Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1999, n. 1141
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Sentenza 10 febbraio 1999

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Nell'ipotesi di trasformazione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time cosiddetto verticale il lavoratore ha diritto a percepire per i periodi non lavorati l'indennità di disoccupazione ordinaria con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per l'ipotesi di dimissioni volontarie e, in particolare, a condizione che risulti la sua iscrizione nelle liste di collocamento, consentita dall'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984 convertito nella legge n.863 del 1984 ai lavoratori avviati al tempo parziale. Tale iscrizione, infatti, data la sua incompatibilità con la scelta del lavoratore di astenersi per un dato periodo dall'attività lavorativa per un proprio esclusivo interesse, dimostra - in entrambe le menzionate ipotesi - l'involontarietà dello stato di disoccupazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1999, n. 1141
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1141
    Data del deposito : 10 febbraio 1999

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