Sentenza 7 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/08/2003, n. 11912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11912 |
| Data del deposito : | 7 agosto 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLICA ITALIANA : IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto 11912/03 SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill. Dott. Giovanni Presidente PROSTIPINO - R.G.N. 8947/01 Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Rel. Consigliere Cron. 25794 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Federico ROSELLI Consigliere Ud.02/05/03 Dott. Alessandro DE RENZIS Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OR D'OS IC, SP LE IO, AR RI UC, US NI, CA AL, elettivamente domiciliati in ROMA VIA PANAMA 74, presso lo studio dell'avvocato GIANNI EMILIO IACOBELLI, che li rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
A.S.L./1 BENEVENTO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio 2003 dell'avvocato MARCO COCILOVO, che lo rappresenta e 2582 -1- difende, giusta delega in atti;
controricorrente - avverso la sentenza n. 12/00 del Tribunale di BENEVENTO, depositata il 28/03/00 R.G.N.319/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/05/03 dal Consigliere Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI;
udito l'Avvocato COCILOVO MARCO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 2 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Benevento il dott. LI RI D'BR e altri litisconsorti, premesso di aver operato in base ad incarichi conferiti presso la ASL 1 di Benevento per un periodo superiore a dieci mesi, chiedevano che in applicazione del D.P.R. n.218/1992 venisse accertata la trasformazione del loro incarico in rapporto a tempo indeterminato, e conseguemente la condanna della ASL convenuta alla reintegrazione nella posizione ricoperta alla data del 31 dicembre 1996 e al pagamento delle competenze economiche maturate. Il Pretore adito rigettava le domande e il Tribunale di Benevento con la sentenza oggi denunciata confermava tale decisione, escludendo la sussistenza nella fattispecie dei presupposti per la conferma nell'incarico prevista dalla norma invocata. Avverso tale sentenza LI RI D'BR e litisconsorti propongono ricorso per cassazione con quattro motivi. La ASL Benevento I resiste con controricorso illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt.11 e 12 delle disposizioni sulla legge in generale e del d.P.R. 14 febbraio 1992 n.218. Questa normativa (con cui è stato reso esecutivo l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici addetti alle attività della medicina dei 3 servizi) prevede la conferma a tempo indeterminato nell'incarico dei medici che alla data di pubblicazione del medesimo d.P.R. risultino titolari di un incarico conferito ai sensi del capo I del d.P.R. 504/87, avendo a questo titolo maturato presso la stessa U.S.L. un'anzianità di servizio di almeno 10 mesi. La parte deduce che in base a tale disciplina, non reiterata esplicitamente con il nuovo accordo recante la disciplina dei servizi, i medici allora incaricati a termine, hanno ottenuto, in presenza di tale presupposto temporale, la conversione dei rapporti di lavoro a termine in rapporti a tempo indeterminato. Invoca quindi, in relazione agli artt.3 e 97 Cost., i principi di : parità di trattamento e di imparzialità della pubblica amministrazione, per sostenere che i rapporti in essere nel periodo di vigenza del d.P.R. 218/1992 non possono avere una disciplina differenziata, e sostiene che i ricorrenti alla data del 1 aprile 1996 erano divenuti titolari di una aspettativa alla conversione del rapporto sulla base della citata norma. Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie in esame sia regolata dalla disciplina di cui al successivo d.P.R. n.484/1996; infatti la successione dei contratti a termine si era verificata nel periodo di vigenza del d.P.R. n.218/1992. Con il secondo motivo, che contiene un'ulteriore denuncia di violazione e falsa applicazione del d.P.R. 218/1992 in relazione al d.P.R. n.484/1996, si sostiene ancora che per gli attuali ricorrenti deve trovare applicazione la normativa vigente all'epoca della maturazione del diritto. Con il terzo motivo, mediante la denuncia di vizio di omessa motivazione, si osserva che nell'ipotesi di ritenuto assoggettamento della fattispecie alla disciplina del suddetto d.P.R. del 1996, questo dovrebbe essere disapplicato ai sensi dell'art.5 legge 2248/1865 all.E, attesa l'illegittimità della omessa regolamentazione di fattispecie già perfezionate nel vigore dell'accordo precedente, in violazione del principio di parità di trattamento di cui agli artt.3 e 97 Cost. Con l'ultimo motivo, che reca il titolo «ultrattività dei contratti collettivi scaduti- operatività dell'art.2074 cod.civ. - applicabilità alla fattispecie», si afferma che in relazione al principio posto dalla norma invocata la disciplina del d.P.R. n.218/1992 «ha continuato ad esplicare la propria vigenza per tutti i rapporti da esso disciplinati con l'integrale efficacia delle fattispecie da esso regolate ivi compresa quella di cui alla norma finale. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la loro connessione, sono prive di fondamento. In base alla norma finale contenuta nell'accordo collettivo di cui al d.p.r. 14 febbraio 1992 n. 218, i medici a rapporto convenzionale con le unità sanitarie locali hanno diritto alla conferma a tempo indeterminato solo se risultino titolari di un incarico conferito ai sensi del capo primo del d.p.r. n. 504 del 1987 ed abbiano a tale 5 titolo maturato presso la stessa unità sanitaria locale un'anzianità di servizio di almeno dieci mesi alla data di pubblicazione del medesimo d.P.R. n.518/1992 (9 marzo 1992). Secondo questa disposizione, la conferma dell'incarico a tempo indeterminato dipende da uno specifico presupposto, costituito dalla maturazione di una precedente anzianità di servizio (in relazione ad attività espletata nell'ambito di incarichi conferiti ai sensi del precedente d.P.R. 17 settembre 1987 n.504); presupposto che non è evidentemente configurabile ove tale anzianità non sia stata raggiunta alla data prevista dal testo normativo in esame (cfr. Cass.11 maggio 2000 n.6049). Risulta quindi conforme a diritto la sentenza impugnata, che ha escluso la sussistenza di tale presupposto in quanto nel caso di specie gli incarichi affidati agli appellanti riguardano attività svolte nell'anno 1996. Non ha dunque alcun rilievo la questione (discussa specificamente nei due ultimi motivi) dell'operatività o meno della regolamentazione dettata dal successivo accordo collettivo, recepita con il d.P.R. n.484/1996 (che non contiene alcuna previsione in ordine alla conferma a tempo indeterminato degli incarichi); la dedotta successione di contratti a termine nel periodo di vigenza della precedente normativa non determina comunque la maturazione della richiesta anzianità di servizio nell'arco temporale previsto dalla disposizione invocata. L'applicazione di questa disciplina a fattispecie diverse da quelle espressamente contemplate della norma finale contenuta nel d.P.R. n.218/1992 non può d'altro canto certamente fondarsi sugli invocati principi costituzionali di parità di trattamento e imparzialità della pubblica amministrazione, che non entrano comunque in considerazione quando le differenziazioni di trattamento nell'ambito di una stessa categoria di soggetti siano da ricondurre alla valutazione di particolari situazioni verificatesi in un determinato spazio di tempo. Il ricorso deve essere quindi respinto, con la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in € 21,00 oltre € 3.500,00 per onorari Così deciso in Roma il 2 maggio 2003 Il Presidente Consigliere estensore Frown M a CILCANCELLIERE Depositate in Cancelleria SANCELLIERË