CASS
Sentenza 16 febbraio 2023
Sentenza 16 febbraio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 16/02/2023, n. 6608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6608 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: NO LO nato a [...] il [...] DI EN GI nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato GUGINO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato GAITO ALFREDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 13:49 l'udienza viene sospesa Alle ore 14:59 l'udienza riprende. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6608 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NO ME e Di VE EP ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'8 novembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 20 novembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - NO ME alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in oRDne al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., poiché in provincia di Enna aveva fatto parte della c.d. "famiglia di CI" articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" dagli anni Novanta sino al mese di dicembre 2017; - Di VE EP alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in oRDne al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., perché, quale imprenditore titolare di un impianto per la produzione di calcestruzzo (insieme a AL EP NT), nella provincia di Enna dalla fine degli anni Novante sino al 2017, aveva favorito l'attività dell'organizzazione criminale e aveva svolto il ruolo di intermediario tra l'associazione mafiosa "cosa nostra" e le ditte che eseguivano lavori edili pubblici e privati e aveva reso edotti gli affiliati dello svolgimento dei lavori edili sul territorio in cambio del sostegno mafioso per il conseguimento di forniture di calcestruzzo a danno di altre ditte (circostanza che gli aveva permesso di non doversi attenere a parametri concorrenziali). La Corte di appello ha evidenziato che, dalle intercettazioni di LV OR e EP AN, si evinceva il ruolo di comando a CI di NO ME (sia pure con ruolo suboRDnato rispetto a quello svolto dal capo CO «zio Turi» RA), per la riscossione di crediti e il pagamento delle somme estorte ad imprenditori locali in favore della CO costituente un'articolazione dell'associazione mafiosa detta «cosa nostra», nonché sul regime di monopolio che la ditta riconducibile a Di VE e AL aveva assunto nella vendita del calcestruzzo, grazie alla compiacenza del sodalizio riferibile a NO nella parte bassa di Enna, realizzata in cambio di intermediazioni con altre ditte per il pagamento delle estorsioni localmente denominate «messe a posto». NO era intervenuto per la riscossione di un credito vantato da LO OR, per la risoluzione delle questioni legate ad uno sconfinamento di cavalli e per prevenire la reazione delittuosa a seguito del duplice omicidio di OR AR e AL EI in data 18 luglio 2015 (fatto dal quali si evinceva il potere di NO di opporre il veto sul progetto omicidiario conseguente al duplice omicidio). Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia La IA ME, inoltre, avevano indicato un intervento effettuato da NO quale ambasciatore del reggente di quel 2 t r U periodo della CO presso OV AT (esponente della famiglia di IA), che gestiva tutte le estorsioni per conto dell'organizzazione in tutta la provincia di Enna, finalizzato a tutelare la posizione della ditta Di VE-AL di cui intendeva procurare l'esenzione dal c.d. pizzo. La IA, infatti, aveva chiarito di aver avuto con Di VE strettissimi rapporti personali sino al 2005 e che vi era stato un sostegno economico del boss AN DO a soggetti a lui riconducibili (come TO TI ucciso nel 2000 da EL di IO e IL EZ). Di VE è quindi progressivamente passato da vittima delle estorsioni di LL e PI del 1997 a colluso con la CO, dapprima rivolgendosi a TI, soggetto vicino a AN DO, e poi a AT, dal quale il Di VE si era recato accompagnato da ME La IA;
successivamente, AL (coimputato) socio di Di VE, si recava da ME NO per invocare l'esenzione dal pizzo a seguito della pregressa intercessione del La IA. Nello stesso anno, Di VE si era prestato a fungere da intermediario tra La IA e l'impresa palermitana incaricata della realizzazione di un tratto curvilineo dallo svincolo dell'autostrada per andare verso Enna bassa. EP La IA aveva confermato l'episodio narrato dal fratello ME riguardante l'impegno preso dal Di VE per garantirgli l'esonero dalle estorsioni per i lavori in corso nel territorio di IA all'epoca padroneggiato da OV AC. A questo scopo era stato dato un assegno a Di VE, per rimborsargli quanto lo stesso Di NT aveva sborsato a OV AC per l'abbandono di questo progetto estorsivo. Anche EL DO, figlio del capomafia AN DO, aveva ricostruito i rapporti tra i soci Di VE e AL e il padre il quale non li aveva sottoposti ad estorsione ma, in cambio, aveva ricevuto gratuitamente forniture di calcestruzzo. In particolare, il collaboratore di giustizia aveva riferite sulla estorsione procurata da Di VE e praticata in danno dell'impresa di Palermo che stava effettuando i lavori in un tratto di strada curvilineo nella zona di Enna, aggiungendo che il padre, per compensarlo di una precedente fornitura di calcestruzzo effettuata, aveva deciso di lasciare nelle mani dell'imputato il provento della cosiddetta messa a posto, mentre venivano procacciati da parte di DO occasioni di lavoro, sicché secondo i giudici di appello tali dichiarazioni costituivano riscontro alle propalazioni di ME La IA, che avendo preso parte alla prima parte della medesima vicenda, non era a conoscenza dei dettagli riguardanti la successiva definizione della stessa su tale aspetto;
il procedimento
contro
DO EL era stato definito con il patteggiamento. 3 ; Il mercato della fornitura del calcestruzzo era quindi alterato, secondo la Corte di appello che ha dato così credito al collaboratore di giustizia, per il fatto che le forniture venivano ripartite tra l'azienda di Di VE e quella concorrente di NZ CC. I giudici di merito, inoltre, hanno valorizzato altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL di IO, EZ IL e IO di IO. Secondo EZ, Di VE avrebbe contribuito a finanziare la famiglia mafiosa di Enna mediante forniture gratuite di calcestruzzo dei singoli associati allorquando costoro ne avevano avuto necessità, com'era capitato a AN DO e LV la IA;
il collaboratore aveva, quindi, ricostruito due fasi nella gestione del rapporto della CO col Di VE: nella prima, l'imprenditore avrebbe ricambiato mediante fornitura gratuita di calcestruzzo agli associati le commesse che la consorteria mafiosa gli aveva procurato;
nella seconda fase, Di VE si sarebbe impegnato a pagare tali commesse alla CO con denaro contante nella misura di 2.000 lire a metro cubo. In questo senso, secondo il giudice di merito, coincidevano anche le dichiarazioni di EL di IO, che aveva riferito l'ammontare del compenso di 2.000 lire per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto alle ditte procurate dalla CO. E' sato preso in considerazione anche il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO di IO (padre di EL e cognato di AN DO), che aveva riferito di una riunione con IL ZA alla quale Di VE si era rifiutato di partecipare, accettandone tuttavia l'esito. La riunione avrebbe avuto per oggetto l'equiparazione dei due imprenditori operanti nel settore (Di VE e RD), in tal modo superando le preferenze che AN DO aveva manifestato nei riguaRD della ditta di Di VE, mentre IO di IO propendeva per una equiparazione. In tale occasione, AN DO rivolgendosi a RD aveva detto che, nel caso in cui avesse voluto condividere con Di VE l'accesso a tale mercato, avrebbe dovuto versare un importo di danaro di 5.000 lire al metro cubo, così tentando di scoraggiare RD, distorcendo volutamente quanto effettivamente versato da Di VE, cioè la somma di 2.000 lire. Dalla diversa finalità perseguita da detti soggetti, secondo il giudice di merito si evinceva la compatibilità delle due versioni in oRDne alla cifra versata da Di VE alla CO per ogni metro cubo di calcestruzzo fornito alle ditte procurate dal sodalizio mafioso. In definitiva, il giudice di merito ha ritenuto provato il sostegno dato dall'imprenditore Di VE alle famiglie mafiose di Enna e di CI, mediante la corresponsione di utilità economiche, l'intermediazione nelle estorsioni praticate P 4 ,71( in danno delle altre imprese e la segnalazione di lavori in corso allo scopo di provvedere alla consequenziale "messa a posto". A questo proposito, valorizzando le convergenti dichiarazioni di ME La IA e EL AR, i giudici hanno ritenuto provato il privilegio riconosciutogli dalle predette famiglie mafiose per operare in condizioni di alterazione del mercato locale nelle forniture di calcestruzzo. Nella sentenza impugnata viene sottolineato che di vero e proprio accordo gestito e garantito da "cosa nostra" avevano parlato, altresì, IO di IO e EZ IL. Da ultimo, venivano prese in considerazione le dichiarazioni intercettate tra IO GI e AL, nell'ambito delle quali veniva manifestato l'interesse di NO a estromettere IO GI dal rapporto di fornitura di calcestruzzo che si era assicurato nel territorio di CI e così favorire l'assegnazione della commessa e l'impresa AL-Di VE. In forza di quanto sopra, la Corte di appello ha ritenuto che Di VE avesse partecipato a titolo di concorso all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "cosa nostra", operante nella provincia di Enna, essendosi messo a disposizione delle famiglie mafiose dominanti in CI dalla fine degli anni Novanta e fino al 2016 (epoca della vicenda riferita da GI IO). 