Sentenza 17 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/04/2002, n. 5524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5524 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ?10% REPUB IC LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI - Presidente R.G.N. 7216/99 Dott. Bruno D'ANGELO Consigliere Cron. 15562 Dott. Paolino DELL'ANNO Consigliere Rep. Dott. Pietro CUOCO Consigliere Ud. 11/10/01 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente 2 S E N T EN ZA sul ricorso proposto da: NE AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA LEONE AXIII 464, presso lo studio dell'avvocato OLIOSI SERGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato CAMERLENGO MARIO, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I INPDAP DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona DIPENDENTI del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA C. BECCARIA 29, rappresentato dall'avvocato RAVANO MARINI MARIA, giusta 2001 e difeso procura speciale atto notar VALERIA MORGHEN notaio di 3864 -1- ROMA del 27 maggio 1999, rep. N. 109591; resistente con procura avverso la sentenza n. 345/98 del Tribunale di AVELLINO, depositata il 06/04/98 R.G.N. 135/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 11/10/01 dal Consigliere Dott. Guglielmo SIMONESCHI;
udito l'Avvocato CAMERLENGO;
udito l'Avvocato RAVANO MARINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Avellino l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche (PD) proponeva opposizione contro il decreto ingiuntivo emesso in favore di ZI IO ed avente ad oggetto rivalutazione ed interessi legali maturati per il tardivo pagamento del trattamento di fine servizio di cui all'art. 6, comma 5, d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479, spettante ai dipendenti dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti degli enti locali (Inadel) passati alle dipendenze dell'PD 1 in seguito alla soppressione del precedente datore di lavoro. Il ricorrente era stato collocato a riposto il 1° maggio 1994 e l'indennità di anzianità era stata pagata il 9 dicembre dello stesso anno. Costituitosi l'opposto, il Pretore rigettava la opposizione con sentenza del 7 marzo 1997. Esso riteneva che, ai sensi del citato art. 6, comma 5, disciplinante la successione tra enti previden- ziali, una volta soppresso l'Inadel con effetto al 31 dicembre 1993, i termini di pagamento dovessero decorrere dal giorno successivo. Il debito avrebbe dovuto essere estinto dall'PD, ente successore, 3 entro duecentoquaranta giorni, ossia entro il 31 agosto 1994, con la che il ritardoconseguenza l'obbligo di pagare gli interessi comportava attualmente richiesti dal lavoratore. Tale decisione veniva riformata, su appello dell'PD, con sentenza del 6 aprile 1998 dal Tribunale, il quale revocava il decreto ingiuntivo ritenendo che la decorrenza del termine ora detto non potesse essere iniziata prima del 16 agosto 1994, giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994. Essendo stata perciò tempestiva l'erogazione, gli interessi non erano dovuti. Contro questa sentenza ricorre perCassazione la ZI, * quale ha anche presentato memoria. Resiste con controricorso l'PD. MOTIVI DELLA DECISIONE Con l'unico motivo il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 6, comma 5, d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479, 2, 3, 4 L. 8 marzo 1968 n. 152, 14 1. 23 agosto 1988 n. 400, 12 preleggi, 76 Cost.. Egli osserva che l'Inadel, già suo datore di dal lavoro, venne soppresso con effetto 18 febbraio 1993 dal d.l. 16 febbraio 1993 n. 34. Pur non essendo stato questo decreto convertito in legge, 4 la sua efficacia, compresa la successione dello PD a tutti gli enti soppressi, era stata confermata dall'art. 4 d.lgs. n. 479 del 1994, che perciò deve considerarsi retroattivo. In partico- lare la successione nei rapporti previdenziali era stata disposta al 1° gennaio 1994, onde il termine per il pagamento decorreva da quella data. Scaduto tale termine sorgeva, ad avviso delinutilmente ricorrente, l'obbligo per l'ente successore, l'PD, di pagare gli interessi e la somma corrispondente alla