Sentenza 30 luglio 2003
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/07/2003, n. 11688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11688 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2003 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I 1 Z / A 4 / . R 6 N T 2 S . . I R REPUBBLICA ITALIANA B . G P E . . R D 1 1 6 8 8/ 03 L INN ME DE POP A E D D I E S CORTE S PRIM A N T E I Oggetto N S R E I S elutende E A E SEZIONE PRIMA CIVILE T A M Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente Dott. Angelo GRIECO R.G.N. 2642/03 Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO Consigliere 4894/03 25563Rel. Consigliere Dott. Walter CELENTANO - Cron. Dott. Salvatore DI PALMA Consigliere Rep. Dott. Luigi MACIOCE Consigliere Ud. 01/07/03 ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: DI LV IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso l'avvocato ANGELO CLARIZIA, rappresentato e difeso dall'avvocato UGO DI SILVESTRE, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente
contro
GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO PROCURATORE CAMPOBASSO;
NT AN;
- intimati -
e sul 2° ricorso n° 01/03/4894 proposto da: NT AN, elettivamente domiciliato in ROMA2003 . 1891 VIA ALBALONGA 7, presso l'avvocato CLEMENTINO -1- PALMIERO, rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO COLALILLO, RITA MATTICOLI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
DI LV IO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE;
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO CAMPOBASSO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 152/02 della Corte d'Appello di CAMPOBASSO, depositata il 18/12/02; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 01/07/2003 dal Consigliere Dott. Walter CELENTANO;
udito per il ricorrente l'Avvocato Di Silvestre che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale ed il rigetto dell'incidentale; Discepolo con udito per il resistente 1'Avvocato ha chiesto il rigetto del ricorso delega che principale, l'accoglimento dell'incidentale; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Raffaele PALMIERI che ha concluso previca riunione dei ricorsi il rigetto di entrambi;
-2- 24 Svolgimento del processo Con ricorso in data 30.07.02, IO Di ES, impugnando le deliberazioni consiliari nn. 30 e 31 del Comune di Castel San Vincenzo, propose azione popolare volta alla dichiarazione di decadenza di NC OL dalla carica di Sindaco per l' incompatibilità prevista dall'art. 63 della legge n. 267 del 2000 avendo il OL, con citazione notificata in data 11.04.2002, chiamato in giudizio dinanzi al tribunale di Isernia il responsabile dell'area economica e finanziaria del Comune, TI Di NT, per sentirlo condannare al risarcimento del danno che assumeva di aver subito a seguito della mancata emissione, da parte del Di NT stesso, dei mandati di pagamento relativi alle indennità di funzione spettanti al sindaco dal settembre al dicembre del 2001- giudizio nel quale era stato chiamato in causa, per ordine del giudice, lo stesso Comune di Castel San Vincenzo. Il convenuto, costituitosi in giudizio, resistette alla domanda, deducendo che egli aveva chiamato in giudizio il Di NT quale responsabile diretto ed esclusivo del danno, ex art. 107 comma 6° dello stesso T.U. degli Enti locali, al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica con il Comune;
che a seguito della chiamata in causa del Comune egli aveva rinunciato alla prosecuzione del giudizio, con atto del 24.09.02; che pertanto 3. non sussisteva alcuna situazione di conflitto tra esso Sindaco e il Comune, che era stato chiamato in causa dopo che nel giudizio il Di NT aveva eccepito la propria carenza di legittimazione passiva. Il P.M. rassegnò conclusioni per il rigetto del ricorso. Il Tribunale, con sentenza del 27.09.2002, respinse il ricorso con la motivazione che il OL aveva instaurato la lite tr esclusivamente con il Di NT dolendosi di una condotta illecita di quest'ultimo e che, una volta chiamato in giudizio il Comune, lo stesso OL aveva rinunciato alla causa originariamente proposta al fine di allontanare qualsiasi pericolo di conflitto di interessi con l'ente amministrato, sicché si era trattato di lite pendente in senso esclusivamente formale e al di fuori di ogni situazione di concreto conflitto di interessi tra il Sindaco e il Comune". Appellante il Di ES, la Corte territoriale, con sentenza emessa il 18.12.02, confermò la pronuncia del tribunale ritenendo: a) che, la rinuncia alla lite da parte del OL era stata, invero, inefficace perché aveva riguardato esclusivamente il giudizio e non la pretesa sostanziale avanzata nei confronti del Di NT, per la quale, anzi, vi era stata espressa riserva, onde il giudizio era rimasto pendente ( quanto meno con riferimento alle richieste accessorie della rivalutazione e degli interessi e delle spese, essendo state liquidate le indennità di funzione) anche per la mancata accettazione della 4. suddetta rinuncia;
