Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2000, n. 3562
CASS
Sentenza 9 novembre 2000

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Il giudice per le indagini preliminari se, per un verso, può rifiutare l'emissione del decreto penale quando la relativa richiesta gli venga trasmessa oltre il termine previsto dall'art.459, comma 1, c.p.p. (sei mesi dalla data di iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato), non può, per altro verso, trarre ragione dall'inosservanza del suddetto termine per revocare il decreto già emesso e restituire gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento con il quale una tale revoca venga disposta ha quindi carattere di abnormità, siccome esulante dalle previsioni di cui all'art.460 c.p.p. (secondo cui la revoca con restituzione degli atti va disposta solo in caso di irreperibilità dell'imputato), e determinante una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Nello stesso senso, Cass.III, c.c. 9 novembre - 4 dicembre 2000 n.3561, non massimata).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2000, n. 3562
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3562
    Data del deposito : 9 novembre 2000

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