Sentenza 29 luglio 2003
Massime • 1
In tema di risarcimento del danno, l'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 cod. civ, che è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto, in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede; ne consegue che la relativa eccezione non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di cassazione. (Fattispecie relativa a danno causato dalla pubblica amministrazione a un vincitore di concorso pretermesso nella nomina, risarcito con somma pari alle retribuzioni non percepite, senza tener conto dell'omessa ricerca, nelle more, di altra occupazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 29/07/2003, n. 11672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11672 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MILEO Vincenzo - Presidente -
Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO Mario - rel. Consigliere -
Dott. D'AGOSTINO Giancarlo - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Sul ricorso (R.G.N.4090/01) proposto da:
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elett. dom. in Roma, via Ennio Visconti n. 20, presso lo studio dell'avv. Mario Antonini, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco Andronico, per procura speciale a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
AT CO;
- intimato -
nonché Sul ricorso (R.G.N. 7078/01) proposto da:
AT IO, elett. dom. in Roma, via G. Galilei n. 45,presso lo studio dell'avv. Giovanni Magnano di San Lio che, unitamente all'avv. Vito Bellia, lo rappresenta e difende, per procura speciale in calce al controricorso;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CATANIA, rappresentata e difesa come sopra;
- controricorrente a ricorso incidentale - per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Catania in data 3 novembre 2000, n. 4689 (R.G.N.696/1998);
udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 13/3/2003, la relazione della causa svolta dal Cons. Dr. Mario Putaturo Donati Viscido;
udito l'avv. Roberto Cascio per delega dell'avv. Andronico;
udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen. Dr. Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
AT CO aveva partecipato ad un concorso pubblico per esami per la copertura di sette posti di assistente presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Catania ed era risultato vincitore poiché si era classificato utilmente come sesto in graduatoria. Poiché l'ente, in seguito alla riserva di alcuni posti a favore degli iscritti in liste speciali e al mancato aumento del numero previsto dal bando di concorso e dalla legge, aveva deliberato il suo non inserimento tra i vincitori, il CO aveva adito il Tribunale Regionale che, con pronuncia confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativo, aveva annullato per violazione di legge la anzidetta delibera determinandone così l'assunzione.
L'ente lo aveva però immesso in servizio dal 22 febbraio 1993, invece che dal 1^ aprile 1989 come per gli altri vincitori, riconoscendogli il periodo precedente soltanto ai fini del trattamento di quiescenza e dell'indennità di buonuscita. Tanto premesso, il CO conveniva davanti al Pretore del lavoro di Catania la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura chiedendone la condanna al risarcimento, oltre che del danno alla persona, di quelli derivanti dalla mancata percezione della retribuzione per il periodo su indicato.
L'ente, nel costituirsi in giudizio, eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito deducendo, nel merito, la mancanza di comportamento doloso o colposo dell'Amministrazione e l'insussistenza della prova sul danno.
Il Pretore, con sentenza del 19 maggio 1997, affermata la giurisdizione del giudice ordinario, rigettava il ricorso, ma la decisione, su gravame del CO e nella resistenza dell'appellata, veniva riformata dal Tribunale locale che, con sentenza del 3 novembre 2000, dichiarava il diritto dell'appellante al risarcimento del danno, pari alla retribuzione non percepita dal 1^ aprile 1989 al 21 febbraio 1993,da considerare al netto, rigettando ogni altra domanda e compensando tra le parti le spese del giudizio.
La Camera di Commercio Industria Artigianato ha proposto ricorso per Cassazione con tre motivi, illustrata da memoria, cui ha incidentale con tre motivi di cui solo il primo condizionato all'accoglimento del principale. La Camera di Commercio ha depositato controricorso al ricorso incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente devono riunirsi i due ricorsi avverso la stessa sentenza in un solo processo, ai sensi dell'art. 335 c.p.c.. Con il primo motivo del ricorso principale, denunciandosi violazione dell'art. 2043 c.c. nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza perché, nel focalizzare l'attenzione sul problema della imputabilità al datore di lavoro dell'evento dannoso, ha ritenuto che una "colpa" dell'amministrazione sarebbe emersa dalla "mancanza di oscurità del panorama normativo applicabile", che peraltro la Camera di Commercio non avrebbe evidenziato.
