Sentenza 4 novembre 2015
Massime • 1
Integra il reato di indebita utilizzazione di carte di credito di cui all'art. 55, comma nono, D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 e non quello di frode informatica di cui all'art. 640 - ter cod. pen., il reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di un istituto bancario mediante utilizzazione di un supporto magnetico clonato, in quanto il ripetuto ritiro di somme per mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata configura l'utilizzo indebito di uno strumento di prelievo sanzionato dal predetto art. 55.
Commentario • 1
- 1. Prelievo da bancomat: frode informatica o indebita utilizzazione di carte di credito?Mazzei Martina · https://www.diritto.it/ · 30 dicembre 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/11/2015, n. 1333 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1333 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2015 |
Testo completo
1 333/ 1 6 33 E REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 04/11/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. ANTONIO AGRO' - Presidente - N. 1410 Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 25504/2014 - Consigliere - Dott. EMANUELE DI SALVO - Consigliere - GAETANO DE AMICIS Dott. - Rel. Consigliere - ALESSANDRA BASSI Dott. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OS VI N. IL 21/04/1989 RO OR N. IL 05/03/1980 avverso la sentenza n. 5244/2013 CORTE APPELLO di TORINO, del 10/02/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 04/11/2015 la relazione fatta dal : Consigliere Dott. ALESSANDRA BASSIUdito il Procuratore Generale in persona del Dott. Roberto Anieles che ha concluso per престо del и Mcorso Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. '' RITENUTO IN FATTO 1. Con provvedimento del 10 febbraio 2014, la Corte d'appello di Torino ha confermato la sentenza del 5 luglio 2013, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale del capoluogo piemontese ha condannato OR GI e OR RI alla pena di anni uno e mesi otto di reclusione (con pena sospesa per il solo OR), per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 55, comma 9, D.Lvo n. 231/2007 e 322, comma 2, cod. pen. (per avere effettuato prelievi allo sportello bancomat per complessivi 74.000 euro, tramite l'utilizzo di due carte di credito senza esserne titolari e, quindi, per aver offerto denaro alle guardie di vigilanza privata per indurle a commettere un atto del loro ufficio).
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Giovanni Nigra, difensore di fiducia di OR GI e OR RI, e ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi:
2.1. violazione di legge penale in relazione all'art. 640-ter cod. pen., per avere la Corte d'appello disatteso la prospettazione difensiva secondo la quale, come chiarito da questa Suprema Corte pronunciandosi in una fattispecie : analoga, nella specie è configurabile, non la fattispecie di cui all'art. 55, comma 9, D.Lvo n. 231/2007, bensì quella di cui al citato art. 640-ter, con conseguente procedibilità a querela del reato, non essendo ravvisabile un danno di rilevante entità;
2.2. vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto integrato il reato di istigazione alla corruzione sebbene nessuna delle due guardie giurate abbia riferito circostanze utili a dimostrazione del fatto che l'iniziativa di offrire denaro fosse comune ad entrambi gli imputati ovvero ad uno soltanto di essi, all'insaputa dell'altro.
3. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che i ricorsi siano rigettati. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza di tutte le deduzioni sottoposte al vaglio di questa Corte.
2. Le doglianze poste a base del primo motivo con quale i ricorrenti censurano l'inquadramento della fattispecie concreta nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 55, comma 9, D.Lvo n. 231/2007, anziché in quella di cui al citato art. 640-ter cod. pen. riproducono in termini sostanzialmente pedissequi l'eccezione dedotta con l'atto d'appello e correttamente stimata infondata dalla Corte territoriale, che con motivazione puntuale e congrua ha evidenziato come l'invocato principio di diritto affermato da questa Corte riguardi un caso completamente diverso da quello oggetto di contestazione nella specie. 2 3. Ed invero, secondo la regola iuris invocata dal patrono, va sussunta nella fattispecie di frode informatica, e non in quella di indebita utilizzazione di carte di credito, la condotta di colui che, servendosi di una carta di credito falsificata e di un codice di accesso fraudolentemente captato in precedenza, penetri abusivamente nel sistema informatico bancario ed effettui illecite operazioni di trasferimento fondi, tra cui quella di prelievo di contanti attraverso i servizi di cassa continua (Sez. 2, n. 17748 del 15/04/2011 - dep. 06/05/2011, Fica e altro, Rv. 250113). L'art. 640-ter cod. pen. sanziona invero al primo comma la condotta di colui il quale, "alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno". Se non che, nel caso de quo - secondo la ricostruzione storico fattuale della vicenda recepita in sentenza e della quale i ricorrenti non si dolgono -, non si E tratta di un'alterazione di un sistema informatico o telematico, né di un abusivo intervento sui dati di un siffatto sistema, bensì del reiterato prelievo di denaro contante presso lo sportello bancomat di una banca mediante l'abusivo utilizzo di supporti magnetici evidentemente clonati. Il che esattamente sostanzia la fattispecie presa in considerazione e sanzionata dall'applicato art. 55, comma 9, D.Lgs n. 231/2007, che appunto punisce colui il quale utilizzi indebitamente - id est senza esserne titolare e senza l'autorizzazione dell'avente diritto -, a fine di profitto proprio o altrui, carte di credito o analoghi strumenti di prelievo o pagamento, non essendo revocabile in dubbio che il reiterato ritiro di somme di denaro a mezzo di una carta bancomat illecitamente duplicata sostanzi un utilizzo indebito a fine di profitto di uno strumento di prelievo.
4. Il secondo motivo, col quale i ricorrenti contestano la ravvisata sussistenza dei presupposti per il concorso di persone nel reato, poggia su considerazioni di mero merito, non coltivabili nella sede di legittimità. La deduzione risulta, comunque, palesemente destituita di fondamento, sulla scorta delle stesse produzioni difensive, segnatamente dei verbali di denuncia sporta oralmente dalle guardie di vigilanza Evola e Sorrentino, comprovanti la piena compartecipazione nell'illecito da parte di entrambi i ricorrenti, là dove - come ben evidenziato dal Giudice a quo -, a detta del primo teste, entrambi i malviventi tentavano di corromperli (con le parole "Vi facciamo regalino se ci lasciate andare"); a detta del secondo teste, i due imputati si scambiavano una rapida battuta nella loro lingua e quindi uno dei soggetti offriva loro una somma, estraendo di tasca una mazzetta da 50 euro, al fine di ottenere la libertà. 3 5. Dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro.
P.Q.M.
dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 1000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il 4 novembre 2015 Il consigliere estensore Il Presidente Antonio Agrò Alessandra Bassi Helthy DEPOSITATO IN CANCELLERIA 14 GEN 2016 REMA IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO. Piera Esposito 4