Sentenza 9 novembre 2000
Massime • 1
Il giudice per le indagini preliminari se, per un verso, può rifiutare l'emissione del decreto penale quando la relativa richiesta gli venga trasmessa oltre il termine previsto dall'art.459, comma 1, c.p.p. (sei mesi dalla data di iscrizione del nome dell'imputato nel registro delle notizie di reato), non può, per altro verso, trarre ragione dall'inosservanza del suddetto termine per revocare il decreto già emesso e restituire gli atti al pubblico ministero. Il provvedimento con il quale una tale revoca venga disposta ha quindi carattere di abnormità, siccome esulante dalle previsioni di cui all'art.460 c.p.p. (secondo cui la revoca con restituzione degli atti va disposta solo in caso di irreperibilità dell'imputato), e determinante una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari. (Nello stesso senso, Cass.III, c.c. 9 novembre - 4 dicembre 2000 n.3561, non massimata).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/11/2000, n. 3562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3562 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DAVIDE AVITABILE Presidente del 09/11/2000
1. Dott. RENATO ACQUARONE Consigliere SENTENZA
2. " ID DE MA " N. 3562
3. " AR M. RI " REGISTRO GENERALE
4. " ALDO FIALE " N. 23081/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Varese avverso l'ordinanza 22.2.2000 pronunziata dal G.i.p. del Tribunale di Varese nei confronti di:
NZ BE, n. a Gallarate il 22.10.1952
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Aldo Fiale Lette le richieste del P.M. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato.
FATTO E DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Varese richiedeva al G.I.P., ex art. 459 c.p.p., l'emissione di decreto penale di condanna nei confronti di AN BE, in relazione al reato di cui all'art. 2 del D.L. 12.9.1983, n. 463 convertito nella legge 11.11.1983, n. 638 e succ. modif. (omesso versamento all'INPS, entro i termini prescritti, di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti nel mese di ottobre del 1997).
Il G.I.P. emetteva il richiesto decreto penale in data 25.11.1999 (notificato il 4.2.2000) e l'imputato spiegava opposizione il 7.2.2000.
Dopo che era stata spiegata opposizione, quindi, il medesimo G.I.P. - con ordinanza del 22.2.2000 - revocava il decreto penale ed ordinava la trasmissione degli atti al P.M., sul rilievo che la richiesta dello stesso P.M. era stata depositata in Cancelleria "ben oltre i sei mesi previsti dalla legge (art. 459, 1^ comma, c.p.p.)" e che "pur non comportando il mancato rispetto del predetto termine la nullità del decreto penale,... la Suprema Corte di Cassazione ha indicato un caso di responsabilità disciplinare nel comportamento del G.I.P. che concede un decreto penale oltre il termine di legge". Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il Procuratore della Repubblica di Varese, il quale ne ha eccepito l'abnormità, rilevando che si tratterebbe di un'ordinanza "non solo non prevista nell'ordinamento processuale ma altresì in contrasto con i principi generali in materia:
infatti, la revoca del decreto penale costituisce un atto tipico previsto dall'art. 460, 4^ comma, c.p.p. solo nell'ipotesi di irreperibilità dell'imputato".
Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Le sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno affermato (con sentenze nn. 3 e 4 del 24.3.1992, ric. Glarey) che al limite temporale (di sei mesi dalla data di iscrizione del nome dell'indagato nel registro delle notizie di reato) previsto dal primo comma dell'art. 459 c.p.p., come modificato dall'art. 3 del D.Lgs.22.6.1990, n. 161, non è espressamente collegata alcuna sanzione di nullità o di decadenza, sicché l'emissione del decreto penale di condanna oltre tale termine non comporta la nullità del decreto stesso, poiché il termine medesimo è ordinatorio ed il suo mancato rispetto "provoca una mera irritualità che può soltanto dar luogo alle conseguenze previste dall'art. 124 c.p.p. ma non vizia l'eventuale decreto che venga emesso".
Ciò non significa, però, che il termine in questione non debba essere rispettato e che consapevolmente possa essere violato l'obbligo di osservanza delle norme processuali non comportanti nullità o altra sanzione processuale prescritto dall'art. 124 c.p.p., con volontaria assunzione della responsabilità disciplinare connessa alla trasgressione (vedi Cass., Sez. III, 9.12.1999, Mattera ed altri).
Il G.I.P. pertanto - una volta rilevato che la richiesta del P.M. non poteva essere accolta per l'inosservanza del termine stesso e non dovendo pronunziare sentenza di proscioglimento a norma dell'art. 129 c.p.p. - avrebbe dovuto disporre la restituzione degli atti al P.M. ai sensi del 3^ comma dell'art. 459 c.p.p.. Il provvedimento impugnato (revoca del decreto penale successivamente alla sua rituale notifica ed addirittura alla proposizione dell'opposizione prevista dall'art. 461 c.p.p.), invece, si configura sicuramente come "abnorme", in quanto le Sezioni Unite di questa Corte Suprema hanno statuito che deve considerarsi affetto da abnormità sia il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, sia quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare, perciò, tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, allorquando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo (Cass., Sez. Unite: 12.2.1998, n. 17 e 26.1.2000, n. 26). Nella fattispecie in esame entrambi i profili anzidetti restano compromessi dal comportamento del G.I.P., il quale:
- ha applicato la revoca contemplata dall'art. 460, 4^ comma, c.p.p. completamente al di fuori dell'unico caso ivi previsto
(impossibilità della notificazione per irreperibilità dell'imputato) ed al solo scopo di evitare il paventato rischio dell'instaurazione di un procedimento disciplinare a proprio carico. La "ratio" della previsione del 4^ comma dell'art. 460 va individuata nella finalità di consentire che la decisione assunta dal G.I.P. sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del P.M. possa essere eventualmente opposta dall'imputato, così ristabilendo il principio del contraddittorio, compresso nella fase di emissione del decreto di condanna a fronte del beneficio dello snellimento procedurale e della conseguente riduzione di pena. Solo nell'ipotesi di irreperibilità dell'imputato si configura l'esigenza di porre nel nulla il provvedimento del G.I.P. proprio in quanto si ritiene che il condannato non possa interloquire validamente sul provvedimento medesimo, eventualmente non accettandolo e proponendo impugnazione. Nella specie, invece, la previsione normativa è stata impiegata in base ad un criterio del tutto diverso rispetto a quello contemplato dalla norma, con totale sovvertimento dello schema di essa;
- ha disposto una non consentita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari, poiché la legge prevede la restituzione degli atti al P.M esclusivamente nei casi di cui agli ant. 459, 3^ comma, e 460, 4^ comma, c.p.p..
Deve evidenziarsi, altresì, che - nella specie - risulta già proposta opposizione ex art. 461 c.p.p.; che questa va ricompresa tra i mezzi di impugnazione (vedi, ex plurimis, Cass.: Sez. III 30.11.1998, n. 2737; Sez. I, 16.5.1997, n. 1990; Sez. V, 25.2.1994, n. 512; Sez. IV, 20.5.1993, n. 429) e che il provvedimento impugnabile non può essere revocato dallo stesso organo che lo ha emanato (vedi art. 464, 4^ comma, c.p.p.) in quanto la competenza alla cognizione di revisione spetta all'organo deputato dalla legge a giudicare sull'impugnazione (Cass., Sez. IV, 27.10.1998, P.M.
contro
Lenzi). L'ordinanza impugnata, conseguentemente, deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Varese per la celebrazione del giudizio conseguente all'opposizione.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione,
visti gli artt. 608 e 611 c.p.p., annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Varese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 9 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2000