Sentenza 27 giugno 2014
Massime • 1
In tema di furto, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. deve ritenersi "stabilimento pubblico" la piazzola ecologica destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, la quale, seppur gestita da privati, costituisce attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l'economia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante in relazione al tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all'interno di una piazzola ecologica).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2014, n. 42822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42822 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUNO Paolo A. - Presidente - del 27/06/2014
Dott. SETTEMBRE Antonio - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 2182
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - Consigliere - N. 46334/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI BRESCIA;
nei confronti di:
GN TO N. IL 09/03/1949;
avverso la sentenza n. 1044/2013 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/06/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO SETTEMBRE;
- Udito il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Cassazione, dr. Eugenio Selvaggi, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
- Udito, per l'imputato, l'avv. Vulcano Luigi, che la chiesto il rigetto del ricorso del Pubblico Ministero.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza confermata dalla Corte di appello di Brescia in data 11/7/2013, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON AT per il reato di cui agli artt. 56 e 624 cod. pen. per mancanza di querela. L'imputato fu sorpreso dai carabinieri all'interno della piazzola ecologica di OG mentre cercava di asportare materiale ferroso, con avvolgimento di rame, ivi stoccato.
2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia per violazione di legge, in quanto trattasi - a suo giudizio - di reato procedibile a querela, per due motivi:
a) perché nella piazzola ecologica si svolgeva l'attività lavorativa del proprietario, con la conseguenza che la stessa deve ritenersi "luogo di privata dimora";
b) perché la piazzola ecologica è uno "stabilimento pubblico" ai sensi dell'art. 625 c.p., n.
7. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esposti.
1. La caratteristica di stabilimento pubblico - rilevante ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, n. 7, - deriva dalla sua destinazione a mezzo per l'esplicazione di una pubblica funzione o di un pubblico servizio che lo Stato o un altro ente pubblico persegue direttamente o indirettamente: ne consegue che la cd. "piazzola ecologica", seppur gestita da privati, rientra nella nozione di stabilimento pubblico. La gestione dei rifiuti costituisce, infatti, attività di pubblico interesse, minuziosamente regolamentata dalla legge in considerazione dei rilevanti interessi pubblici coinvolti e dei molteplici riflessi che essa ha sull'ambiente, sulla pubblica salute, sul decoro urbano e, non ultimo, sull'economia. Pertanto, i luoghi e gli edifici destinati allo stoccaggio e al trattamento dei rifiuti, quali componenti essenziali del ciclo di smaltimento, sono "stabilimenti" rilevanti ai sensi dell'art. 625 c.p., comma 1, n.
7. Non è pertinente, poi, il riferimento - contenuto in sentenza - alla natura privatistica dei rifiuti che si trovano nelle piazzole suddette: per giurisprudenza costante, l'aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici si riferisce non soltanto alle cose pertinenti all'attrezzatura dello stabilimento pubblico, ma pure alle cose, anche di proprietà privata, che attengono o costituiscono oggetto dell'estrinsecazione del servizio di pubblica necessità e utilità, costituendo il fine proprio dello stabilimento stesso (Cass., n. 54042 del 22/11/1982; n. 39096 del 23/06/2009; n. 13099 del 4/3/2008). Nella specie, peraltro, le "cose private", oggetto di furto, sono costituite da materiale ferroso con avvolgimenti di rame: vale a dire, beni che hanno valore economico e sono destinate a remunerare, almeno in parte, la prestazione del servizio, con conseguente sgravio della finanza pubblica. La relazione di qui beni con l'interesse pubblico è, pertanto, di intuitiva evidenza.
2. Non può accogliersi, invece, la tesi della pubblica accusa che tende a ravvisare nelle piazzole suddette, altresì, dei "luoghi di privata dimora". Sebbene il concetto di privata dimora sia più ampio di quello di abitazione, ricomprendendo tutti i luoghi non pubblici nei quali le persone si trattengano per compiere, anche in modo transitorio e contingente, atti della vita privata, tale non può considerarsi la piazzola ecologica, che, sia o meno a cielo aperto, è destinata all'esecuzione di operazioni sui rifiuti e non allo svolgimento di atti della vita privata, sebbene, essendo un luogo di lavoro, sia destinato a ricevere, in qualche modo, la presenza umana. I precedenti giurisprudenziali citati dal procuratore ricorrente sono, infatti, del tutto inconferenti, riguardando essi uno studio dentistico, una farmacia, un ambulatorio medico, la sede di un partito politico, ecc: luoghi, all'evidenza, dove la vicenda umana si svolge con ben diversa intensità e dove gli atti della vita privata rappresentano diretta esplicazione della personalità.
3. L'accoglimento del primo motivo di ricorso comporta che la sentenza va annullata con rinvio al giudice a quo per il giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Brescia per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 27 giugno 2014.
Depositato in Cancelleria il 13 ottobre 2014