2. NO ME articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 530 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica rigettato i motivi di appello, dopo essersi limitata a elencare i profili di accusa già acriticamente recepiti dal giudice di primo grado. In particolare, il giudice di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali andavano disattesi i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata dalla difesa l'11 ottobre 2021, nella quale si erano offerte letture alternative delle prove acquisite. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, argomentando in maniera più dettagliata il primo motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che le dichiarazioni intercettate (all'interno dell'autovettura) di OR LV erano delle mere millanterie 5 che lo stesso aveva esplicitato al fine di accreditarsi con l'interlocutore, come da lui stesso chiarito nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero. La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe spiegato perché lo stesso OR aveva riferito al pubblico ministero di non sapere che NO appartenesse all'associazione di tipo mafioso in esame, sicché anche l'espressione intercettata «ME è cosa nostra» andava interpretata diversamente come l'altra espressione «cumanna cca» (qui comanda). 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non era stato dimostrato il legame (o i contatti diretti) dell'imputato con i mafiosi AT e RA dal 1990 al 2017, nonostante fossero stati sentiti i collaboratori di giustizia EL DO, di IO IO, EZ IL e nonostante siano stati travati in questo procedimento 9— atti di altri fascicoli degli ultimi NT anni, con i quali erano state effettuate molteplici indagini, che avevano avuto a oggetto le attività delle famiglie mafiose di Enna e provincia. Secondo il ricorrente, tale circostanza rendeva contraddittoria la prova della sussistenza del numero delle tre persone, quale elemento necessario al perfezionamento del reato accertato. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che solo Arena IL aveva dichiarato che NO si era presentato in un bar come reggente della famiglia mafiosa di CI, circostanza che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto inverosimile, stante la riservatezza che solitamente contraddistingue gli appartenenti all'associazione di tipo mafioso di "cosa nostra". Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito non avrebbe valutato la verosimiglianza, la precisione, la costanza la reiterazione e la coerenza logica del contenuto delle intercettazioni a danno di OR, come, invece, previsto dalla giurisprudenza di legittimità, ma si sarebbe limitato a evidenziare che tali intercettazioni non avessero bisogno di riscontri esterni individualizzanti. In realtà, successivamente, OR e La IA erano stati sentiti dal pubblico ministero e avevano escluso che l'imputato appartenesse a "cosa nostra". Nel ricorso, infine, si evidenzia che, nei quattro anni di indagini, non erano emerse condotte penalmente rilevanti poste in essere da NO. 2.5. Con motivi nuovi depositati il 4 ottobre 2022, il ricorrente precisa di essersi riferito alle intercettazioni tra AN e OR e non tra NO e OR e che gli stessi si erano riferiti a circostanze apprese da altri soggetti che non sono mai stati escussi. Inoltre, la locuzione avvalersi di cui all'art. 416-bis cod. pen. implica una esteriorizzazione della condotta derivante dalla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo che non è stata rinvenuta negli atti processuali. 6 lut Da ultimo, i giudici di merito non avrebbero considerato che la condotta di accompagnare un imprenditore da un capomafia per chiedere l'esenzione e/o la riduzione del pizzo non costituisce compartecipazione ex art. 416-bis cod. pen. 3. EP Di VE articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che, in forza dei sei processi penali presi in considerazione dai giudici di merito, era risultato che il potere mafioso dalla seconda metà degli anni Novanta al 2017 era passato di mano tra più famiglie: dapprima OV LO (c.d. processo Leopardo) che insieme a LL e PI aveva gestito le estorsioni ai danni degli operatori economici;
dal 1999, AT della famiglia di IA era stato soppiantato da esponenti di altre famiglie come AN DO, che aveva accentrato il controllo mafioso dell'intera provincia tranne che per CI e IA, Villarosa e BA, le cui compagini avevano continuato a godere di una, seppur limitata, autonomia economica e operativa;
il potere mafioso, poi era passato a LV RA, esponente della famiglia di CI che, dal 2006, aveva soppiantato la famiglia di Enna nella gestione delle estorsioni in tutta la provincia, tranne nelle città di IA e BA (LV RA avrebbe voluto che durante i periodi di detenzione del capo il reggente fosse NO ME); nel 2014 il c.d. processo Homo Novus aveva mostrato il cambiamento ulteriore degli equilibri mafiosi a favore della CO di TE di OV ZA, sicché appariva improbabile che i contenuti degli accoRD tra vittime o contigui e ricattatori rimanesse inalterato nel tempo, atteso che il pizzo era oggetto delle più varie spartizioni, secondo regole che subivano improvvise modifiche e conflitti di competenza tra i diversi contrapposti esattori. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è illogica nel momento in cui la Corte di appello ha affermato che AN DO (e coloro che, nel tempo, si erano avvicendati al comando del potere mafioso), il quale si era avvicendato nel potere mafioso, si era arrogato il potere di rilasciare il proprio nulla osta alternativamente all'imputato e a CC RD (pagg. 4 e 46 della sentenza), per poi escludere in modo incomprensibile la penale rilevanza della condotta del solo RD NZ, titolare della "IMIC" (l'altra ditta di calcestruzzo avvantaggiata). La Corte di appello, così facendo, avrebbe omesso di considerare che la posizione dell'imputato era di totale soggezione ai voleri dei ricattatori, piuttosto che di complice coinvolgimento con reciproche utilità, nonostante lo stesso giudice di merito avesse omesso di spiegare le modalità attraverso le quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle imprese, anche considerando che il bacino di utenza della realtà economica locale era costituito interamente da privati. Vi era invece l'impresa "Sicil concrete" riferibile a IL GI, secondo le sentenze di merito, che aveva ricevuto le commesse dell'università Kore (pag. 234 sentenza di primo grado). Tale impresa era presente a CI (pagg. 224/226) e sarebbe stata appoggiata sul piano commerciale dal potere mafioso, sicché vi sarebbe un'illogicità della sentenza su tale punto, per il fatto che la mafia avrebbe appoggiato un concorrente di Di VE. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in oRDne al fatto che IL Arena, su segnalazione di AL AL (affine di NO) aveva affidato alla ditta dei GI la fornitura del calcestruzzo per il parco eolico e lo stesso NO era intervenuto solo per far "mettere a posto" la ditta di GI e non già per impedirne la presenza a CI;