b) che tuttavia era da escludere che il contenzioso in atto, avente ad oggetto non già l'indennità di funzione dovuta dal Comune bensì una pretesa risarcitoria avanzata nei confronti del funzionario responsabile in proprio e al di fuori di ogni rapporto di immedesimazione organica con il Comune, potesse integrare una vera e propria ipotesi di "lite pendente “tra Sindaco e Comune, tale da assurgere a causa di incompatibilità/decadenza ai sensi dell'art. 63 n. 4 del D. Lgs n. 267 del 2000 riproducente la precedente disposizione dell'art. 3 n. 4 della legge n. 154 del 1981 (sul punto la sentenza si diffonde anche con richiami ad alcune pronunce di questa Corte, la n, 6426 del 2002, la n. 9789 del 2000, la n. 10335 del 2001); c) che l'esistenza di un conflitto di interessi tra il Sindaco ed il Comune restava escluso nel caso di specie anche in quanto, ancorché chiamato in causa ope iudicis, il Comune era estraneo alla controversia giudiziale tra il OL e il Di NT, al quale prima della stessa introduzione della causa erano state attribuite le funzioni di cui all'art. 107 del d. lgs. n. 267 del 2000 che rendevano effettivamente il funzionario dirigente direttamente e personalmente responsabile degli atti di gestione finanziaria che ad esso erano attribuiti per competenza, onde per tale ragione, e per altra che il OL aveva attribuito al Di NT un comportamento illecito caratterizzato da dolo o colpa grave, veniva meno in toto l'immmedesimazione organica ed il vincolo ا تشکر di solidarietà di cui all'art. 28 della Costituzione, posto che gli artt. 5. 22 e 23 del d.p.r. n. 3 del 1957 prevedevano la responsabilità 66personale per ogni violazione dei diritti dei terzi che l'impiegato abbia commesso con dolo o pere colpa grave“, Avverso tale sentenza, il Di ES ha proposto ricorso per cassazione al quale il OL resiste con controricorso e propone, a sua volta, ricorso incidentale, Motivi della decisione Preliminarmente dev'essere disposta la riunione dei ricorsi, ai sensi dell'art. 335 c.p.c. .
1. Il ricorso principale è articolato su un unico motivo a mezzo del quale è denunciata la " violazione e falsa applicazione dell'art. 63 comma 3° e 107 comma 6° del D. Lgs. n. 267 del 2000, anche in relazione all'art. 28 della Costituzione, nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punto decisivo“, La censura attiene al punto della decisione nel quale la Corte di merito, con plurime argomentazioni, ha ritenuto di escludere che nel caso di specie, in considerazione della ragioni che il OL aveva posto a fondamento della domanda risarcitoria avanzata nei confronti del Di NT si configurasse l'esistenza di un reale ed effettivo contenzioso tra il Sindaco ed il Comune. Al di là del rilievo che l'attribuzione al dirigente della competenza e dei poteri connessi agli “atti di gestione finanziaria, ivi Г : compresa l'assunzione di impegni di spesa nonché di una responsabilità in via diretta ed esclusiva della correttezza amministrativa, dell'efficienza e dei risultati della gestione, in relazione agli obiettivi dell'ente, secondo il disposto dell'art. 107 commi 3° e 6° del d. lgs. 267 del 2000, esprime non più che l'ispirazione aziendalistica e tecnico-meritocratica, volta alla produttività e al conseguimento degli obiettivi prefissati, delle funzioni e della responsabilità del dirigente, volta dunque all'interno dell'organizzazione dell'ente, senza che tuttavia nulla sia mutato in ordine al regime di responsabilità civile, amministrativo-contabile prevista dalle leggi vigenti per i dipendenti pubblici il motivo è infondato. - La Corte di merito, ha decisivamente valutato (pag. 14-15 della sentenza ) che il OL aveva basato la sua pretesa risarcitoria nei confronti del Di NT in termini tali denunciando sostanzialmente un abuso e un comportamento di quest'ultimo dettato da finalità personali e private - che ne restava immediatamente escluso un coinvolgimento, nel giudizio, del Comune in forza del rapporto di immedesimazione organica, Sulla base di tale rilievo, che ben la Corte medesima era - anche in relazione al carattere autorizzata ad effettuare pretestuoso ed artificioso di quelle allegazioni difensive del Di NT a seguito delle quali il giudice della causa si era