Sennonché, nella specie, la normativa applicabile, che è uno degli elementi da prendere in considerazione per accertare l'esistenza di una colpa dell'apparato amministrativo, era tutt'altro che chiara, tanto che la Camera di Commercio aveva richiesto, a suo tempo, una parere legale su una serie di questioni attinenti all'espletamento del concorso.
D'altro canto, l'esistenza di difficoltà interpretative era stata denunciata in primo e secondo grado ed aveva ricevuto conferma dal Consiglio di Giustizia Amministrativo, laddove nella sentenza è detto che il problema si poneva per i posti resisi vacanti successivamente al 26 ottobre 1985 poiché anche questi posti, ai sensi dell'art. 5 della legge n. 39 del 1985 - secondo l'assunto della Camera di Commercio - sarebbero dovuti essere destinati al riassorbimento dei soprannumerari, cioè dei giovani precari. Nè tanto meno il vincitore del concorso aveva provato il carattere "intenzionale" delle trasgressioni compiute dall'Amministrazione. In altri termini si verteva in tema di errori scusabili nell'interpretazione della legge che non integravano una violazione di regole di imparzialità e correttezza.
Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dell'art. 2043 c.c. nonché omessa motivazione su punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere limitato la sua indagine al profilo della "colpa" della P.A., senza spendere una sola parola sugli altri elementi costitutivi della norma, quali, ad esempio, la sussistenza di un evento dannoso e l'accertamento di un nesso di causalità. In particolare, il giudice d'appello non ha effettuato quel "giudizio prognostico", ritenuto indispensabile dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 500 del 1999,in presenza di interessi legittimi pretensivi, al fine di stabilire se l'attore fosse titolare non già di una mera aspettativa, bensì di una situazione suscettibile di determinare un oggettivo affidamento.
Entrambi i motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione delle censure, vanno rigettati perché infondati.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte Suprema, che va in questa sede confermata in quanto si condividono gli argomenti posti a sostegno, la risarcibilità dei danni derivanti ai soggetti privati dall'emanazione di atti o provvedimenti illegittimi della P.A., lesivi di situazioni di interesse legittimo, dipende in concreto dal necessario accertamento dell'effettività del danno e della sua "ingiustizia", dall'esistenza di un nesso causale fra l'evento ed il comportamento illegittimo della p.a. e dalla sussistenza di una componente di dolo o colpa dell'amministrazione, che va verificata dal giudice in ragione di un esercizio dell'azione amministrativa che risulti in violazione di regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, che si pongono come limiti esterni alla discrezionalità (cfr., Cass., 21 settembre 2001, n. 11955; vedi Cass., S.U., 22 luglio 1999, n. 500). Siffatti principi sono stati applicati dalla impugnata sentenza che, in una fattispecie in cui era in discussione come fonte del danno preteso dal collocato utilmente in graduatoria l'illegittima attività procedimentale dell'ente che aveva bandito il concorso in ordine alla costituzione del rapporto, ha riconosciuto nella disposizione di cui all'art. 2043 c.c., la centralità del danno del quale è previsto il risarcimento qualora ne sia rilevata l'ingiustizia.
