Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2014, n. 42822
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Sentenza 27 giugno 2014

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In tema di furto, ai fini della integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. deve ritenersi "stabilimento pubblico" la piazzola ecologica destinata alla raccolta o allo stoccaggio dei rifiuti, la quale, seppur gestita da privati, costituisce attività di pubblico interesse per i rilevanti interessi ambientali coinvolti, riguardanti il decoro urbano, la salute pubblica e l'economia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza aggravante in relazione al tentativo di furto di materiale ferroso stoccato all'interno di una piazzola ecologica).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 27/06/2014, n. 42822
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42822
    Data del deposito : 27 giugno 2014

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