Sentenza 25 febbraio 1998
Massime • 1
In tema di impugnazione relativa a processo in corso alla data di entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e che prosegue con l'applicazione delle norme anteriormente vigenti, la mancanza della dichiarazione di impugnazione entro il termine di tre giorni a decorrere da quello in cui è emesso il provvedimento da impugnarsi (art. 199 cod. proc. pen. 1930) è causa di inammissibilità del gravame, essendo irrilevante che erroneamente la sentenza impugnata abbia fatto applicazione dell'art. 545 cod. proc. pen. per indicare il termine di 45 giorni per il deposito della sentenza. Nè può essere diversamente ritenuto sulla base di un preteso, inesistente, giudicato in relazione all'ordinanza con la quale l'imputato è stato rimesso in termini.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/1998, n. 6086 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6086 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Ugo De Aloysio Presidente del 25.2.1998
1. Dott. Francesco Lisciotto Consigliere SENTENZA
2. " Gianfranco Tatozzi " N. 500
3. " Benito De Grazia " REGISTRO GENERALE
4. " TO VI " N. 20333/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da IA EL, nato a [...] il [...], ivi dom.;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma del 14-6-1996;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. Benito De Grazia;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore avv. Giuseppe Marazzita che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 14-6-1996 la Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, dichiarate prevalenti le concesse attenuanti generiche sulle aggravanti contestate, riduceva ad anni tre mesi due di reclusione e L.
6.000.000 di multa la pena inflitta a IA EL, riconoscendolo colpevole del reato p. e p. degli art. 110, 81 cpr C.P., 71, 1^ comma e 74, 1^ comma 1 e 2 legge 22-12-1975 n. 685, per avere, unitamente ad altri, importato, detenuto e spacciato ingente quantitativo di cocaina, fatto commesso in Roma nel settembre 1988.
La Corte indicava il termine per il deposito della maturazione in giorni sessanta.
La sentenza, trattandosi di giudizio in corso alla data di entrata in vigore del nuovo Codice di procedura penale, faceva espresso richiamo in dispositivo agli artt. 523 C.P.P. 1930 e 241 Disp. trans. C.P.P. 1988 e in data 18-6-1996 il cancelliere attestava che era divenuta esecutiva per mancata dichiarazione di ricorso - gg. tre. In data 30-10-1996 il difensore di IA avanzava istanza volta ad ottenere, previa sospensione dell'ordine di esecuzione, la restituzione in termini per proporre impugnazione avverso la sentenza.
Con ordinanza del 5-3-1997 il giudice a quo e precisamente la Corte di Appello di Roma riteneva che l'istituto della riserva di motivazione, proprio del codice di rito del 1989, sottraeva il procedimento de quo alla normativa antecedente e doveva ritenersi applicabile il termine di gg. 45 - nuovo codice - da deposito della sentenza per la proposizione della impugnazione.
Poiché all data del 18-6-96 - declaratoria di irrevocabilità della sentenza della Corte di appello - il termine di gg. 45 non era ancora decorso, ordinava la restituzione nei termini per l'impugnazione e la sospensione temporanea della sentenza.
Avverso detta sentenza il IA, a mezzo del difensore, propone ricorso per Cassazione, con atto del 2-5-97.
L'impugnazione va dichiarata inammissibile e ciò per il rilievo che la dichiarazione di ricorso con contestuali motivi nella data indicata è stata proposta oltre il termine di gg. tre dalla notifica dell'avviso con il quale è stato comunicato ad imputato e difensore (17-3 e 18-3-1997) l'avvenuto deposito in Cancelleria dell'ordinanza di restituzione nei termini per l'impugnazione.
Al riguardo va evidenziato, infatti, che dagli atti risulta che il procedimento de quo è stato celebrato con le norme del vecchio rito - codice del 1930 - sicché in relazione ai termini per impugnare trova applicazione l'art. 199 di detto codice, come previsto dall'art. 241 disp. transitorie e di attuazione del nuovo codice in ordine ai procedimenti in corso.
In base al menzionato art. 199 del codice di rito del 1930, il IA, quindi, avrebbe dovuto proporre dichiarazione di ricorso entro il 21-3-1997, il che ha fatto, con contestuali motivi solo, come dianzi detto, il 2-5-1997.
Quanto argomentato al riguardo nell'ordinanza della Corte di Appello di Roma sopra richiamata e divenuta irrevocabile non è assolutamente preclusivo, in quanto fa parte della motivazione e la res indicata riguarda solo ed esclusivamente il dispositivo nel quale è contenuta la restituzione nei termini per proporre impugnazione e la sospensione temporanea dell'esecuzione della sentenza della Corte del 14-6-1996. È questa la parte della sentenza coperta dal giudicato, non già la motivazione che la sorregga che, come più sopra precisato, è contra legem e, detto per inciso, è singolare laddove afferma che l'indicazione, pur contenuta nel dispositivo, di gg. 60 per il deposito della sentenza, comporta per ciò solo l'applicazione delle nuove norme per impugnare e cioè gg. 45, ai sensi degli artt. 544, 3^ co. e 585 c. 1 e 2 lett. c) c.p.p..
Motivazione che ha avuto l'effetto di rendere pendente un giudizio già definito con sentenza della Corte territoriale già in data 18 - 6 - 1996, come per l'appunto attestato della Cancelleria di quella Corte.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di lire due milioni.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle Ammende della somma di lire due milioni.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 1998.
Depositato in Cancelleria il 25 maggio 1998