Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11672
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Sentenza 29 luglio 2003

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In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ, che è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a danno causato dalla pubblica amministrazione a un vincitore di concorso pretermesso nella nomina, risarcito con somma pari alle retribuzioni non percepite, senza tener conto dell'omessa ricerca, nelle more, di altra occupazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11672
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11672
    Data del deposito : 29 luglio 2003

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