rivalutazione. Il motivo è fondato e richiede la ricostruzione della complessa vicenda normativa concernente la fattispecie qui in esame. Il decreto-legge 16 febbraio 1993 n. 34 istituì l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica, (PD) attri- buendogli i compiti già spettanti a diversi enti previdenziali, tra cui l'Istituto nazionale per la assistenza ai dipendenti degli enti locali (Inadel) (art. 1, comma 1). L'PD sarebbe succeduto, con effetto dal 18 febbraio 1993, ai suddetti enti previdenziali, che venivano soppressi, nei rapporti attivi e passivi nonché nella titolarità dei rispettivi patrimoni (art. 1, comma 3). 5 Il decreto-legge, non convertito, venne più volte reiterato, fino all'emanazione del d.l. 18 giugno 1993 n. 196, il cui art. 3, comma 9, aggiunse che il personale dell'PD dovesse essere iscritto per il trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio, a decorrere dal 1° gennaio 1994, al medesimo PD e che per esso personale le amministrazioni (datrici di lavoro) dovessero versare la relativa contribuzione al medesimo Istituto a decorrere dal 1° gennaio 1994; per i periodi precedenti le corrispondenti risorse a copertura degli oneri relativi sarebbero state versate dall'ente al quale il personal era iscritto, all'atto dell'erogazione delle presta- zioni. Neppure questo decreto venne convertito. n. 479, che, Sopravvenne il d.lgs. 30 giugno 1994 confermata l'istituzione dell'PD e la sua successione agli enti previdenziali soppressi, statuì nell'art. 6, comma 5: "Al personale dell'INPDAP compete, a decorrere dal 1° gennaio 1994, l'indennità di anzianità di cui all'art. 13 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e alla legge 29 gennaio 1994, n. 87, considerando la complessiva anzianità di servizio maturata presso 6 l'ente di provenienza. Le amministrazioni e/o gli enti ai quali il personale era iscritto verseranno all'INPDAP entro centoventi giorni dalla predetta data le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati e costituiti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993. L'INPDAP provvederà a determinare in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data, l'importo della indennità di anzianità corrispondendo al personale interessato, entro centoventi giorni dalla data del versamento, l'eventuale eccedenza rispetto allo intero importo versato". Erano pertanto previsti due trasferimenti: uno, dall'ente soppresso all'PD, avente ad oggetto la provvista per pagare al lavoratore l'indennità o il trattamento di fine servizio, e l'altro, dallo PD al lavoratore, necessariamente successivo ed avente ad oggetto lo stesso trattamento e l'eventuale "eccedenza" ossia la differenza tra indennità dovuta dall'PD e somma, eventualmente superiore, versal a questo dall'ente soppresso. Per ciascuno dei trasferimenti era previsto il termine di centoventi giorni. La questione che il ricorrente sottopone ora 7 alla Corte è se il termine complessivo di duecento- quaranta giorni decorra dal 1° gennaio 1994 oppure dal 16 agosto dello stesso anno, come ritenuto dal Tribunale nella sentenza qui impugnata, ossia dal giorno di entrata in vigore del decreto legislativo n. 479. Solo nel primo caso il lavoratore, soddisfatto nel dicembre 1994, avrebbe diritto agli interessi. La questione va risolta in tal senso, considerata la chiara lettera del riportato art. 6, comma 5, che fissa espressamente al 1° gennaio 1994 l'inizio dell'intera sequenza, onde l'ente debitore viene considerato dal legislatore come inadempiente a partire dal 31 agosto 1994. Contro questa chiara lettera della legge non è dato di obiettare che l'PD non si trovò nella giuridica possibilità di provvedere al pagamento del debito prima che il suddetto decreto legislativo glielo imponesse, con la sua entrata in vigore in data 16 agosto 1994. In tal senso si è espressa questa Sezione lavoro con le sentenze 14 8012 e 8 aprile 1999 n. 3431, alle agosto 1998 n. collegio non ritiene di potersi quali questo attenere. come affermano le sentenze, che il Vero è, 8 debito in questione gravava sull'PD e non sui soppressi enti di provenienza ed è altrettanto vero che, prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, l'Istituto può essersi trovato nella impossibilità di pagare, a causa del mancato ricevimento della provvista da parte di quegli enti. Ma da queste due esatte premesse le sentenze traggono conseguenze su cui non è possibile consentire. La prima ragione di dissenso sta nell'avere quelle sentenze escluso l'efficacia retroattiva della disposizione in esame. E infatti non giuridicamente impossibile che il legislatore civile arretri gli effetti delle proprie disposi- zioni, purchè con esiti non irragionevoli O comunque lesivi di un interesse costituzionalmente irretroattività contenuto protetto;
il divieto di nel capoverso dell'art. 25 Cost. riguarda soltanto la legge penale, mentre il primo comma dell'art. 11 preleggi si rivolge all'interprete e non al legislatore (ex multis C. cost. 23 giugno 1988 n. 713, 4 aprile 1990 n. 155, 18 novembre 1993 n. 402). La ragionevolezza dell'efficacia retroattiva 9 della disposizione in esame, ossia della volontà legislativa di non trasferire sul lavoratore, titolare di un credito previdenziale, gli effetti pregiudizievoli di un inadempimento ritardato, è dimostrata anzitutto dal fatto che il ritardo fu cagionato non da forza maggiore ma da una disfunzione legislativa, vale a dire da quella reiterazione dei decreti d'urgenza sulla cui legittimità la Corte costituzionale si è più di una volta espressa in senso negativo (C. Cost. 10 marzo 1988 n. 302, 27 gennaio 1995 n. 29, 24 ottobre 1996 n. 360). Che poi il creditore non debba risentire negativamente della mancata cooperazione tra debitore e terzo, ad es. fornitore di quanto occorra per adempiere, principio ricavabile dallo art. 1228 cod. civ.. La seconda ragione di dissenso sta nell'avere le due citate sentenze considerato il ritardo nello previdenziale adempimento da parte dell'ente secondo il criterio dell'imputabilità della mora per colpa (artt. 1218 e 1224 cod. civ.) mentre la giurisprudenza di questa Corte è orientata da molti anni nel senso di considerare interessi e rivalutazione ex art. 429 cod. proc. civ. 10 (modificato, quanto al cumulo tra interessi e rivalutazione, dall'art. 16 1. 30 dicembre 1991 n. 412), quali componenti del credito e perciò dovuti soltanto per l'oggettivo ritardo (ex multis Cass. agosto 1995 n. Sez. un. 30 luglio 1993 n. 8481, 8682, 14 agosto 1999 n. 8669). In conclusione si deve affermare che l'PD subentrato ex lege nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali (ex art. 4 d.lgs. 30 giugno 1994 n. 479), i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio comunque denominati ○ costituti, maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993 era a sua volta obbligato (ex art. 6, comma quinto, d.lgs. n. 479 del 1994) a versare agli interessati l'indennità di anzianità alla cessa- zione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal citato decreto legislativo. Per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, comma 5, cit. il debitore PD versa in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire dal 1° gennaio 1994. Quanto detto vale in tutti i casi di diritto alla suddetta eccedenza nonché, quanto all'inden- 11 nità d'anzianità, per quelli in cui, come nella specie, il giorno del collocamento a riposo sia caduto tra il 1° gennaio e il 1° maggio 1994. Nei casi di collocamento a riposo successivi torna a valere, per l'indennità d'anzianità, il termine di centoventi giorni dal collocamento a riposo ossia dalla maturazione del diritto (cfr. Cass. 14 ottobre 1995 n. 10720). Cassata la sentenza impugnata, la non necessità di nuovi accertamenti di fatto permette di decidere nel merito ai sensi dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ.. La complessità della questione di diritto induce a compensare le spese dell'intero processo.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna l'PD a pagare al ricorrente gli interessi oppure la rivalutazione, nella maggior misura, a partparte dal 1° settembre 1994. Spese compensate per l'intero processo. Così deciso in Roma 1'11 ottobre 2001 1/2 12 ESENTE DA IMPOST POLLO D REGISTRO, E DA OGN SPIN O DIRITTO AI SENSI DELL ART 1 DELLA LEGGE 11-8-71 N