Ed invero, il Tribunale ha accertato: la sussistenza di un evento dannoso consistito nella lesione della posizione soggettiva del CO interessato ad iniziare tempestivamente il lavoro presso la Camera di Commercio, al pari degli altri vincitori del concorso, senza subire limitazioni di alcuna sorta;
l'ingiustizia del danno, arrecato in difetto di una causa di giustificazione, da trasferire sull'ente come autore del fatto perché lesivo di un interesse giuridicamente tutelato, quale che fosse la sua qualificazione formale;
la sua riferibilità, nel profilo causale, ad una condotta dell'ente in base a criteri generali, essendo dal diniego nell'adozione del corretto provvedimento di assunzione scaturito in concreto la lesione della posizione soggettiva del vincitore del concorso, a più livelli acclarata;
l'imputabilità del detto evento dannoso alla responsabilità dell'ente.
Nè in quest'ultima indagine il Tribunale si avvalso soltanto del mero dato obiettivo della illegittimità del provvedimento di esclusione dal concorso, come accertata dai giudici amministrativi, ma, al contrario, ha valutato la colpa, costituente requisito essenziale della responsabilità aquiliana, riferendola non al funzionario agente, ma all'amministrazione-apparato e rilevando, in tale profilo, come il richiamo operato dalla sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa alle conclamate ed ingiustificate violazioni di legge da parte dell'ente aveva confermato la sussistenza di una colpa della Camera di Commercio, la cui azione amministrativa denunciata era stata fonte di un danno ingiusto perché postasi in contrasto con le regole di buona amministrazione. Il giudice amministrativo di secondo grado aveva, infatti, rilevato che la procedura utilizzata aveva comportato una evidente e palese violazione della legge nel profilo testuale e che l'interpretazione di una norma, anche se in ipotesi suffragata da principi di coerenza e di razionalità, non poteva mai pervenire ad una lettura diametralmente opposta a quanto detto e prescritto sicché al riassorbimento dei soprannumerari si sarebbe dovuto provvedere, secondo i principi di buona amministrazione, solo dopo l'espletamento del concorso e non prima.
Quanto alla denuncia di vizi di motivazione in cui sarebbe incorsa l'impugnata sentenza nell'affermare l'inesistenza di difficoltà di interpretazione del testo normativo (art. 5 della legge n. 39 del 1985) circa i tempi di riassorbimento dei soprannumerari, ossia dei giovani precari, prima o dopo la nomina in ruolo degli idonei al concorso, deve rilevarsi l'inammissibilità della stessa censura che, oltre che essere generica per la mancata indicazione degli elementi che avrebbero reso poco chiaro il panorama normativo, presenta profili di novità dato che, secondo quanto accertato dal Tribunale (pag.12 della sentenza impugnata), la Camera di Commercio anche nelle difese prospettate non aveva evidenziato tali aspetti della normativa.
Così è infondata la doglianza di cui al secondo motivo, avendo il Tribunale indagato su tutti i presupposti richiesti dall'art.2043 c.c. per affermare la responsabilità della Camera di Commercio in un caso in cui, oltretutto, sull'assunzione del CO, utilmente collocato in graduatoria, erano intervenuti positivamente i giudici amministrativi.
Con il terzo motivo, denunciandosi violazione degli artt. 1223, 1225, 1226 e 1227, comma 2, c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione circa punti decisivi della controversia, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si deduce che il Tribunale, salva la generica invocazione dei poteri equitativi, ha commisurato il risarcimento del danno all'importo delle retribuzioni che il CO avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto. Non ha però considerato il giudice d'appello la mancanza, nel periodo in contestazione, di una manifestazione di volontà del vincitore, espressa in modo formale e inequivoco, di rimanere a disposizione dell'ente e, dall'altro, la violazione dell'ordinaria diligenza da parte dello stesso per non avere provato l'iscrizione tempestiva nelle liste di collocamento o la ricerca di una nuova occupazione per la riduzione dei danni derivanti dalla tardiva assunzione.
Il motivo va rigettato perché infondato.