indotto a disporre la chiamata in causa del Comune - in forza di quei 7. -- principi giuridici espressamente richiamati ed ai quali ha mostrato di attenersi ( che esistenza della causa di incompatibilità per la pendenza di una lite in corso con il Comune può essere negata con apprezzamenti relativi alla consistenza delle domande in essa avanzate allorché le risultanze del relativo procedimento ne pongano in evidenza, prima facie, il carattere meramente formale oppure artificioso come è tr ' affermato in Cass. 6426 del 2002; che " il controlla del giudice della causa elettorale circa l'esistenza della lite non deve fermarsi all'accertamento del solo dato formale relativo alla pendenza del giudizio, ma, nel rispetto dell'autonomia del giudice della lite pendente tra le parti, deve accertare se pende tra le parti un contenzioso effettivo come ha statuito la di tr - questa Corte n. 9789 del 2000 - e che per l'effettività del contenzioso non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile a amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente a passivamente, l'eletto e l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, solo in tal caso sussistendo l'esigenza di evitare il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo", come ha affermato la sentenza di questa Corte n. 10335 del 2001 ) risulta correttamente esclusa l'esistenza di un conflitto di interessi e di un sostanziale ed effettivo rapporto contenzioso tra il OL ed il Comune di Castel San Vincenzo, 8. 16 Ed invero, secondo i principi giuridici che, in tema di responsabilità civile della p.a., governano la riferibilità alla pubblica amministrazione della condotta del dipendente (v. ex multis, Cass. n. 9260 e n. 5559 del 1997) detta riferibilità è esclusa quando il dipendente agisca come un semplice privato per un fine strettamente personale ed egoistico che si riveli assolutamente estraneo all'amministrazione ed escluda ogni collegamento con le attribuzioni proprie dell'agente, atteso che in tale ipotesi viene meno il rapporto organico tra il dipendente e la p.a.. Il ricorso in esame va dunque rigettato.
2. II ricorso incidentale del OL è articolato in tre motivi, Il primo motivo, rubricato " violazione e falsa applicazione dell'art. 306 c.p.c., nullità della sentenza censura il giudizio di CC - inefficacia della dichiarazione, espressa e resa nota al Comune e da questo accettata con deliberazione consiliare n.93 del 15.10.2002, di rinunziare al giudizio introdotto nei confronti del Di NT e nel quale il Comune stesso era stato chiamato per ordine del giudice. Tale motivo resta evidentemente assorbito dalle ragioni sulla base delle quali è stata negata fondatezza al ricorso principale e confermato, dunque, il giudizio della Corte di merito circa l'inesistenza nel caso di specie di un sostanziale contenzioso tra esso OL ed il Comune, 9. Il secondo motivo, rubricato violazione e falsa applicazione dell'art. 63 comma 3° del d. lgs. n. 267 del 2000; nullità della sentenza '' denuncia l'errore della Corte di merito nel ritenere non configurabile l'esimente del "fatto connesso con è anch'esso assorbito, atteso che lal'esercizio del mandato norma che l'esimente prevede può trovare applicazione, escludendo l'incompatibilità, soltanto allorché una contenzioso sussista tra l'eletto e l'ente e sia caratterizzato dalla particolarità che il fatto generatore della lite si riconnetta ai Ц compiti istituzionali del soggetto della cui incompatibilità si discuta e alla circostanza che lo stesso faccia valere interessi non suoi personali o privati bensì della collettività, Il terzo motivo, che denuncia la " violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c. "in relazione alla compensazione delle spese che la Corte di merito ha ritenuto di disporre relativamente al primo grado del giudizio, è inammissibile, La motivazione della sentenza, sul punto, è basata su argomentazioni ( “particolarità della materia trattata e specificità e complessità della situazione di cui è processo “) né illogiche né erronee e dunque non sindacabili in questa sede di legittimità, Anche tale ricorso va dunque, rigettato. Ricorrono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di cassazione. منكرا ./. 10. PG 2542/03 4894/03
P.Q.M
, La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione, Così deciso addì 1° luglio 2003 nella camera di consiglio della Arewa Grivecy prima sezione civile della Corte di Cassazione, Angelo Grieco Presidente What.WL Walter Celentano estensore IL CANCELLIERE Domenico Mazzalumi CORTE SUPREMA DI CASSA Pania Sezione Depositato 50 LUG. 2003 IL CANOE 11.