infatti, non sono stati compiuti attentati ai suoi danni. Secondo il ricorrente, dall'analisi del fascicolo, l'unico episodio contestato, nel quale astrattamente vi era stata una condotta riferibile alla "messa a posto", riguardava un imprenditore palermitano, ma lo stesso episodio non era stato approfondito e riscontrato: su tale punto, infatti, il giudice di merito aveva affermato che le dichiarazioni di La IA sarebbero state riscontrate da quelle di DO EL, senza però considerare che le une erano state rese il 24 marzo 2017 e le altre risalivano al 3 luglio 2001 (ed erano, quindi, conosciute da tutti, compreso La IA ME, essendo state rese note nei procedimenti in cui erano state usate). Anche le censure difensive sull'interessamento di EP di VE in favore di EP La IA, fratello di ME e LV La IA, per indurre OV AC (sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla CO di IA) a desistere dal tentativo di estorcere il "pizzo" per un appalto nel territorio di sua competenza, non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello. Sul punto, il collaboratore ME La IA aveva affermato che il fratello, per sdebitarsi del fattivo intervento del ricorrente, lo avrebbe ricompensato girandogli un assegno paro a euro 2.500,00. In particolare, la difesa aveva eccepito che ME e LV La IA avevano intensi rapporti con la CO di IA, che gli consentivano di poter direttamente intercedere presso il AC in favore del fratello costruttore con ben maggiore incisività di quanto ne poteva avere EP Di VE. 8 Inoltre, la causale della girata dell'assegno evocato da La IA andava individuata nei progressi crediti vantati da Di VE per forniture di calcestruzzo a EP La IA, come era stato dimostrato dalla inclusione di tale titolo di credito nella contabilità redatta ed acquisita agli atti delle indagini preliminari (pagina 105 della sentenza di primo grado). Altro punto del ricorso attiene alla figura di ME NO e dell'atteggiamento protettivo da lui tenuto in favore di Di VE dalle pretese estorsive avanzate prima da OV AT e poi da LV RA, onde inferirne la contiguità dell'imprenditore con la CO calatina. In merito a tale questione, vi sarebbe stato un disinteresse della Corte di appello, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse evocato le dichiarazioni rese da LV OR circa un incontro tra Di VE e LV RA, nel corso del quale quest'ultimo aveva criticato la gestione dei rapporti tra NO e Di VE, suscitando il nervosismo di NO e il pianto dell'imprenditore (pagina 30 della sentenza di primo grado); inoltre, il giudice di primo grado aveva affermato che vi era stato disinteresse di NO circa la gestione e la distribuzione del provento delle estorsioni subite dagli imprenditori della provincia, avendo quale unico fine quello di mantenere l'autonomia operativa e soprattutto economica della CO di CI (pagina 34 della sentenza di primo grado e pagina tre della sentenza d'appello). Da questi elementi si evinceva non la finalità di tutelare gli interessi dell'imprenditore, quanto piuttosto quella del mantenimento dell'assoluto incontrastato controllo delle attività economiche soggette al pizzo coattivo (pagina 32 della sentenza impugnata). Se ne doveva dedurre, in definitiva, uno stato di soggezione del ricorrente nei confronti dei numerosi estortori, anche considerando che il giudice di merito non aveva saputo spiegare le modalità con le quali l'organizzazione mafiosa aveva impedito la libera concorrenza degli altri imprenditori nell'acquisizione di commesse di forniture di calcestruzzo, atteso che le sentenze di merito hanno dato conto dell'incontrastata presenza nel mercato di riferimento della società "Sicil Concrete". 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., perché i principi giurisprudenziali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di discrimine fra l'imprenditore "colluso" e l'imprenditore "vittima" avrebbero dovuto imporre di esaminare il rapporto sinallagmatico tra la consorteria criminale e il Di VE, atteso che da tutti gli elementi emersi nel procedimento, evidenziati dalle sentenze di merito, restava escluso che tale condotta avesse influito in minima parte sulla 9 efficacia causale al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio dedito esclusivamente alle estorsioni. Secondo il ricorrente, quindi, vi sarebbe un conflitto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità espressa dalle Sezioni unite nei processi "Carnevale", "Mannino" e "Impastato", rispettivamente nel 2002, nel 2005 e nel 2015, sul concorso esterno nell'associazione mafiosa, per la quale il contributo del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività esecutive del programma criminoso, così da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita nell'organismo criminale. Nel caso di specie, invece, l'imputato, a fronte del periodico pagamento del "pizzo" (in natura, mediante forniture gratuite di calcestruzzo, o in denaro), non aveva conseguito alcun vantaggio illecito in termini di acquisizione di supremazia commerciale, ottenuta mediante il violento allontanamento di eventuali concorrenti del mercato territoriale del calcestruzzo, aspirando unicamente ad assicurare la sopravvivenza della propria azienda. Del pari erronea si rivelava l'asserita conclusione di un contratto illecito, perché la prestazione sinallagmatica presuppone di necessità una condizione di parità di autodeterminazione da parte dei contraenti, requisiti entrambi esclusi con riguardo al Di VE, che ha sempre dovuto cedere alle condizioni impostegli dai suoi aguzzini. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., perché, in oRDne alla prescrizione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i collaboratori di giustizia si erano fermati a riferire fatti fino all'anno 2001; successivamente, vi erano stati soltanto due episodi relativi alle intimidazioni subite da IO GI del 2016 e da IL GI nel 2013, sulla cui palese inconsistenza si è già detto;
pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe necessario applicare la disciplina antecedente la novella introdotta dalla legge n. 251 del 2005, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato. 10 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO è infondato in tutti i motivi che essendo tutti inerenti il profilo probatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. vengono qui trattati unitariamente. La Corte di appello ha preliminarmente evidenziato che, dalle emergenze ricavabili dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, era possibile evincere l'operatività nel territorio della provincia di Enna dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita "cosa nostra", storicamente articolata in cinque famiglie insediate in Enna, BA, IA, Villarosa e CI. La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che, le conversazioni intercettate il 14 novembre 2016 tra OR LV (il quale era risultato appartenere all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia di TE e non era consapevole delle attività tecniche in corso di esecuzione) e AN EP avevano disvelato elementi utili a fare chiarezza riguardo alla posizione di NO, posto che il primo aveva affermato che l'imputato apparteneva a "cosa nostra". Anche dalle intercettazioni del 18 novembre 2016 tra lo stesso AN e OR LO (figlio del predetto LV) era emerso che NO fosse colui che comandava sul territorio di CI (risultando secondo solo al capomafia RA LV). Infine, dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 giugno 2015 tra OR LV, la moglie, BA RI PP, e la figlia Claudia, era emerso che il primo, spinto dalla necessità di sanare un diverbio insorto tra il genero e un terzo soggetto di CI per questioni inerenti uno sconfinamento di cavalli, aveva ipotizzato di rivolgersi a NO, non escludendo comunque la possibilità di ricorrere direttamente a RA (definito "zu Turiddu"). Secondo la Corte di appello, la bontà di tali dichiarazioni non poteva essere messa in discussione dal fatto che i relativi contenuti potessero essere stati influenzati dal colloquio investigativo intercorso tra OR e un poliziotto il 13 novembre 2015, posto che lo stesso si era già espresso in passato in termini del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati dagli interlocutori in occasione delle attività tecniche risalenti a epoca successiva. Successivamente, dall'intercettazione del 3 marzo 2016 era emerso che OR aveva raccontato a AN che NO e Di VE erano stati convocati da RA, il quale li aveva richiamati per problemi relativi a forniture di calcestruzzo dallo stesso autorizzate. Con riferimento alle dichiarazioni rese da La IA (persona definitivamente condannata per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso fino al 2001, e per vari episodi estorsivi aggravati dal c.d. metodo mafioso, commessi in concorso 11 o con DO, vertice della famiglia mafiosa di Enna, e AT, soggetto deputato dal sodalizio a porre in essere le estorsioni quando DO era stato allontanato dal territorio per vicissitudini giudiziarie), la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso, sentito il 24 marzo 2017, aveva riferito di aver incontrato NO (presso AT), che si era a lui presentato in funzione vicaria rispetto a La Placa AL (alla cui famiglia lo stesso apparteneva) perorando l'esenzione dalle estorsioni 1f degli imprenditori > VE e AL. Il collaboratore, inoltre, aveva riferito che NO era colui che sottoponeva a estorsione le imprese che operavano a CI e si occupava di recapitare i messaggi di La Placa. Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che le dichiarazioni di La IA - secondo il quale NO era del tutto disinteressato alla spartizione dei ricavi illeciti raccolti a livello provinciale e alle faide che avevano creato opposizioni tra le rimanenti famiglie operanti sul medesimo territorio - avevano trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni prog. 23448 del 3 marzo 2016, dalle quali si evinceva che OR, riferendosi a NO, aveva affermato che questi era un personaggio abbastanza riservato nel panorama associativo che «mangiava da solo e non guardava nessuno». Ulteriori elementi circa la partecipazione di NO all'associazione ex art. 416- bis cod. pen. erano emersi dalle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per il duplice omicidio di OR AR e AL EI (avvenuto il 18 luglio 2015) e - nello specifico - dal contenuto del dialogo intercorso il 2 agosto 2015 tra NO IO (figlio dell'imputato) e FO LL, nell'ambito del quale quest'ultimo si voleva sincerare del fatto che il padre del primo non lo avesse considerato corresponsabile dei furti per i quali si riteneva che AR fosse stato ucciso (vi era prova che lo stesso FO, il 12 agosto 2015, aveva poi incontrato l'imputato presso la sua azienda agricola, al fine di giurare ancora una volta la sua estraneità a tali furti). Inoltre, NO IO aveva affermato che, preliminarmente alla commissione del duplice omicidio, persone estranee al paese si erano rivolte al padre al fine di richiedergli la necessaria autorizzazione, ottenendo il relativo nulla osta. La Corte di appello, quindi, ha fornito ampia e ineccepibile motivazione ed ha evidenziato che tali emergenze dimostravano adeguatamente il ruolo di NO nella famiglia mafiosa di CI, secondo solo a RA. Si consideri, infatti, che la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661). 12 Dal contenuto delle intercettazioni era emerso l'effettivo esercizio di poteri di signoria mafiosa nell'ambito del territorio di riferimento. Su tale punto, secondo il giudice di merito, apparivano particolarmente rilevanti le parole del figlio dell'imputato, NO IO, il quale aveva riconosciuto il potere del padre di opporre il veto sul sopra citato progetto omicidiario, potere che poteva spettare solo a chi esercitava una signoria mafiosa sul territorio. Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, infatti, è necessario (e sufficiente) che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617). Stante la pregnanza dei suddetti elementi indicati in sentenza nei confronti di NO ME per dimostrare il suo pieno e costante inserimento nel sodalizio mafioso, tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio hanno trovato implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado ivi richiamata, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). 2. Il ricorso di Di VE è fondato. A tal fine, giova evidenziare che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la CO un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). La figura del c.d. imprenditore colluso (e, quindi, colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità) si . /f / 13 deve, però, differenziare dalla figura del c.d. imprenditore vittima, colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a ridurre tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). La differenza tra le due figure si colloca quindi nel diverso atteggiarsi dal punto di vista materiale e psicologico del rapporto del singolo con la societas sceleris: l'imprenditore vittima si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando abbia posto in essere condotte nell'ambito di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria (che, quindi, vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi), nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuto, a tali cooRDnate ermeneutiche, considerando che non si chiariscono le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle due imprese calatine, soprattutto in considerazione del fatto che il bacino della loro utenza era costituito da privati. Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840) ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alla finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale fibrillazione o crisi strutturale del sodalizio. La condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come frammento (la realizzazione 14 tJ Così deciso il 25/10/2022. dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante interazione tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti attività strumentali così accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. In questo oRDne di idee, la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la persistenza e la continuità sia del sodalizio mafioso sia del rapporto di esso con la ditta del Di VE nel corso del tempo, per come contestato, in epoca successiva al 2001 in modo da connotare i due episodi ritenuti intimidatori ai danni di RZ GI nel 2016 e da IL GI nel 2013 in termini del contributo sopra enunciato, spiegando gl;
elementi di prova da cui desumere le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo all'impresa di Di VE. 3. All'914ccoglimento del ricorso di Di VE segue il rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. 4. Al rigetto del ricorso di NO ME deve seguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di VE EP con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta rigetta il ricorso di NO ME, che condanna al pagamento delle spese processuali.
udita la relazione svolta dal Consigliere DOMENICO FIORDALISI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore FRANCA ZACCO che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo il rigetto dei ricorsi. udito il difensore L'avvocato GUGINO SALVATORE conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. L'avvocato GAITO ALFREDO conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Alle ore 13:49 l'udienza viene sospesa Alle ore 14:59 l'udienza riprende. Penale Sent. Sez. 1 Num. 6608 Anno 2023 Presidente: BONI MONICA Relatore: FIORDALISI DOMENICO Data Udienza: 25/10/2022 RITENUTO IN FATTO 1. NO ME e Di VE EP ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Caltanissetta dell'8 novembre 2021 che, in parziale riforma della sentenza resa il 20 novembre 2020 dal G.u.p. del Tribunale di Caltanissetta all'esito di giudizio abbreviato, ha condannato: - NO ME alla pena di anni sei e mesi otto di reclusione, in oRDne al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., poiché in provincia di Enna aveva fatto parte della c.d. "famiglia di CI" articolazione dell'associazione mafiosa denominata "cosa nostra" dagli anni Novanta sino al mese di dicembre 2017; - Di VE EP alla pena di anni quattro, mesi cinque e giorni dieci di reclusione, in oRDne al reato di associazione per delinquere di tipo mafioso, ai sensi dell'art. 416-bis cod. pen., perché, quale imprenditore titolare di un impianto per la produzione di calcestruzzo (insieme a AL EP NT), nella provincia di Enna dalla fine degli anni Novante sino al 2017, aveva favorito l'attività dell'organizzazione criminale e aveva svolto il ruolo di intermediario tra l'associazione mafiosa "cosa nostra" e le ditte che eseguivano lavori edili pubblici e privati e aveva reso edotti gli affiliati dello svolgimento dei lavori edili sul territorio in cambio del sostegno mafioso per il conseguimento di forniture di calcestruzzo a danno di altre ditte (circostanza che gli aveva permesso di non doversi attenere a parametri concorrenziali). La Corte di appello ha evidenziato che, dalle intercettazioni di LV OR e EP AN, si evinceva il ruolo di comando a CI di NO ME (sia pure con ruolo suboRDnato rispetto a quello svolto dal capo CO «zio Turi» RA), per la riscossione di crediti e il pagamento delle somme estorte ad imprenditori locali in favore della CO costituente un'articolazione dell'associazione mafiosa detta «cosa nostra», nonché sul regime di monopolio che la ditta riconducibile a Di VE e AL aveva assunto nella vendita del calcestruzzo, grazie alla compiacenza del sodalizio riferibile a NO nella parte bassa di Enna, realizzata in cambio di intermediazioni con altre ditte per il pagamento delle estorsioni localmente denominate «messe a posto». NO era intervenuto per la riscossione di un credito vantato da LO OR, per la risoluzione delle questioni legate ad uno sconfinamento di cavalli e per prevenire la reazione delittuosa a seguito del duplice omicidio di OR AR e AL EI in data 18 luglio 2015 (fatto dal quali si evinceva il potere di NO di opporre il veto sul progetto omicidiario conseguente al duplice omicidio). Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia La IA ME, inoltre, avevano indicato un intervento effettuato da NO quale ambasciatore del reggente di quel 2 t r U periodo della CO presso OV AT (esponente della famiglia di IA), che gestiva tutte le estorsioni per conto dell'organizzazione in tutta la provincia di Enna, finalizzato a tutelare la posizione della ditta Di VE-AL di cui intendeva procurare l'esenzione dal c.d. pizzo. La IA, infatti, aveva chiarito di aver avuto con Di VE strettissimi rapporti personali sino al 2005 e che vi era stato un sostegno economico del boss AN DO a soggetti a lui riconducibili (come TO TI ucciso nel 2000 da EL di IO e IL EZ). Di VE è quindi progressivamente passato da vittima delle estorsioni di LL e PI del 1997 a colluso con la CO, dapprima rivolgendosi a TI, soggetto vicino a AN DO, e poi a AT, dal quale il Di VE si era recato accompagnato da ME La IA;
successivamente, AL (coimputato) socio di Di VE, si recava da ME NO per invocare l'esenzione dal pizzo a seguito della pregressa intercessione del La IA. Nello stesso anno, Di VE si era prestato a fungere da intermediario tra La IA e l'impresa palermitana incaricata della realizzazione di un tratto curvilineo dallo svincolo dell'autostrada per andare verso Enna bassa. EP La IA aveva confermato l'episodio narrato dal fratello ME riguardante l'impegno preso dal Di VE per garantirgli l'esonero dalle estorsioni per i lavori in corso nel territorio di IA all'epoca padroneggiato da OV AC. A questo scopo era stato dato un assegno a Di VE, per rimborsargli quanto lo stesso Di NT aveva sborsato a OV AC per l'abbandono di questo progetto estorsivo. Anche EL DO, figlio del capomafia AN DO, aveva ricostruito i rapporti tra i soci Di VE e AL e il padre il quale non li aveva sottoposti ad estorsione ma, in cambio, aveva ricevuto gratuitamente forniture di calcestruzzo. In particolare, il collaboratore di giustizia aveva riferite sulla estorsione procurata da Di VE e praticata in danno dell'impresa di Palermo che stava effettuando i lavori in un tratto di strada curvilineo nella zona di Enna, aggiungendo che il padre, per compensarlo di una precedente fornitura di calcestruzzo effettuata, aveva deciso di lasciare nelle mani dell'imputato il provento della cosiddetta messa a posto, mentre venivano procacciati da parte di DO occasioni di lavoro, sicché secondo i giudici di appello tali dichiarazioni costituivano riscontro alle propalazioni di ME La IA, che avendo preso parte alla prima parte della medesima vicenda, non era a conoscenza dei dettagli riguardanti la successiva definizione della stessa su tale aspetto;
il procedimento
contro
DO EL era stato definito con il patteggiamento. 3 ; Il mercato della fornitura del calcestruzzo era quindi alterato, secondo la Corte di appello che ha dato così credito al collaboratore di giustizia, per il fatto che le forniture venivano ripartite tra l'azienda di Di VE e quella concorrente di NZ CC. I giudici di merito, inoltre, hanno valorizzato altre dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL di IO, EZ IL e IO di IO. Secondo EZ, Di VE avrebbe contribuito a finanziare la famiglia mafiosa di Enna mediante forniture gratuite di calcestruzzo dei singoli associati allorquando costoro ne avevano avuto necessità, com'era capitato a AN DO e LV la IA;
il collaboratore aveva, quindi, ricostruito due fasi nella gestione del rapporto della CO col Di VE: nella prima, l'imprenditore avrebbe ricambiato mediante fornitura gratuita di calcestruzzo agli associati le commesse che la consorteria mafiosa gli aveva procurato;
nella seconda fase, Di VE si sarebbe impegnato a pagare tali commesse alla CO con denaro contante nella misura di 2.000 lire a metro cubo. In questo senso, secondo il giudice di merito, coincidevano anche le dichiarazioni di EL di IO, che aveva riferito l'ammontare del compenso di 2.000 lire per ogni metro cubo di calcestruzzo venduto alle ditte procurate dalla CO. E' sato preso in considerazione anche il contenuto delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia IO di IO (padre di EL e cognato di AN DO), che aveva riferito di una riunione con IL ZA alla quale Di VE si era rifiutato di partecipare, accettandone tuttavia l'esito. La riunione avrebbe avuto per oggetto l'equiparazione dei due imprenditori operanti nel settore (Di VE e RD), in tal modo superando le preferenze che AN DO aveva manifestato nei riguaRD della ditta di Di VE, mentre IO di IO propendeva per una equiparazione. In tale occasione, AN DO rivolgendosi a RD aveva detto che, nel caso in cui avesse voluto condividere con Di VE l'accesso a tale mercato, avrebbe dovuto versare un importo di danaro di 5.000 lire al metro cubo, così tentando di scoraggiare RD, distorcendo volutamente quanto effettivamente versato da Di VE, cioè la somma di 2.000 lire. Dalla diversa finalità perseguita da detti soggetti, secondo il giudice di merito si evinceva la compatibilità delle due versioni in oRDne alla cifra versata da Di VE alla CO per ogni metro cubo di calcestruzzo fornito alle ditte procurate dal sodalizio mafioso. In definitiva, il giudice di merito ha ritenuto provato il sostegno dato dall'imprenditore Di VE alle famiglie mafiose di Enna e di CI, mediante la corresponsione di utilità economiche, l'intermediazione nelle estorsioni praticate P 4 ,71( in danno delle altre imprese e la segnalazione di lavori in corso allo scopo di provvedere alla consequenziale "messa a posto". A questo proposito, valorizzando le convergenti dichiarazioni di ME La IA e EL AR, i giudici hanno ritenuto provato il privilegio riconosciutogli dalle predette famiglie mafiose per operare in condizioni di alterazione del mercato locale nelle forniture di calcestruzzo. Nella sentenza impugnata viene sottolineato che di vero e proprio accordo gestito e garantito da "cosa nostra" avevano parlato, altresì, IO di IO e EZ IL. Da ultimo, venivano prese in considerazione le dichiarazioni intercettate tra IO GI e AL, nell'ambito delle quali veniva manifestato l'interesse di NO a estromettere IO GI dal rapporto di fornitura di calcestruzzo che si era assicurato nel territorio di CI e così favorire l'assegnazione della commessa e l'impresa AL-Di VE. In forza di quanto sopra, la Corte di appello ha ritenuto che Di VE avesse partecipato a titolo di concorso all'associazione per delinquere di tipo mafioso, definita "cosa nostra", operante nella provincia di Enna, essendosi messo a disposizione delle famiglie mafiose dominanti in CI dalla fine degli anni Novanta e fino al 2016 (epoca della vicenda riferita da GI IO). 2. NO ME articola quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale o di altra norma giuridica, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale, e inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 125, comma 3, 530 e 546 cod. proc. pen. e 111 Cost., perché la Corte di appello avrebbe in maniera apodittica rigettato i motivi di appello, dopo essersi limitata a elencare i profili di accusa già acriticamente recepiti dal giudice di primo grado. In particolare, il giudice di merito non avrebbe spiegato le ragioni per le quali andavano disattesi i rilievi difensivi contenuti nella memoria depositata dalla difesa l'11 ottobre 2021, nella quale si erano offerte letture alternative delle prove acquisite. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente, argomentando in maniera più dettagliata il primo motivo di ricorso, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 416-bis cod. pen., 192 e 530 cod. proc. pen., e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe trascurato di considerare che le dichiarazioni intercettate (all'interno dell'autovettura) di OR LV erano delle mere millanterie 5 che lo stesso aveva esplicitato al fine di accreditarsi con l'interlocutore, come da lui stesso chiarito nell'interrogatorio dinanzi al pubblico ministero. La Corte territoriale, pertanto, non avrebbe spiegato perché lo stesso OR aveva riferito al pubblico ministero di non sapere che NO appartenesse all'associazione di tipo mafioso in esame, sicché anche l'espressione intercettata «ME è cosa nostra» andava interpretata diversamente come l'altra espressione «cumanna cca» (qui comanda). 