Sentenza 20 maggio 1987
Massime • 2
L'art. 185 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 534, nel prevedere, come causa di nullità insanabile, l'assenza del difensore nel dibattimento, ha riguardo alla mancata partecipazione di esso durante tutta la fase dibattimentale e, come tale, non si riferisce alla temporanea assenza, la quale può essere motivo di nullità solo quando abbia in concreto determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa. (nella fattispecie è stato ritenuto che qualora il difensore di un imputato abbia già formulato le sue conclusioni, la temporanea assenza di questi alle successive udienze di rinvio, in cui hanno formulato le conclusioni i difensori degli altri imputati, non sia ragione di alcuna nullità per la inesistenza di qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa). ( V mass n 147571).*
In tema di stupefacenti, le numerose condotte fungibili previste dagli artt. 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 si compongono - qualora siano commesse in numero maggiore di una - in una unità di reato, con esclusione del concorso di reato, soltanto quando siano contestuali e riguardino lo stesso oggetto. ( Conf mass n 165112).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1987, n. 8154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8154 |
| Data del deposito : | 20 maggio 1987 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del 20.5.1987 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE SENTENZA
N. 853 Composta dagli Ill. mi Sigg.:
ROMBI Presidente Dott. PARIDE
ALIANO Consigliere REGISTRO GENERALE 1. Dott. VITO SIMONCELLI » N. 1646/86 2. >> NC
3. FORTUNATO SA
4. ITALO ORMANNI >>>
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da: 1), RR MB, nato a
Vizzini il 6 dicembre 1956;2), AZ MA, nato a [...]-
cusa il 3 settembre 1954;3), AB CA, nato a [...]
il 14 febbraio 1951;4),IC CA,nata a [...] il 30
dicembre 1955;5), UD AN, nato a [...] il 28
dicembre 1959;6),Di SA IO,nato a [...] il 27 novem- bre 1951:7), IC CA,n. a Siracusa il 4.11.1960. avverso sentenza della Corte d'Appello di Catania in data 3 giugno 1985. Vistiti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere
Mod. 82 A. Spinosi Roma dott. Vito Aliano
Udito, per la parte civile, l'avv.
-=
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale dott. Bruno Ranieri,
che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi proposti da IC CA e da Di SA IO e per il rigetto degli altri ricorsi.
Udito il difensore avv. Eduardo Di Giovanni per AZ
MA.
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 23 maggio 1984,il Tribunale di Siracusa odn-
dannava:
1), RR MB per il reato di cui agli artt
110 81 cpv. c.p. e 71 primo comma legge n° 685 del 1975,
con lo attenuanti generiche, ad anni tre e mesi sei di reclu-
mione e liro 3.000.000 di multa;
2), AZ MA per il reato di oui agli artt. 110 - 81
cpv. c. p. 9 71 primo comma legge n° 685 del 1975, con le at❤
tenuanti generiche, ad anni tre e mesi quattro di reclusio=
ne e lire 2.800.000 di multa;
3), AB CA per il reato di cui agli artt. 81 cpv. c.
72 primo comma legge n° 685 del 1975,
-p. e 71 primo comma con le attenuanti generiche, ad anni tre e mesi quattro di reclusione e lire 2.800.000 di multa;
4), IC CA per il reato di cui agli artt. 81 opv. C. P.
e 72 primo comma legge n° 685 del 1975, con le attenuanti ge neriche ed il beneficio della sospensione condizionale del-
la pena,ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire 500.000
di multa;
5), UD AN per il reato di cui agli artt. 81 cpt.
c.p. e 71 primo comma - 72 primo comma legge n° 685 del
1975, con le attenuanti generiche, ad anni quattro e mesi due di reclusione e lire 3.500.000 di multa;
6), Di SA IO per il reato di cui agli artt. 81 opv.
c.p. e 71 primo comma legge n° 685 del 1975 ad anni cinque e mesi sei di reclusione e lire 4.500.000 di multa;
7), IC CA per il reato di cui agli artt. 81 cpv.
c. p. e 72 primo comma legge n° 685 del 1975, con le attenuan-
ti generiche ed il beneficio della sospensione condiziona-
le della pena, ad anni uno e mesi sei di reclusione e lire
500.000 di multa. Si gravavano gli imputati, nonchè il P.M. e la Corte d'Appel-P.M.,
lo di Catania, con sentenza del 3 giugno 1985, riduceva la pe-
na nei confronti del RR ad anni due e mesi undi-
oi di reclusione e lire 2.200.000 di multa;
del AZ e del-
l'AB ad anni due e mesi nove di reclusione ed a lire
2.100.000 di multa ciascuno;
di IC CA e di IC Gian-
carla ad anni uno e mesi cinque di reclusione e lire 450.000
di multa ciascuno;
del UD ad anni tre e mesi uno di re clusione e lire 2.500.000 di multa;
del Di SA ad anni quattro e mesi cinque di reclusione e lire 3.500.000 di mul-
ta; dichiarava interdetto il Di SA dai pubblici uffici per anni cinque;
concedeva a FA CA ed a FA Gian-
carlo il beneficio della non menzione della condanna;
confer-
mava nel resto la decisione del Tribunale.
