Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2001, n. 10335
CASS
Sentenza 28 luglio 2001

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Massime1

Ad integrare la condizione di pendenza della lite con il comune che, ai sensi dell'art. 3, n. 4, della legge 23 aprile 1981, n. 154 - disposizione identica, "in parte qua", a quella dell'art. 63, n.4, del nuovo testo legislativo costituito dal D.Lgs. n. 267 del 2000 - costituisce causa di incompatibilità con la carica di sindaco, non basta la pura e semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto e l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, solo in tal caso sussistendo la esigenza di evitare che il conflitto di interessi determinativo della lite medesima possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrato, o comunque possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo. ( Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della Corte territoriale, che, in difformità da quella del giudice di primo grado, aveva dichiarato la decadenza dalla carica di un sindaco in quanto citato, unitamente al comune, davanti al commissario regionale per il riordinamento degli usi civici per avere occupato un fondo demaniale ad uso civico. Nell'occasione, la S.C. ha escluso la sussistenza di pendenza di lite del sindaco con il comune alla stregua del rilievo della mancanza di una contrapposizione tra gli stessi, in quanto entrambi contrastavano la posizione diretta ad affermare la soggezione ad uso civico dell'area, di proprietà dell'eletto, che aveva formato oggetto, in epoca anteriore alla elezione del sindaco dichiarato decaduto, di deliberazione della giunta regionale di sclassificazione, su richiesta del precedente sindaco, rispetto alla quale la posizione assunta dal comune nel giudizio innanzi al commissario regionale degli usi civici, contraria all'accertamento della demanialità dell'area in questione, era meramente conseguenziale).

Commentario1

  • 1Contenzioso tra un consigliere comunale e una società partecipata
    Gruppodelfino.It · https://www.gruppodelfino.it/ · 10 giugno 2021

    Pubblichiamo un parere del Ministero dell'Interno in proposito. Sintesi/Massima Non sussiste la causa di incompatibilità di cui all'articolo 63, comma 1, n. 4, d. lgs. n. 267/2000 per lite pendente nel caso in cui la lite è pendente tra l'amministratore e la società controllata dal comune. Inoltre, poiché il fatto generatore della controversia è riconducibile all'esercizio delle funzioni di controllo esercitata dall'amministratore, è applicabile l'esimente di cui al comma 3 dell'art. 63 d.lgs. n. 267/2000. Per quanto attiene il dovere di astensione previsto dall'articolo 78, comma 2, TUOEL, esso sussiste in tutti i casi in cui i soggetti tenuti alla sua osservanza sono portatori di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 28/07/2001, n. 10335
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10335
Data del deposito : 28 luglio 2001

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