2.3. Con il terzo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di considerare che non era stato dimostrato il legame (o i contatti diretti) dell'imputato con i mafiosi AT e RA dal 1990 al 2017, nonostante fossero stati sentiti i collaboratori di giustizia EL DO, di IO IO, EZ IL e nonostante siano stati travati in questo procedimento 9— atti di altri fascicoli degli ultimi NT anni, con i quali erano state effettuate molteplici indagini, che avevano avuto a oggetto le attività delle famiglie mafiose di Enna e provincia. Secondo il ricorrente, tale circostanza rendeva contraddittoria la prova della sussistenza del numero delle tre persone, quale elemento necessario al perfezionamento del reato accertato. 2.4. Con il quarto motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, perché la Corte di appello avrebbe omesso di attribuire la giusta rilevanza al fatto che solo Arena IL aveva dichiarato che NO si era presentato in un bar come reggente della famiglia mafiosa di CI, circostanza che lo stesso giudice di primo grado aveva ritenuto inverosimile, stante la riservatezza che solitamente contraddistingue gli appartenenti all'associazione di tipo mafioso di "cosa nostra". Il ricorrente, inoltre, evidenzia che il giudice di merito non avrebbe valutato la verosimiglianza, la precisione, la costanza la reiterazione e la coerenza logica del contenuto delle intercettazioni a danno di OR, come, invece, previsto dalla giurisprudenza di legittimità, ma si sarebbe limitato a evidenziare che tali intercettazioni non avessero bisogno di riscontri esterni individualizzanti. In realtà, successivamente, OR e La IA erano stati sentiti dal pubblico ministero e avevano escluso che l'imputato appartenesse a "cosa nostra". Nel ricorso, infine, si evidenzia che, nei quattro anni di indagini, non erano emerse condotte penalmente rilevanti poste in essere da NO. 2.5. Con motivi nuovi depositati il 4 ottobre 2022, il ricorrente precisa di essersi riferito alle intercettazioni tra AN e OR e non tra NO e OR e che gli stessi si erano riferiti a circostanze apprese da altri soggetti che non sono mai stati escussi. Inoltre, la locuzione avvalersi di cui all'art. 416-bis cod. pen. implica una esteriorizzazione della condotta derivante dalla forza d'intimidazione derivante dal vincolo associativo che non è stata rinvenuta negli atti processuali. 6 lut Da ultimo, i giudici di merito non avrebbero considerato che la condotta di accompagnare un imprenditore da un capomafia per chiedere l'esenzione e/o la riduzione del pizzo non costituisce compartecipazione ex art. 416-bis cod. pen. 3. EP Di VE articola tre motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Preliminarmente, il ricorrente evidenzia che, in forza dei sei processi penali presi in considerazione dai giudici di merito, era risultato che il potere mafioso dalla seconda metà degli anni Novanta al 2017 era passato di mano tra più famiglie: dapprima OV LO (c.d. processo Leopardo) che insieme a LL e PI aveva gestito le estorsioni ai danni degli operatori economici;
dal 1999, AT della famiglia di IA era stato soppiantato da esponenti di altre famiglie come AN DO, che aveva accentrato il controllo mafioso dell'intera provincia tranne che per CI e IA, Villarosa e BA, le cui compagini avevano continuato a godere di una, seppur limitata, autonomia economica e operativa;
il potere mafioso, poi era passato a LV RA, esponente della famiglia di CI che, dal 2006, aveva soppiantato la famiglia di Enna nella gestione delle estorsioni in tutta la provincia, tranne nelle città di IA e BA (LV RA avrebbe voluto che durante i periodi di detenzione del capo il reggente fosse NO ME); nel 2014 il c.d. processo Homo Novus aveva mostrato il cambiamento ulteriore degli equilibri mafiosi a favore della CO di TE di OV ZA, sicché appariva improbabile che i contenuti degli accoRD tra vittime o contigui e ricattatori rimanesse inalterato nel tempo, atteso che il pizzo era oggetto delle più varie spartizioni, secondo regole che subivano improvvise modifiche e conflitti di competenza tra i diversi contrapposti esattori. Secondo il ricorrente, la motivazione della sentenza impugnata è illogica nel momento in cui la Corte di appello ha affermato che AN DO (e coloro che, nel tempo, si erano avvicendati al comando del potere mafioso), il quale si era avvicendato nel potere mafioso, si era arrogato il potere di rilasciare il proprio nulla osta alternativamente all'imputato e a CC RD (pagg. 4 e 46 della sentenza), per poi escludere in modo incomprensibile la penale rilevanza della condotta del solo RD NZ, titolare della "IMIC" (l'altra ditta di calcestruzzo avvantaggiata). La Corte di appello, così facendo, avrebbe omesso di considerare che la posizione dell'imputato era di totale soggezione ai voleri dei ricattatori, piuttosto che di complice coinvolgimento con reciproche utilità, nonostante lo stesso giudice di merito avesse omesso di spiegare le modalità attraverso le quali l'associazione per delinquere di tipo mafioso avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle imprese, anche considerando che il bacino di utenza della realtà economica locale era costituito interamente da privati. Vi era invece l'impresa "Sicil concrete" riferibile a IL GI, secondo le sentenze di merito, che aveva ricevuto le commesse dell'università Kore (pag. 234 sentenza di primo grado). Tale impresa era presente a CI (pagg. 224/226) e sarebbe stata appoggiata sul piano commerciale dal potere mafioso, sicché vi sarebbe un'illogicità della sentenza su tale punto, per il fatto che la mafia avrebbe appoggiato un concorrente di Di VE. Inoltre, la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in oRDne al fatto che IL Arena, su segnalazione di AL AL (affine di NO) aveva affidato alla ditta dei GI la fornitura del calcestruzzo per il parco eolico e lo stesso NO era intervenuto solo per far "mettere a posto" la ditta di GI e non già per impedirne la presenza a CI;
infatti, non sono stati compiuti attentati ai suoi danni. Secondo il ricorrente, dall'analisi del fascicolo, l'unico episodio contestato, nel quale astrattamente vi era stata una condotta riferibile alla "messa a posto", riguardava un imprenditore palermitano, ma lo stesso episodio non era stato approfondito e riscontrato: su tale punto, infatti, il giudice di merito aveva affermato che le dichiarazioni di La IA sarebbero state riscontrate da quelle di DO EL, senza però considerare che le une erano state rese il 24 marzo 2017 e le altre risalivano al 3 luglio 2001 (ed erano, quindi, conosciute da tutti, compreso La IA ME, essendo state rese note nei procedimenti in cui erano state usate). Anche le censure difensive sull'interessamento di EP di VE in favore di EP La IA, fratello di ME e LV La IA, per indurre OV AC (sodale dell'associazione per delinquere di tipo mafioso riconducibile alla CO di IA) a desistere dal tentativo di estorcere il "pizzo" per un appalto nel territorio di sua competenza, non sarebbero state esaminate dalla Corte di appello. Sul punto, il collaboratore ME La IA aveva affermato che il fratello, per sdebitarsi del fattivo intervento del ricorrente, lo avrebbe ricompensato girandogli un assegno paro a euro 2.500,00. In particolare, la difesa aveva eccepito che ME e LV La IA avevano intensi rapporti con la CO di IA, che gli consentivano di poter direttamente intercedere presso il AC in favore del fratello costruttore con ben maggiore incisività di quanto ne poteva avere EP Di VE. 8 Inoltre, la causale della girata dell'assegno evocato da La IA andava individuata nei progressi crediti vantati da Di VE per forniture di calcestruzzo a EP La IA, come era stato dimostrato dalla inclusione di tale titolo di credito nella contabilità redatta ed acquisita agli atti delle indagini preliminari (pagina 105 della sentenza di primo grado). Altro punto del ricorso attiene alla figura di ME NO e dell'atteggiamento protettivo da lui tenuto in favore di Di VE dalle pretese estorsive avanzate prima da OV AT e poi da LV RA, onde inferirne la contiguità dell'imprenditore con la CO calatina. In merito a tale questione, vi sarebbe stato un disinteresse della Corte di appello, nonostante lo stesso giudice di primo grado avesse evocato le dichiarazioni rese da LV OR circa un incontro tra Di VE e LV RA, nel corso del quale quest'ultimo