Hanno proposto ricorso per cassazione i predetti imputati.
IC CA non ha presentato però i motivi.
Il RR denuncia l'erronea qualificazione giuridi-
ca del fatto, come detenzione di non modica, anzichè di modi-
oa quantità di droga, avendo omesso di considerare i giudi-
oi di merito che il quantitativo di eroina rinvenuto sulla sua autovettura non si apparteneva solo a lui e che la so-
stanza era inoltre tagliata.
Il AZ denuncia:
1°),la nullità del giudizio di secondo grado ex art. 185 n° [re (di fiducia o di ufficio) nelle udienze dell'1 aprile,
del 20 maggio e del 3 giugno 1985, come risulta dai relati-
vi processi verbali, e non essendo stato dato inoltre avviso al suo difensore di fiducia del rinvio del dibattimento dal
20 maggio al 3 giugno 1985;
2°),il difetto di motivazione della sentenza circa il dinie-
go dell'esimente dell'art. 80 legge n° 685 del 1975, avendo omesso di considerare i giudici di merito che acquistò eroi-
na di modica quantità in grave stato di tossicodipendenza;
3°),il difetto di motivazione della sentenza circa la sua responsabilità per il reato di cui all'art. 71 legge n° 685
del 1975,affermata solo perchè egli cedette piccole quanti-
tà di droga ad altri tossicodipendenti,peraltro per solida-
rietà verso di loro;
(4°), violazione della legge penale circa la mancata compara-
zione fra le concesse attenuanti generiche e la continuazio-
ne nel reato;
(5°), infine, il difetto di motivazione della sentenza circa il diniego di riduzione nel minimo della pena, nonostante che fosse incensurato e privo di precedenti giudiziari e di ca-
richi pendenti.
L'AB denuncia il difetto e la contraddittorietà di mo-
tivazione della sentenza della Corte d'Appello, che ha rite-
nuto il reato di cui all'art. 71, anzichè quello dell'art. 72
legge n° 685 del 1975,negandogli conseguentemente i benefi- ci di legge, perchè non ha considerato, credendo a quanto di-
chiarato dal RR e dallo ST, che egli si limitò
ad acquistare droga per le sue esigenze di tossicodipendente e rare volte la cedette a qualcuno dei coimputati.
Il UD denuncia la violazione degli artt. 81 cpv. e 15
c.p., sostenendo che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto la continuazione fra i reati di cui ai capi N) e P
della rubrica, che riguardano invece un'unica violazione di legge,giacchè l'attività di cessione posta in essere da chi detiene un quantitativo di sostanza stupefacente per uso per-
sonale è un post factum non punibile.
Il Di SA denuncia il difetto della motivazione, non che il contrasto fra essa e la parte dispositiva della sentenza.
IC CA denuncia:
(10),il travisamento dei fatti relativamente alla testimonian-
¡za resa da RR AN, che, contrariamente a quanto affermato dai giudici di merito, non lo indicò mai come spac-
ciatore di droga;
2°), il difetto di motivazione della sentenza circa l'inter-
pretazione della comunicazione telefonica delle ore 16.43'
del 17 febbraio 1982, dalla quale non risulta affatto che e-
gli accettò la richiesta di rifornimento di droga formulata da IZ PE.
Considerato in diritto sentasione dei motivi.
Quello proposto da Di SA IE è inammissibile per rioità dei motivi, ohe non indiosmo le concrete ragioni di censura della sentensa inpugnata non consentono quindi a queste S.C. l'esercizio del suo potere di controllo.
Gli altri ricorsi sono infondati.
