Sentenza 5 giugno 2006
Massime • 1
In tema di corruzione, il raccomandatario marittimo, nel momento in cui viene consapevolmente a sostituirsi al comandante della nave nella redazione del manifesto di partenza, riveste la qualità di pubblico ufficiale, per delega tacita di pubbliche funzioni. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la qualificazione di corruzione della condotta del raccomandatario marittimo, consistita nel redigere, dietro il pagamento di somme di danaro da parte di alcuni trasportatori, il manifesto di partenza, da lui effettuato secondo una consuetudine avallata dagli uffici di controllo, in modo che risultassero modificati i dati delle merci all'atto del loro imbarco sulle navi, così da agevolare a costoro l'evasione dei diritti doganali presso il porto di destinazione).
Commentario • 1
- 1. Asso28, Libia non è porto sicuro (Cass. 4557/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 febbraio 2024
Confermata la condanna del comandante della nave mercantile ASSO28, battente bandiera italiana – nave di appoggio a una piattaforma petrolifera sita al largo delle coste libiche – a titolo di sbarco e abbandono arbitrario di persone (1155 cod. nav.) e di abbandono di persone minori o incapaci (591 c.p.), per aver trasportato e sbarcato in Libia 101 migranti soccorsi in acque internazionali (zona S.A.R. libica), senza previamente contattare i Centri di coordinamento e soccorso di Tripoli o di Roma e agendo, invece, sulla sola base delle indicazioni provenienti dalla società in favore della quale la nave prestava la propria attività; viene inoltroe confermato che la Libia non è un porto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 05/06/2006, n. 27599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27599 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SANSONE LU - Presidente - del 05/06/2006
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA GI - Consigliere - N. 766
Dott. CONTI AN - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 41854/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1 - RL LU, nato a [...] il [...];
2 - OM GI, nato a [...] il [...];
3 - OM LU, nato a [...] il [...];
4 - De NN TA, nato a [...] l'[...];
5 - RI AN, nato Tricase (Le) il 23/7/1942;
6 - AM OR, nato a [...] il [...];
7 - LE CO, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza in data 15/3/2004 della Corte di Appello di Lecce. Visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Galasso Aurelio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per prescrizione;
Udito l'avv. Saracino, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
FATTO E DIRITTO
1 .-. Con sentenza in data 15/5/2002 il Tribunale di Lecce, previa concessione delle attenuanti generiche, ha condannato per il reato di corruzione continuata (art. 81 cpv. c.p., artt. 319 e 321 c.p.) De NN TA, OM LU, OM GI, RI AN, AM OR, RL LU e LE CO alla pena di anni uno e mesi dieci di reclusione ciascuno, con il beneficio della sospensione condizionale per OM GI, OM LU, AM e RL. Con sentenza in data 15/3/2004 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della suindicata decisione, appellata dagli imputati predetti, ha ridotto la pena loro inflitta ad anni uno e mesi sei di reclusione ciascuno, confermando nel resto.
I giudici di merito hanno ritenuto accertato in punto di fatto che presso il porto di Otranto, all'atto dell'imbarco sulle motonavi "Niobe" e "Annamaria Lauro", vigeva la prassi da parte di alcuni trasportatori (e cioè gli imputati) di versare piccole "tangenti" di denaro al raccomandatario marittimo, ED UG, affinché costui, nella redazione del manifesto di partenza (da lui effettuata in luogo del comandante della nave, secondo una consuetudine sostanzialmente avallata dagli uffici di controllo), ne modificasse i dati, allo scopo precipuo di agevolare la evasione dei diritti doganali al momento dello sbarco in Albania.
La Corte di Appello - sulla premessa che il capitano della nave al momento della compilazione del ed "manifesto di partenza" rivestiva la qualifica di pubblico ufficiale e che, conseguentemente, il raccomandatario marittimo, che si era sostituito al comandante della nave nella materiale redazione del documento, aveva assunto la qualità di incaricato di fatto di pubblico servizio - è pervenuta alla conclusione che la alterazione del manifesto di partenza da parte del raccomandatario marittimo (ED UG), poi sottoscritto dal comandante della nave, attuata al fine di agevolare l'evasione di diritti doganali al momento dell'approdo in Albania, ove la nave e le merci erano dirette, e il pagamento di somme di denaro da parte degli imputati al citato ED, come contropartita della contraffazione, integravano la fattispecie di cui all'art. 319 c.p.. 2 .-. Avverso la suindicata sentenza del 15/03/2004 hanno proposto ricorso per Cassazione tutti gli imputati, tramite i loro rispettivi difensori, chiedendone l'annullamento.