aveva criticato la gestione dei rapporti tra NO e Di VE, suscitando il nervosismo di NO e il pianto dell'imprenditore (pagina 30 della sentenza di primo grado); inoltre, il giudice di primo grado aveva affermato che vi era stato disinteresse di NO circa la gestione e la distribuzione del provento delle estorsioni subite dagli imprenditori della provincia, avendo quale unico fine quello di mantenere l'autonomia operativa e soprattutto economica della CO di CI (pagina 34 della sentenza di primo grado e pagina tre della sentenza d'appello). Da questi elementi si evinceva non la finalità di tutelare gli interessi dell'imprenditore, quanto piuttosto quella del mantenimento dell'assoluto incontrastato controllo delle attività economiche soggette al pizzo coattivo (pagina 32 della sentenza impugnata). Se ne doveva dedurre, in definitiva, uno stato di soggezione del ricorrente nei confronti dei numerosi estortori, anche considerando che il giudice di merito non aveva saputo spiegare le modalità con le quali l'organizzazione mafiosa aveva impedito la libera concorrenza degli altri imprenditori nell'acquisizione di commesse di forniture di calcestruzzo, atteso che le sentenze di merito hanno dato conto dell'incontrastata presenza nel mercato di riferimento della società "Sicil Concrete". 3.2. Con il secondo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 110 e 416-bis cod. pen., perché i principi giurisprudenziali in tema di concorso esterno in associazione mafiosa e di discrimine fra l'imprenditore "colluso" e l'imprenditore "vittima" avrebbero dovuto imporre di esaminare il rapporto sinallagmatico tra la consorteria criminale e il Di VE, atteso che da tutti gli elementi emersi nel procedimento, evidenziati dalle sentenze di merito, restava escluso che tale condotta avesse influito in minima parte sulla 9 efficacia causale al mantenimento o al rafforzamento del sodalizio dedito esclusivamente alle estorsioni. Secondo il ricorrente, quindi, vi sarebbe un conflitto della sentenza impugnata con la giurisprudenza di legittimità espressa dalle Sezioni unite nei processi "Carnevale", "Mannino" e "Impastato", rispettivamente nel 2002, nel 2005 e nel 2015, sul concorso esterno nell'associazione mafiosa, per la quale il contributo del concorrente esterno deve porsi come frammento di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività esecutive del programma criminoso, così da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita nell'organismo criminale. Nel caso di specie, invece, l'imputato, a fronte del periodico pagamento del "pizzo" (in natura, mediante forniture gratuite di calcestruzzo, o in denaro), non aveva conseguito alcun vantaggio illecito in termini di acquisizione di supremazia commerciale, ottenuta mediante il violento allontanamento di eventuali concorrenti del mercato territoriale del calcestruzzo, aspirando unicamente ad assicurare la sopravvivenza della propria azienda. Del pari erronea si rivelava l'asserita conclusione di un contratto illecito, perché la prestazione sinallagmatica presuppone di necessità una condizione di parità di autodeterminazione da parte dei contraenti, requisiti entrambi esclusi con riguardo al Di VE, che ha sempre dovuto cedere alle condizioni impostegli dai suoi aguzzini. 3.3. Con il terzo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 157 e ss. cod. pen., perché, in oRDne alla prescrizione del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., il giudice di merito avrebbe omesso di considerare che i collaboratori di giustizia si erano fermati a riferire fatti fino all'anno 2001; successivamente, vi erano stati soltanto due episodi relativi alle intimidazioni subite da IO GI del 2016 e da IL GI nel 2013, sulla cui palese inconsistenza si è già detto;
pertanto, secondo il ricorrente, sarebbe necessario applicare la disciplina antecedente la novella introdotta dalla legge n. 251 del 2005, con conseguente annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza per estinzione del reato. 10 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso di NO è infondato in tutti i motivi che essendo tutti inerenti il profilo probatorio del reato di cui all'art. 416-bis cod. pen. vengono qui trattati unitariamente. La Corte di appello ha preliminarmente evidenziato che, dalle emergenze ricavabili dalle numerose pronunce giurisprudenziali sul punto, era possibile evincere l'operatività nel territorio della provincia di Enna dell'associazione per delinquere di tipo mafioso definita "cosa nostra", storicamente articolata in cinque famiglie insediate in Enna, BA, IA, Villarosa e CI. La Corte territoriale, poi, ha evidenziato che, le conversazioni intercettate il 14 novembre 2016 tra OR LV (il quale era risultato appartenere all'associazione di tipo mafioso riferibile alla famiglia di TE e non era consapevole delle attività tecniche in corso di esecuzione) e AN EP avevano disvelato elementi utili a fare chiarezza riguardo alla posizione di NO, posto che il primo aveva affermato che l'imputato apparteneva a "cosa nostra". Anche dalle intercettazioni del 18 novembre 2016 tra lo stesso AN e OR LO (figlio del predetto LV) era emerso che NO fosse colui che comandava sul territorio di CI (risultando secondo solo al capomafia RA LV). Infine, dalle intercettazioni effettuate il giorno 1 giugno 2015 tra OR LV, la moglie, BA RI PP, e la figlia Claudia, era emerso che il primo, spinto dalla necessità di sanare un diverbio insorto tra il genero e un terzo soggetto di CI per questioni inerenti uno sconfinamento di cavalli, aveva ipotizzato di rivolgersi a NO, non escludendo comunque la possibilità di ricorrere direttamente a RA (definito "zu Turiddu"). Secondo la Corte di appello, la bontà di tali dichiarazioni non poteva essere messa in discussione dal fatto che i relativi contenuti potessero essere stati influenzati dal colloquio investigativo intercorso tra OR e un poliziotto il 13 novembre 2015, posto che lo stesso si era già espresso in passato in termini del tutto sovrapponibili a quelli utilizzati dagli interlocutori in occasione delle attività tecniche risalenti a epoca successiva. Successivamente, dall'intercettazione del 3 marzo 2016 era emerso che OR aveva raccontato a AN che NO e Di VE erano stati convocati da RA, il quale li aveva richiamati per problemi relativi a forniture di calcestruzzo dallo stesso autorizzate. Con riferimento alle dichiarazioni rese da La IA (persona definitivamente condannata per il reato di associazione di tipo mafioso, commesso fino al 2001, e per vari episodi estorsivi aggravati dal c.d. metodo mafioso, commessi in concorso 11 o con DO, vertice della famiglia mafiosa di Enna, e AT, soggetto deputato dal sodalizio a porre in essere le estorsioni quando DO era stato allontanato dal territorio per vicissitudini giudiziarie), la Corte di appello ha evidenziato che lo stesso, sentito il 24 marzo 2017, aveva riferito di aver incontrato NO (presso AT), che si era a lui presentato in funzione vicaria rispetto a La Placa AL (alla cui famiglia lo stesso apparteneva) perorando l'esenzione dalle estorsioni 1f degli imprenditori > VE e AL. Il collaboratore, inoltre, aveva riferito che NO era colui che sottoponeva a estorsione le imprese che operavano a CI e si occupava di recapitare i messaggi di La Placa. Il giudice di merito, infine, ha evidenziato che le dichiarazioni di La IA - secondo il quale NO era del tutto disinteressato alla spartizione dei ricavi illeciti raccolti a livello provinciale e alle faide che avevano creato opposizioni tra le rimanenti famiglie operanti sul medesimo territorio - avevano trovato riscontro nel contenuto delle intercettazioni prog. 23448 del 3 marzo 2016, dalle quali si evinceva che OR, riferendosi a NO, aveva affermato che questi era un personaggio abbastanza riservato nel panorama associativo che «mangiava da solo e non guardava nessuno». Ulteriori elementi circa la partecipazione di NO all'associazione ex art. 416- bis cod. pen. erano emersi dalle intercettazioni eseguite nel corso delle indagini per il duplice omicidio di OR AR e AL EI (avvenuto il 18 luglio 2015) e - nello specifico - dal contenuto del dialogo intercorso il 2 agosto 2015 tra NO IO (figlio dell'imputato) e FO LL, nell'ambito del quale quest'ultimo si voleva sincerare del fatto che il padre del primo non lo avesse considerato corresponsabile dei furti per i quali si riteneva che AR fosse stato ucciso (vi era prova che lo stesso FO, il 12 agosto 2015, aveva poi incontrato l'imputato presso la sua azienda agricola, al fine di giurare ancora una volta la sua estraneità a tali furti). Inoltre, NO IO aveva affermato che, preliminarmente alla commissione del duplice omicidio, persone estranee al paese si erano rivolte al padre al fine di richiedergli la necessaria autorizzazione, ottenendo il relativo nulla osta. La Corte di appello, quindi, ha fornito ampia e ineccepibile motivazione ed ha evidenziato che tali emergenze dimostravano adeguatamente il ruolo di NO nella famiglia mafiosa di CI, secondo solo a RA. Si consideri, infatti, che la prova della partecipazione all'associazione di stampo mafioso può essere desunta, con metodo logico-induttivo, anche dall'accertata sussistenza di un rapporto gerarchico dell'interessato rispetto ai soggetti ritenuti sicuramente partecipi del sodalizio (Sez. 6, n. 1162 del 14/10/2021, dep. 2022, Di Matteo, Rv. 282661). 