Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2009, n. 38206
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Sentenza 22 settembre 2009

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Ai fini della concessione della sospensione condizionata dell'esecuzione della pena ai sensi della legge 1° agosto 2003 n. 207 (cosiddetto indultino), il magistrato di sorveglianza ha il dovere di valutare se il condannato sia meritevole del beneficio, negandolo qualora quest'ultimo non sia adeguato alle finalità rieducative della pena. (Nella specie si è ritenuta correttamente rifiutata la sospensione in presenza del concreto pericolo di fuga e di recidiva del condannato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2009, n. 38206
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38206
    Data del deposito : 22 settembre 2009

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