3 .-. RL LU (avv. Ferini) deduce in primo luogo la violazione dell'art. 319 c.p., sostenendo che la Corte di merito avrebbe errato nel qualificare il fatto a lui ascritto come corruzione e nel ritenere il raccomandatario del porto di Otranto, ED UG, pubblico ufficiale. A suo avviso, invece, il ED sarebbe stato unicamente "un ausiliario commerciale" e si sarebbe limitato a predisporre, come semplice "amanuense", i manifesti di partenza, che sarebbero stati poi firmati dal comandante della nave, il quale se ne sarebbe assunto la responsabilità. Inoltre nel caso di specie il ricorrente avrebbe versato somme di denaro al ED, "soltanto perché le stesse gli erano state consegnate dagli importatori albanesi", unici beneficiari della attività illecita, sicché difetterebbe l'elemento psicologico del reato di cui all'art. 319 c.p. In ogni caso, il reato contestato sarebbe prescritto fin dal 04/07/2004, e cioè "successivamente alla sentenza della Corte di Appello e prima della scadenza dei termini per proporre ricorso per Cassazione".
4 .-. OM GI (avv. Carlo Stasi) e OM LU (avv. Donato Saracino) eccepiscono la violazione degli artt. 357 e 319 c.p., sostenendo che il manifesto di partenza non sarebbe atto pubblico e che la sua redazione e sottoscrizione non costituirebbero esercizio di pubbliche funzioni, con conseguente impossibilità di ipotizzare nel caso di specie il reato di corruzione. In particolare, dalla disciplina dettata dal regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi doganali (R.D. 13 febbraio 1896, n. 65), discenderebbe che il comandante della nave, nel momento in cui redige il manifesto di partenza, non formerebbe e non manifesterebbe la volontà della Pubblica Amministrazione e non eserciterebbe alcun potere autoritativo e/o certificativo: sarebbe invece la Pubblica Amministrazione che, a seguito dei controlli, verificherebbe la esattezza del manifesto, attribuendo ad esso valore fidefacente con la apposizione del suo visto. In definitiva, sarebbe la Pubblica Amministrazione che, attestando, con il visto, la regolarità formale e sostanziale (dopo i doverosi controlli) del manifesto di partenza, ne attesterebbe la veridicità e gli attribuirebbe il valore di documento fidefacente, avente natura di atto pubblico. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta la manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui, dopo avere riconosciuto la natura privata della attività originaria di compilazione del manifesto di partenza e dopo avere affermato che solo il visto della autorità doganale, emesso dopo i controlli, gli conferisce la qualifica di atto pubblico, avrebbe, in modo palesemente contraddittorio, sostenuto che il comandante della nave che redige il manifesto di partenza, successivamente sottoposto alla Dogana per la vidimazione, redige un atto pubblico e svolge pubbliche funzioni.
Altrettanto erroneamente il giudice di merito avrebbe ritenuto che il raccomandatario marittimo rivestisse, in concreto, nel redigere il manifesto di partenza, le funzioni di funzionario di fatto, pur non avendo egli mai sottoscritto il citato manifesto (terzo motivo di ricorso).
Infine i ricorrenti evidenziano che il reato loro ascritto sarebbe estinto per prescrizione, maturata il 4/7/2004, "dopo la discussione della causa in appello ma prima del deposito delle motivazioni della impugnata sentenza".
5 .-. De NN TA (avv. AN Caracuta) lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 319 c.p., in quanto i giudici di merito avrebbero errato nel qualificare pubblico ufficiale il raccomandatario marittimo, che sarebbe, invece, un semplice ausiliario commerciale, privo di poteri autoritativi o certificativi. A parte il fatto che, nel caso concreto, il ED, nel compilare materialmente il manifesto di partenza poi sottoscritto dal comandante della nave, si sarebbe limitato ad "un banale lavoro di copiatura da amanuense", senza concorrere a formare la volontà della Pubblica Amministrazione. Solo con la sottoscrizione del comandante della nave e del direttore della dogana il manifesto acquisterebbe la fede privilegiata.
In secondo luogo il ricorrente eccepisce la erronea applicazione degli artt. 42 e 319 c.p. per carenza dell'elemento psicologico, non avendo egli mai pensato di "trattare con un funzionario da corrompere".
In ogni caso, il reato a lui ascritto si sarebbe prescritto in data 4/7/2004, "successivamente alla pronuncia della sentenza della Corte di Appello di Lecce, ma prima della scadenza del termine per proporre ricorso per Cassazione (30/10/2004)".