12 Dal contenuto delle intercettazioni era emerso l'effettivo esercizio di poteri di signoria mafiosa nell'ambito del territorio di riferimento. Su tale punto, secondo il giudice di merito, apparivano particolarmente rilevanti le parole del figlio dell'imputato, NO IO, il quale aveva riconosciuto il potere del padre di opporre il veto sul sopra citato progetto omicidiario, potere che poteva spettare solo a chi esercitava una signoria mafiosa sul territorio. Ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, infatti, è necessario (e sufficiente) che il sodalizio abbia conseguito, nel contesto di riferimento, una capacità intimidatrice effettiva e obiettivamente riscontrabile, che può esteriorizzarsi anche con atti non connotati da violenza o minaccia, essendo sufficienti comportamenti evocativi del prestigio criminale del gruppo (Sez. 6, n. 9001 del 02/07/2019, dep. 2020, Demasi, Rv. 278617). Stante la pregnanza dei suddetti elementi indicati in sentenza nei confronti di NO ME per dimostrare il suo pieno e costante inserimento nel sodalizio mafioso, tutte le altre questioni sollevate dal ricorrente sul piano probatorio hanno trovato implicita risposta da parte dei giudici nella motivazione esposta nella sentenza impugnata ed in quella di primo grado ivi richiamata, stante la regola della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è fondata, enunciata dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen., che rende non configurabile il vizio di legittimità allorquando, nella motivazione, il giudice abbia dato conto soltanto delle ragioni in fatto e in diritto che sorreggono il suo convincimento, in quanto quelle contrarie devono considerarsi implicitamente disattese, perché del tutto incompatibili con la ricostruzione del fatto recepita e con le valutazioni giuridiche sviluppate in sentenza (Sez. 4, n. 36757 del 4/06/2004, Perino, Rv. 229688). 2. Il ricorso di Di VE è fondato. A tal fine, giova evidenziare che integra il reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso la condotta dell'imprenditore che, senza essere inserito nella struttura organizzativa del sodalizio criminale e pur privo della affectio societatis, instauri con la CO un rapporto di reciproci vantaggi, consistenti, per l'imprenditore, nell'imporsi sul territorio in posizione dominante e, per l'organizzazione mafiosa, nell'ottenere risorse, servizi o utilità, anche in forma di corresponsione di una percentuale sui profitti percepiti dal concorrente esterno (Sez. 1, n. 47054 del 16/11/2021, Coppola, Rv. 282455). La figura del c.d. imprenditore colluso (e, quindi, colui il quale entra in rapporto sinallagmatico con l'associazione, tale da produrre vantaggi per entrambi i contraenti, consistenti per l'imprenditore nell'imporsi nel territorio in posizione dominante e per il sodalizio criminoso nell'ottenere risorse, servizi o utilità) si . /f / 13 deve, però, differenziare dalla figura del c.d. imprenditore vittima, colui il quale, soggiogato dall'intimidazione, non tenta di venire a patti con il sodalizio, ma cede all'imposizione e subisce il relativo danno ingiusto, limitandosi a perseguire un'intesa volta a ridurre tale danno (Sez. 5, n. 39042 del 01/10/2008, Samà, Rv. 242318). La differenza tra le due figure si colloca quindi nel diverso atteggiarsi dal punto di vista materiale e psicologico del rapporto del singolo con la societas sceleris: l'imprenditore vittima si trova in uno stato di timore o soggezione, derivante dalla forza intimidatrice dispiegata dall'associazione mafiosa, che ne elide - o ne vizia - la volontà e che lo costringe o lo induce a venire a patti con la consorteria, al fine di evitare nocumenti o anche soltanto di scongiurare un maggior danno. L'imprenditore può, invece, reputarsi "colluso" allorquando abbia posto in essere condotte nell'ambito di un piano di sostanziale parità con il proprio interlocutore, cioè aderisca alla "clausola contrattuale" impostagli dalla societas - sia pure economicamente svantaggiosa - non perché coartato dall'intimidazione mafiosa, ma per propria libera decisione e nella prospettiva di trarre dei vantaggi per la propria azienda dallo scendere a patti con l'organizzazione criminale. Nel primo caso, il privato versa in uno stato di soggezione nei confronti della consorteria (che, quindi, vizia a monte l'assetto dei reciproci interessi), nel secondo, l'imprenditore non si trova in uno stato di timore psicologico nei confronti dell'altro contraente, ma accetta di versare le somme quale mera clausola di un accordo sinallagmatico improntato alla logica del do ut des, in forza del quale egli si impegna a dare, in cambio di ritorni favorevoli per la propria attività economica. Nel caso di specie, la Corte di appello non si è attenuto, a tali cooRDnate ermeneutiche, considerando che non si chiariscono le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo alle due imprese calatine, soprattutto in considerazione del fatto che il bacino della loro utenza era costituito da privati. Tanto più che la più recente giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 49744 del 7/12/2022, Petrillo, Rv. 283840) ha precisato che ai fini della configurabilità del concorso esterno in associazione di tipo mafioso, la verifica ex post del contributo causale riconducibile alla condotta atipica del concorrente esterno deve essere apprezzata in relazione alla finalità tipiche dell'associazione, prescindendo dalle condizioni di eventuale fibrillazione o crisi strutturale del sodalizio. La condotta del concorrente esterno - per essere punibile - non deve tendere ad un incremento della semplice potenzialità operativa dell'organismo criminoso (altrimenti si rientra nel paradigma di punibilità del mero accordo, con ricadute percepibili solo in ambito psicologico, non sufficiente a realizzare l'evento descritto nella decisione da ultimo citata) ma deve porsi come frammento (la realizzazione 14 tJ Così deciso il 25/10/2022. dello scopo è necessariamente parziale e frammentaria) di una concreta utilità per la realizzazione di una delle molteplici attività espressive del programma criminoso, sì da realizzare una contribuzione percepibile al mantenimento in vita dell'organismo criminale. Vi sono infatti compiti che - per le loro caratteristiche - richiedono, in realtà, il loro affidamento (anche continuativo) proprio a soggetti non associati posto che per il raggiungimento degli scopi tipici del sodalizio mafioso - così come per garantirne la stessa esistenza - è necessaria una costante interazione tra il gruppo criminoso e persone disposte a realizzare per finalità personali concorrenti attività strumentali così accedendo alla realizzazione dell'offesa al bene giuridico protetto. In questo oRDne di idee, la Corte di appello di Caltanissetta avrebbe dovuto dimostrare innanzitutto la persistenza e la continuità sia del sodalizio mafioso sia del rapporto di esso con la ditta del Di VE nel corso del tempo, per come contestato, in epoca successiva al 2001 in modo da connotare i due episodi ritenuti intimidatori ai danni di RZ GI nel 2016 e da IL GI nel 2013 in termini del contributo sopra enunciato, spiegando gl;
elementi di prova da cui desumere le modalità attraverso le quali "cosa nostra" avrebbe indirizzato le forniture di calcestruzzo all'impresa di Di VE. 3. All'914ccoglimento del ricorso di Di VE segue il rinvio per nuovo giudizio dinanzi ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta. 4. Al rigetto del ricorso di NO ME deve seguire, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Di VE EP con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Caltanissetta rigetta il ricorso di NO ME, che condanna al pagamento delle spese processuali.