Sentenza 22 settembre 2009
Massime • 1
Ai fini della concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 1° agosto 2003 n. 207 (cosiddetto indultino), il magistrato di sorveglianza ha il dovere di valutare se il condannato sia meritevole del beneficio, negandolo qualora quest'ultimo non sia adeguato alle finalità rieducative della pena. (Nella specie si è ritenuta correttamente rifiutata la sospensione in presenza del concreto pericolo di fuga e di recidiva del condannato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2009, n. 38206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38206 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 22/09/2009
Dott. ZAMPETTI Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - rel. Consigliere - N. 2386
Dott. BONITO AN M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 14690/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) SE CE NT N. IL 01/06/1956;
avverso l'ordinanza n. 731/2008 TRIB. SORVEGLIANZA di LECCE, depositata il 02/12/2008;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CAVALLO Aldo;
lette/sentite le conclusioni del PG Dott. SALZANO AN, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce, con l'ordinanza in epigrafe, rigettava il reclamo proposto da SE AN TO avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Lecce che aveva rigettato l'istanza di applicazione del beneficio della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena proposta L. 1 agosto 2003, n. 207, ex art. 1, comma 1, in relazione al provvedimento di cumulo emesso nei suoi confronti il 30 gennaio 2007. 1.1. Il giudicante, infatti, esclusa, in base alla sentenza della Corte Costituzionale n. 255/2005, ogni forma di automatismo ed obbligatorietà di concessione del beneficio, riteneva, che l'istante non fosse meritevole della sospensione condizionata, in ragione del rilievo che dalla relazione di sintesi, non emergeva che il SE, condannato per gravi delitti (omicidio, partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso, detenzione illegale di sostanza stupefacente), oltre a proclamarsi innocente dall'accusa di omicidio, avesse comunque avviato un effettivo percorso di revisione critica del proprio passato, con riferimento, quanto meno, alle ulteriori pur gravi imputazioni di cui alle condanne in espiazione, sicché la misura invocata appariva inidonea a prevenire il pericolo di fuga e di recidiva.
2. Avverso il citato provvedimento ricorre per cassazione il difensore del condannato, deducendo l'illegittimità della decisione impugnata, in quanto il Tribunale avrebbe illogicamente valorizzato un dato disputabile ed arbitrario quale il giudizio dell'equipe carceraria, svalutando, invece, elementi ben più significativi, quali l'accoglimento delle istanze di liberazione anticipata, indicativi di una regolarità della condotta carceraria e le documentate opportunità lavorative offerte al ricorrente in caso di concessione del beneficio.
3. L'impugnazione è inammissibile perché basata su motivi non consentiti nel giudizio di legittimità o comunque manifestamente infondatati.
Al riguardo va anzitutto ribadito il principio, già affermato dai giudici di merito e non contestato dal ricorrente, secondo cui il magistrato di sorveglianza, in relazione alla concessione al condannato della sospensione condizionata della esecuzione delle pena L. 1 agosto 2003, n. 207, ex art. 1, comma 1, è chiamato a svolgere un giudizio di meritevolezza, negandola se ritiene il beneficio non adeguato alle finalità previste dall'art. 27 Cost., comma 3, e che in relazione a tale giudizio va in effetti sicuramente valutata anche l'esistenza di un pericolo di commissione da parte del medesimo di ulteriori reati. Ciò posto, le argomentazioni difensive sviluppate in ricorso, lungi dall'evidenziare un'effettiva erronea applicazione della legge penale, si risolvono in una generica denuncia di inadeguatezza della motivazione dell'ordinanza impugnata, senza dimostrare in modo specifico un eventuale travisamento dei dati fattuali posti a base dell'apparato argomentativo in concreto svolto dai giudici di merito (pericolosità sociale quale desumibile dalla commissione di numerosi e gravi illeciti - insufficiente processo di revisione critica, quale segnalato nella relazione degli operatori penitenziali), sollecitando questo collegio, in definitiva, a compiere una nuova valutazione delle risultanze processuali, sul presupposto che il secondo di tali dati, esprimerebbe un giudizio arbitrario ed illogico. Nel formulare le sue difese, il ricorrente non considera, però, per un verso, che relativamente al controllo della motivazione del provvedimento impugnato, esula dai poteri della cassazione quello di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, potendo riguardare il giudizio di legittimità solo la verifica dell'iter argomentativo di tale giudice, accertando se quest'ultimo abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione (così ex multis Cass., sez. 6^, 14 aprile 1998, ric. Kurzeja, Cass. sez. 1^, 22 dicembre 1998, n. 13528) e, per altro verso, che la concedibilità del beneficio richiesto, come già precisato, non si sottrae al criterio della valutazione discrezionale, che non può prescindere, analogamente a quanto avviene per la concessione di misure alternative alla detenzione, dall'esistenza di un serio processo, già ampiamente avviato, di revisione critica del passato delinquenziale e di risocializzazione, oltre che dalla concreta praticabilità del beneficio stesso, essendo ovvio, infatti, che la facoltà di sospendere l'esecuzione della pena richiede l'accertamento dell'esistenza dei presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e dell'insussistenza di un pericolo che il condannato si asterrà dal commettere nuovi reati;
giudizio prognostico che nel caso in esame, risulta adeguatamente motivato ed ancorato alla rilevazione di precise risultanze. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente, in mancanza di elementi indicativi dell'assenza di colpa (Corte Cost, sent. n. 186 del 2000), al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 22 settembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 30 settembre 2009