Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 16789
CASS
Sentenza 8 aprile 2008

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In tema di contravvenzione agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, la prescrizione di non associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne o sono sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza non va intesa nel senso letterale che l'espressione ha nella legislazione penale, con il richiamo a profili di comunanza di vita e di interessi, ma deve essere riferita esclusivamente alla nozione di pericolosità sociale che qualifica la materia delle misure di prevenzione. Ne consegue che, ai fini della configurabilità della citata contravvenzione, non è richiesta la costante e assidua relazione interpersonale, ben potendo la reiterata frequentazione essere assunta a sintomo univoco dell'abitualità di tale comportamento, né che si tratti di frequentazione di persone che sono contemporaneamente pregiudicate e sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza, essendo invece sufficiente che le persone frequentate appartengano ad una delle predette categorie di soggetti pericolosi.

In tema di misure di prevenzione, le prescrizioni accessorie al provvedimento impositivo della sorveglianza speciale, indicate al terzo comma dell'art. 5 L. n. 1423 del 1956 e soggette, in caso di inosservanza, alla sanzione di cui al successivo art. 9, sono costituite dal generico obbligo di "non dare ragione di sospetti" e dallo specifico divieto di "associarsi abitualmente alle persone che hanno subito condanne".

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 08/04/2008, n. 16789
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16789
    Data del deposito : 8 aprile 2008

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