Sentenza 10 febbraio 1999
Massime • 1
Nell'ipotesi di trasformazione consensuale di un rapporto di lavoro a tempo pieno in rapporto di lavoro part-time cosiddetto verticale il lavoratore ha diritto a percepire per i periodi non lavorati l'indennità di disoccupazione ordinaria con le stesse modalità e alle stesse condizioni previste per l'ipotesi di dimissioni volontarie e, in particolare, a condizione che risulti la sua iscrizione nelle liste di collocamento, consentita dall'art. 5 del D.L. n. 726 del 1984 convertito nella legge n.863 del 1984 ai lavoratori avviati al tempo parziale. Tale iscrizione, infatti, data la sua incompatibilità con la scelta del lavoratore di astenersi per un dato periodo dall'attività lavorativa per un proprio esclusivo interesse, dimostra - in entrambe le menzionate ipotesi - l'involontarietà dello stato di disoccupazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/02/1999, n. 1141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1141 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Sergio LANNI - Presidente -
Dott. Ugo BERNI CANANI - Rel. Consigliere -
Dott. Vincenzo CASTIGLIONE - Consigliere -
Dott. Giancarlo D'AGOSTINO - Consigliere -
Dott. Maura LA TERZA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
OB BI, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ARNO 47, presso lo studio dell'avvocato FRANCO AGOSTINI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto rappresentato e difeso dagli avvocati GIUSEPPE FABIANI, GIACOMO GIORDANO, VINCENZO GORGA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 203/95 del Tribunale di PIACENZA, depositata il 31/03/95, R.G.N. 2874/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/12/97 dal Consigliere Dott. Ugo BERNI CANANI;
udito l'Avvocato AGOSTINI;
udito l'Avvocato GORGA;
;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Pretore di Piacenza del 13/7/1993 CA BA, premesso che aveva lavorato alle dipendenze della società Modern Packing s.r.l. dal 4/6/80, e dal 1/1/92 con orario part-time, verticale, dal 1 maggio al 31 ottobre di ogni anno, chiedeva nei confronti dell'INPS il riconoscimento del proprio diritto a percepire per i periodi non lavorati l'indennità di disoccupazione. Il Pretore adito respingeva la domanda e la decisione veniva confermata dal Tribunale di Piacenza, con sentenza del 31/3/1995, sul rilievo che l'indennità rivendicata presuppone una disoccupazione involontaria derivante dall'estinzione di un rapporto di lavoro mentre nella specie il rapporto di lavoro a tempo pieno era stato trasformato consensualmente in rapporto part-time, con predeterminazione contrattuale dei periodi di assenza;
sicché non poteva ritenersi operante l'equiparazione alla disoccupazione operata con la sentenza n. 160/74 della Corte costituzionale in riferimento alle lavorazioni stagionali, nelle quali la sospensione periodica è imposta dal tipo di lavoro scelto. Avverso la decisione del Tribunale la lavoratrice ha proposto ricorso per cassazione sorretto da un unico motivo.
Resiste l'INPS con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso, denunziandosi violazione degli artt. 73 - 77 del R.D.L. n.1827/35, dell'art. 19 del R.D.L. n.636/39, e dell'art. 5, comma 1 , del D.L. n.726/84, conv. in legge n.863/84, nonché difetto di motivazione, si deduce:
- che il R.D.L. del 1935 contempla all'art. 73 la cessazione del lavoro e non la risoluzione del rapporto, prevedendo inoltre all'art. 76 la possibilità che la disoccupazione derivi da dimissioni;
- che l'art. 19 del R.D.L. del 1939 fa riferimento alla "disoccupazione involontaria per mancanza di lavoro";
- che l'involontarietà della disoccupazione non deve riguardare le scelte del lavoratore, peraltro nella specie imposte dal mercato, ma il protrarsi della mancanza di lavoro;
- che con la sentenza n. 132/91 la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimo l'art. 17, comma 2 , della legge n.1204 del 1971 sul presupposto che la lavoratrice nel periodo intercorrente tra una fase di lavoro e l'altra di un rapporto part-time verticale può acquisire il diritto all'indennità di disoccupazione, richiamando la decisione n. 160 del 1974 ed equiparando quindi lavoro stagionale e lavoro part-time;
- che non vi è contestazione sull'iscrizione della ricorrente alle liste di collocamento, prevista dall'art. 5 del D.L. n.726 del 1984 (per la lista ordinaria e quella a tempo parziale) per i lavoratori avviati al lavoro a tempo parziale.
Il motivo è fondato.
L'art. 73 del RDL n.1827/35 prevede la corresponsione dell'indennità di disoccupazione involontaria con decorrenza dall'ottavo giorno successivo a quello della cessazione del lavoro. La norma non richiede l'estinzione del rapporto di lavoro, ne' la necessità di un tale requisito può dedursi dal rinvio del successivo art. 77 al regolamento del 1924, che all'art. 44 prevede la presentazione di una domanda corredata dal certificato di licenziamento. Lo stesso RDL n.1827/35 stabilisce infatti che quando la disoccupazione derivi da dimissioni il periodo indennizzabile è ridotto di trenta giorni dalla data di cessazione del lavoro;
la domanda da presentarsi a norma dell'art. 77 "nei modi e termini stabiliti dal regolamento" va quindi corredata dalla documentazione della cessazione del lavoro, la quale è specificamente indicata (v. artt. 44 e 45 del Regolamento) per la sola ipotesi di licenziamento.
Ora, un periodo di sospensione del rapporto di lavoro, di assenza quindi di prestazione di lavoro come di retribuzione, è un periodo di disoccupazione, non diversamente da un eguale intervallo di tempo al cui inizio un imprenditore si sia impegnato ad assumere il lavoratore al termine dell'intervallo stesso. Non sembra, cioè, rilevante, al fine di escludere lo stato di disoccupazione, l'esistenza di un vincolo contrattuale che assicuri in un momento futuro il lavoro e la retribuzione.
Resta da stabilire se possa considerarsi involontaria la disoccupazione risultante, come nella specie, dalla trasformazione consensuale di un rapporto a tempo pieno in rapporto part-time cd. verticale. E al quesito il Collegio ritiene di dover dare risposta positiva, in considerazione della menzionata ipotesi di dimissioni (estensibile "a fortiori" a quella di risoluzione o trasformazione consensuale) e della necessità, per il conseguimento del sussidio, dell'iscrizione dell'assicurato all'ufficio di collocamento (art. 75 del citato RDL), consentita dall'art. 5 del DL n.726/84, conv. in legge n.863/84, per il lavoratore avviato al lavoro a tempo parziale, sia nella lista ordinaria che in quella a tempo parziale. La trasformazione consensuale del rapporto a tempo pieno in rapporto part-time verticale può, infatti, corrispondere, come le dimissioni, ad un interesse esclusivo del dipendente, ad una propria scelta di astenersi per un dato periodo dall'attività lavorativa, ma una scelta siffatta non sarebbe compatibile con l'iscrizione nelle liste di collocamento (nella specie asserita dall'assicurata e non contestata dall'INPS).
Pr le svolte considerazioni il ricorso deve essere accolto e, non avendo il Tribunale provveduto, nel respingere in diritto la tesi dell'assicurata, all'accertamento dei presupposti di fatto richiesti per la corresponsione dell'indennità, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio della causa ad altro giudice, designato in dispositivo, il quale si atterrà ai principi innanzi enunciati. Al giudice di rinvio è opportuno commettere anche il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, al Tribunale di Parma.