6 .-. Nel primo motivo del ricorso proposto nell'interesse di RI AN (avv. LU Piccinni) si deduce la violazione degli artt.357 e 319 c.p., in quanto, contrariamente a quanto affermato nella sentenza censurata, il manifesto di partenza sarebbe un "atto meramente privato" che esaurirebbe la sua funzione in quella di "mero documento di trasporto, sul quale vengono puntualmente trascritte qualità e quantità delle merci trasportate". Ad avviso del ricorrente, anche il raccomandatario marittimo, nel compilare il manifesto di partenza, non potrebbe essere considerato soggetto esercente una pubblica funzione, "sia perché il manifesto medesimo non può di certo essere ritenuto come atto pubblico a tutti gli effetti... sia perché un soggetto privato che redige un atto non pubblico non può di certo ritenersi pubblico ufficiale, sussistendo o meno la tacita delega di funzioni".
Nel secondo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 513 c.p.p. in riferimento alla illegittima utilizzazione delle dichiarazioni contra alios rese da ED UG. L'ultima censura del ricorso presentato nell'interesse del RI si incentra nella eccepita carenza o manifesta illogicità della motivazione in ordine alle questioni sollevate nei motivi di appello, e segnatamente in riferimento alla asserita inutilizzabilità delle suindicate dichiarazioni contro alios rese dal ED. 7 e 8 .-. AM OR e LE CO (avv. LU Corvaglia) deducono la violazione degli artt. 357 e 319 c.p. e, contrariamente a quanto affermato nella sentenza impugnata, sostengono:
- che il capitano della nave sarebbe innanzitutto il rappresentante dell'armatore e, nel redigere il manifesto di partenza (documento che avrebbe rilevanza esclusivamente sul piano fiscale), svolgerebbe funzioni meramente privatistiche;
- che il raccomandatario marittimo si inquadrerebbe tra gli ausiliari commerciali;
- che, in ogni caso, il raccomandatario avrebbe svolto una mera attività materiale nella redazione del manifesto di partenza, atto "la cui paternità sarebbe sempre dell'organo preposto per legge alla sua compilazione (il capitano della nave), che ne sottoscriveva il relativo contenuto".
I due ricorrenti lamentano altresì la violazione dell'art. 606 c.p.p., lettere b) ed e), in riferimento all'immotivato diniego della attenuante di cui all'art. 323 bis c.p. e, in via subordinata chiedono la pronuncia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.
9.-. I ricorsi sono infondati.
Il manifesto di partenza, redatto su apposito modello del Ministero delle Finanze, pur essendo atto originariamente privato, reca il visto della Autorità Doganale Italiana, che gli conferisce la qualità di "atto pubblico", in quanto tale vidimazione, più che attestare la provenienza da porto italiano, serve a stabilire natura, qualità e quantità delle merci caricate dal porto di partenza e di quelle che già esistenti sulla nave.
Il comandante della nave cumula in sè funzioni di diritto privato e di diritto pubblico, fra le quali ultime rientrano senza dubbio le attività ricognitivo-certificative relative al manifesto di partenza, le quale esulano dal rapporto privatistico tra comandante e armatore (art. 44 L. n. 1424 del 1940, ripreso dal T.U. leggi doganali, D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43). Ne deriva che anche il raccomandatario marittimo, nel momento in cui viene consapevolmente a sostituirsi al comandante della nave nella redazione di un atto pubblico, riveste la figura del pubblico ufficiale, per delega tacita di funzioni pubbliche. In base a queste coordinate, correttamente i giudici di merito hanno inquadrato nel reato di corruzione la prassi invalsa nel porto di Otranto di versare piccole "tangenti" di denaro al raccomandatario marittimo, ED UG, affinché questi, nella redazione del manifesto di partenza, ne falsificasse i dati, allo scopo principale di agevolare la evasione dei diritti doganali al momento dello sbarco in Albania.
Ne deriva la infondatezza dei ricorsi proposti dagli imputati, tutti incentrati nella asserita necessità di escludere la natura di atto pubblico del manifesto di partenza e la qualità di pubblico ufficiale del raccomandatario marittimo nella redazione, in sostituzione del capitano della nave, di tale atto.
10 .-. Tuttavia i reati di corruzione ascritti agli imputati risultano commessi negli anni 1994-1996 e comunque non oltre il 09/08/1996, pur tenendo conto dei periodi di sospensione del processo ascrivibili agli imputati o ai loro difensori, tali reati sono estinti per prescrizione, maturata fin dal 04/07/2004, e cioè "successivamente alla sentenza della Corte di Appello e prima della scadenza dei termini per proporre ricorso per Cassazione". Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza censurata con applicazione della causa estintiva.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza perché i reati sono estinti per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 5 giugno 2006.
Depositato in Cancelleria il 2 agosto 2006