qu 5 aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione” e l'attività cui erano preposte le attrici (addette alle refezioni scolastiche) non è ricompresa in nessuna delle lavorazioni individuate dal d.m. 30.11.64, il quale, individua le attività produttive in cui è riscontrabile tale tipo di sosta;
neppure nel punto 53 della tabella allegata a detto decreto, che in via residuale comprende le lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi. Il primo motivo non è fondato. La particolare tipologia del rapporto posto in essere dalle attrici non è incompatibile con l'indennità di disoccupazione. Il contratto di lavoro a tempo parziale, con cui le parti pattuiscono lo svolgimento della prestazione in relazione solo ad una parte del periodo temporale considerato, dà luogo ad un rapporto di lavoro unitario, in cui le soste dell'attività lavorativa costituiscono una delle caratteristiche che configurano l'istituto giuridico. Nella specie, il rapporto era articolato su base annuale e prevedeva una sosta durante la stagione estiva, quando l'attività lavorativa delle attrici non aveva luogo in ragione delle vacanze scolastiche, dando luogo alla figura del c.d. contratto part-time verticale. La circostanza che le soste dell'attività ям lavorativa fossero nella specie una caratteristica dell'istituto giuridico adottato dalle parte per regolamentare il rapporto spinge parte ricorrente a sostenere l'inapplicabilità dell'indennità di disoccupazione, che, per sua definizione, invece, competerebbe solo nel caso di disoccupazione involontaria. La Corte in fattispecie analoghe (in un caso del tutto identiche a quella ora in esame) ha, tuttavia, ritenuto che il lavoratore a tempo parziale verticale ha diritto a percepire per i periodi non lavorati l'indennità di disoccupazione (sentenze 28.3.2000 n. n. 1141). La Corte, in sintesi, ha 3746 e 10.2.99 ritenuto che la sospensione della prestazione e la conseguente mancanza di retribuzione, derivanti dalla particolare natura del rapporto in atto costituisca giuridicamente disoccupazione, essendo irrilevante che il vincolo contrattuale assicuri in un momento futuro la ripresa di prestazione e retribuzione. Con questa impostazione non contrasta, precisa la legislazione in materia di disoccupazioneCorte, la dettata dal r.d. n. 2270 del 1924 e dal r.d.l. 1827 del 1935. In particolare, il r.d. 2270 nel disporre che l'erogazione del sussidio è sospesa durante il periodo di disoccupazione stagionale ° di sosta (art. 55), от 7 1 implicitamente ammette che tali attività di lavoro temporaneo non comportano la perdita del diritto all'indennità di occupazione (sentenza 3746/2000). Il r.d.l. 1827, inoltre, quando afferma che "per conseguire il diritto all'indennità di disoccupazione, il disoccupato deve farne domanda nei modi e termini (art. 77), richiama l'art.stabiliti dal regolamento" 44 del r.d. 2270, per il quale la richiesta deve essere corredata dal certificato di licenziamento, ma intende non limitare la prestazione assicurativa, bensì regolamentare la fattispecie specifica in presenza di disoccupazione determinata dal recesso del datore di lavoro, non escludendo la possibilità della prestazione in altre occasioni di disoccupazione (sentenza 1141/99). Diverso rilievo deve assegnarsi all'art. 76 dello stesso r.d.l. 1827, per il quale "la disoccupazione nei periodi di stagione morta, per le lavorazioni soggette a disoccupazione stagionale, e quella relativa a periodi di sosta, per le lavorazioni soggette a normali periodi di sospensione, non danno diritto all'indennità". Tale norma deve essere considerata nella sua corretta lettura costituzionale (indicata i dalla Corte delle leggi con sentenza 6.6.74 n. 160), nel senso che la disoccupazione può essere involontaria qu 8 anche quando la prestazione ha carattere non continuativo per la particolare natura dell'attività lavorativa. E' determinante l'atteggiamento del lavoratore, il quale, all'inizio del periodo di sosta può essere egli stesso causa di disoccupazione, a seconda che si attivi ° meno per la ricerca di un diverso lavoro. Di modo che la disoccupazione si presenta volontaria involontaria a seconda dell'atteggiamento del lavoratore interessato. Nel caso del lavoro a tempo parziale, lo stesso legislatore prende in considerazione questa esigenza e consente al lavoratore di mantenere l'iscrizione tanto nella lista apposita dei lavoratori a tempo parziale che in quella ordinaria. La iscrizione in una in о entrambe le liste, per il lavoratore a tempo parziale, è indice sicuro di non accettazione dello stato di disoccupazione derivante dalla particolare natura del contratto di lavoro. E' questo l'iter argomentativo cui si è affidato il giudice di merito, di modo che non si riscontrano gli errori di diritto denunziati con il primo motivo. In particolare, non essendo mossa alcuna contestazione circa le valutazioni svolte dal Tribunale a proposito della sufficienza