L'ipotesi disciplinata dal secondo comma dell'art. 1227 c.c., che è riferibile ad un contegno dello stesso danneggiato che abbia prodotto il solo aggravamento del danno senza contribuire alla sua causazione, costituisce oggetto di una eccezione in senso stretto in quanto il dedotto comportamento del creditore costituisce un autonomo dovere giuridico, posto a suo carico dalla legge quale espressione dell'obbligo di comportarsi secondo buona fede, sicché la relativa eccezione non può essere sollevata per la prima volta nel giudizio di Cassazione (vedi Cass., 2 aprile 2001 n. 4799; 8 aprile 2002, n. 5024). Tali principi sono stati applicati dall'impugnata sentenza che, sull'implicito postulato dell'assenza di qualsiasi eccezione sul punto dell'appellatala determinato in via equitativa il danno subito dal CO commisurandolo all'importo delle retribuzioni - al netto - che lo stesso avrebbe percepito se fosse stato tempestivamente assunto.
La decisione, che ha dato conto dell'esercizio in concreto di siffatto potere discrezionale conferito al giudice e del processo logico e valutativo seguito, non è quindi suscettibile di sindacato in sede di legittimità (vedi, tra le tante,Cass.,27 giugno 2001, n. 8807). Con il primo motivo del ricorso incidentale, denunciandosi violazione dell'art. 2043 c.c. nonché omessa ed insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 (e 5) c.p.c., nella ipotesi di accoglimento del ricorso principale, si censura l'impugnata sentenza nella parte in cui, nel pronunciare sulla richiesta di risarcimento del danno, non ha tenuto conto della prospettazione del diritto soggettivo fatto valere in ordine al quale ben poteva prescindersi anche dall'applicazione dei principi di cui alla sentenza n. 500 del 1999 delle Sezioni Unite. A seguito della nomina tra i vincitori del concorso effettuata dalla Camera di Commercio con la delibera del 30 giugno 1988, n. 347, il CO aveva, infatti, acquisito il diritto ad essere assunto, essendo disponibili i posti, ma la Camera di Commercio vi aveva provveduto con il ritardo di quattro anni, in violazione dei principi di correttezza e buona fede, nonostante il tempestivo invio, sin dal 2 agosto 1988,dei documenti richiesti per l'assunzione. Tale motivo deve ritenersi assorbito essendo stato espressamente proposto condizionatamente all'accoglimento del ricorso principale. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione dei principi in materia di risarcimento del danno nonché dell'art. 1126 c.c. ed omessa e insufficiente motivazione, ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si censura l'impugnata sentenza per avere apoditticamente negato il risarcimento del danno alla persona per mancanza di prova, pur avendo accertato il pluriennale ritardo nell'assunzione della Camera di Commercio. Eppure tale danno andava inteso come mancata realizzazione personale e sociale e come frustrazione per il mancato conseguimento dell'attività lavorativa su cui vi era stato il legittimo affidamento dell'interessato, sicché il Tribunale avrebbe potuto liquidarlo ex art. 1226 c.c., in quanto non sussisteva alcun ostacolo al riguardo.
Il motivo va rigettato perché infondato.
Il Tribunale ha invero rigettato la richiesta di risarcimento del danno alla persona per mancanza di qualsiasi prova da parte dell'interessato.
Trattasi di giudizio, congruamente motivato nel profilo logico e giuridico ed esente da errori, come tale incensurabile in questa sede.
Con il terzo motivo si denuncia l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale nel disporre la compensazione delle spese poiché l'accoglimento dell'appello per le evidenziate ragioni avrebbe dovuto comportare la condanna della Camera di Commercio alle spese di giudizio Il motivo va rigettato perché infondato. Il giudice d'appello ha compensato interamente tra le parti le spese di quel giudizio in relazione alla complessità delle questioni affrontate. Trattasi di ragioni logiche onde il relativo giudizio sfugge al controllo di questa Corte.
In conclusione, va rigettato il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale, e vanno rigettati gli altri motivi.
Sussistono giusti motivi per compensare interamente tra le parti le spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale, assorbito il primo motivo del ricorso incidentale;
rigetta il secondo e il terzo dell'incidentale; compensa le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 13 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2003