dell'atteggiamento delle lavoratrici per la ricerca di una nuova occupazione, deve ritenersi Em 9 corretta la motivazione in punto di involontarietà dello stato di disoccupazione. Il motivo deve essere, pertanto, rigettato. E', invece, fondato, nei sensi di seguito il secondo motivo di ricorso con cui si precisati, contesta l'equiparazione della prestazione delle attrici alle prestazioni stagionali, per le quali, anche per quelle inserite nell'elencazione residuale del d.m. 30.11.64, è prevista una durata inferiore a sei mesi, contrariamente a quanto previsto per l'attività di assistenza alla refezione scolastica, per la quale la durata è sicuramente superiore. Con la citata sentenza 3746 del 2000 questa Corte ha evidenziato come, dopo la sentenza 160 del 1974 della Corte costituzionale, la tutela contro la disoccupazione ricomprendesse anche le lavorazioni articolate secondo modalità temporanee о cicliche, costituenti la stessa realtà fattuale interessata successivamente dalla disciplina legale del tempo parziale. La stessa sentenza ha, inoltre, evidenziato come, a seguito dell'intervento della Corte costituzionale, l'art. 7, c. 3, del d.l. 21.3.88 n. 86 (conv. dalla 1. 20.5.88 n. 160) avesse esteso T l'assicurazione contro la disoccupazione a coloro che i erano occupati esclusivamente in lavorazioni "che si Qu 10 1 compiano annualmente in determinati periodi di durata mesi", per i quali, invece, inferiore a sei originariamente l'assicurazione non era obbligatoria 40, n. 9, del r.d.l. 1827 del 1935). Tale (art. assicurazione fu resa obbligatoria prima per il solo anno 1988 e, successivamente, anche per il 1989 con l'art. 1, C. 1, del d.l. 29.3.91 n. 108 (convertito dalla legge 1.6.91 n. 169). Infine, con lo stesso d.1. 108/91 fu previsto che "a decorrere dall'anno 1990 è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8 e 9 dell'art. 40 del r.d.l.
4.10.35 n. 1827, conv. con modificazioni, dalla 1. 6.4.36 n. 1155. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della 1. 9.3.89 n. 88, dell'indennità ordinaria di leapplicabili disoccupazione, si intendono disposizioni 7 del d.l. nell'articolo contenute 21.3.88, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla 1. 20.5.88 n. 160, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione" (art. 1, c. 2). : Le conseguenze di queste innovazioni legislative 24 11 1 sono molteplici. Innanzitutto, l'obbligo di assicurazione è stato esteso alle sole lavorazioni che nell'arco annuale comportino occupazione per meno di sei mesi. Inoltre, deve essere rivista la portata del d.m. 30.11.64 (e della tabella allegata) che determina, ai sensi dell'art. 76 del r.d.l. 1827/35, le attività caratterizzate da disoccupazione stagionale o periodi di sospensione produttiva, per le quali non è prevista la prestazione indennitaria, e, in particolare la 53 della tabella che comprende in portata del punto n. via residuale le lavorazioni che si compiono annualmente in periodi di durata inferiore a sei mesi. Infine, il richiamo all'art. 7 della 1. 160 del 1988 comporta che l'indennità di occupazione debba essere corrisposta secondo i criteri di cui a detta norma. Le conclusioni che possono trarsi da questa ricostruzione giuridica (conformemente a quanto già ritenuto dalla sentenza 3746 del 2000) sono: a. nel concetto di "lavoratori ad occupazione discontinua" debbono essere ricompresi anche i lavoratori a tempo parziale per i quali il rapporto è regolato dal d.l. 30.10.84 n. 726; b. l'assicurazione per la disoccupazione e le relative prestazioni sono estese dall'art. 1 del d.l. 108 del 1991 nei limiti dell'art. 40, n. 9, del d.l. 1827/35 e cioè per i soli lavoratori qu 12 che siano parzialmente occupati fino a sei mesi l'anno; C. il d.m. 30.11.64 invocato dall'INPS non rileva in B quest'ambito, trovando la fattispecie regolamentazione DON nel più volte richiamato art. del d.l. 108 del 1991. Alla luce di questi principi deve rilevarsi che l'indennità di disoccupazione non compete alle attrici, le quali propongono la domanda in relazione ad un rapporto di lavoro che prevede un periodo di occupazione della durata di nove mesi, superiore al limite di sei mesi di cui all'art. 40. n. 9, del r.d. 1827 del 1935. Il secondo motivo va, dunque, accolto di modo che l'impugnata sentenza deve essere cassata. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 384, 1, c.p.c., decidendo nel merito, questa Corte deve C. rigettare le domande attrici. Nulla deve essere previsto per le spese, ai sensi dell'art. 152 d.a. c.p.c.
Per questi motivi
La Corte accoglie il ricorso e cassa l'impugnata sentenza. Decidendo nel merito, rigetta le domande. Nulla per le spese dell'intero giudizio. Roma Così deciso in Roma il 30 novembre 2000 Ropine de Munis Il Presidente Il Consigliere estensore q наши чланстонь 13 Philli .. IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria oggi, 26 FEB 2001 IL CL ABORATORE DI CANCELLERIA E R مال P U E S T R O C