Il concetto di modica quantità di sostanza stupefacente -ohe ha carattere unitario, anche se variabile in relazione alla natura ed alla qualità della sostanza, con riferimento sia alla causa di non punibilità ex art. 80 sia al o.d. pieod-
lo spaccio punito meno severamente dall'art. 72 della legge n° 685 del 1975- va inteso restrittivamente,nel senso ɑke
deve trattarsi di un quantitative minino od esiguo, che non deve superare le dosi per l'uso di qualche giorno e per una sola persona (Cass.,Ses. 1^,20 aprile 1984,n° 426,rio. No-
naci,Mass. uff.,m. 163.800), con riferimento al fabbisogno di un tossicodipendente normale e non particolarmente esi-
gente (Cass., Sos. 1^,30 maggio 1984,n° 704,rio. Vaccini,ivi,
m. 164.560) ●,cioè, secondo una valutazione esclusivamente oggettiva (Cass.,Sez. 1ª,2 marzo 1984,n° 1470,rio. Canale
ed altri,ivi,m. 162.910). Ai fini della valutazione della
"modica" quantità,la dose deve intendersi poi quella costi-
tuita dall'eccipiente dalla sostanza pura, quest'ultima nella quantità necessaria ad ottenere una dose commerciale oon normale effetto stupefacente. Siochè non ha rilevansa la circostanza che si tratti di droga cosiddetta tagliata
(Cass.,Sez. VI^,15 ottobre 1986,rio. Bianchi,n° 4916/86 R.
G.,ined.). Ha insegnato altresì questo S.C. che non è nep-
pure rilevante che la droga sia destinata in parte allo spac-
cio ed in parte ad uso personale, dovendosi avere riguardo all'intero quantitativo detenuto, che la detensione di so-
stanse stupefacenti da parte di più persone integra gli stremi del concorso nel reato in relazione all'intero quan-
titativo e non ad una quota ideale,poishè ciascun partesi-|
va considerato condetentore del tutto (Sez. 1^,6 marso
1985, Bondioni, Cass. pen., 1986, p. 1183,m. 969). Alla luse di tali principi considerando che la dose giornaliera abitua-
le media di un tossicodipendente assuefatto all'uso della droga non supera notoriamente i ng 80 di eroina pura o qua-
si pura corretta e motivata sul piano logico-giuridico si rivela l'applicazione della più grave ipotesi delittuosa del-
l'art. 71 legge n° 685 del 1975 fatta dai giudici di meri-
to sia per l'episodio dei g 42,900 di eroina (attiva al 71%)
rinvenuti in possesso del RR il 26 febbraio 1982,
sia per quello dell'acquisto e della detenzione prima di ta-
le data dei quantitativi di g 10 ● di 17 di eroina prele-
rati a Palermo, cui parteciparono il Piassa e l'Abrusso. Men-
tre quest'ultimo concorse anoke,sempre secondo la chiamata di correo del Barraveschio, confortata dalla deposisione del-
lo ST ● valutata criticamente dai giudioi di merito,nel primo episodio. Siochè, essendo esclusa la configurabilità
dell'esimente dell'art. 80 legge n° 865 del 1975 dalla non modicità dei quantitativi di droga, vanno rigettati i ricor-
si del RR e dell'AB,nonchè il secondo ed il terzo motivo del ricorso del Piazsk.
Per rigettare il primo motivo è sufficiente rilevare che,
secondo l'insegnamento di questo S.C.,l'art. 185 o.p.p., 00–
me modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977,n° 534,
nel prevedere, come causa di nullità insanabile,l'akmensa del difensore nel dibattimento,ka riguardo alla mancata par-
tecipazione di esso durante tutta la fase dibattimentale come tale,non si riferisce alla temporanea assenza,la qua-
le può essere motive di nullità sole quando abbia in con-
creto determinato un'effettiva lesione del diritto di dife-
sa (Ses. 1^,10 ottobre 1980, Calluso, Giust. pen., 1982,III^,
a. 55,m. 19). Nella specie nessun pregiudizio derivò o po-
tatte derivare al diritto di difesa, già compiutamente eser-
oitato dall'avvocato Di Giovanni con le conclusioni da lui formulate all'udienza del 25 febbraio 1985 (ofr. f. 53 del
1 proc. verb. dibatt.). Nelle successive udienze -i cui rinvii non avevano bisogno di essere comunicati- presero le sonolu-
sioni i difensori degli altri imputati,alle quali l'avv. Di
Giovanni non era evidentemente interessato.
Non migliore fortuna possono avere il quarto ed il quinto motivo del ricorso del AZ. Nei cui confronti la pena- base fu determinata, con riferimento agli elementi di cui l'art. 133 c.p. e nonostante la sua "notevole capacità cri minale",nel minimo edittale e fu ridotta nel massimo per le emcesse attenuanti generiche. L'aumento per il reato con tinuato è poi giustificato dall'importansa e dalla reitera sione dei fatti di continuasione. Circa il quarto motivo va rilevato, in particolare, che non è nemmeno immaginabile,a nore dell'art. 69 •P.,pur nella sua più lata interpretasio ne ed applicazione, la comparazione fra le attenuanti generi-
che e la continuazione nel reato, che in nessun modo può se+
sere considerata una ciroostmus. Nà è consentito al giudi.
ce violare per fini equitativi, tutti da dimostrare,la log-
ge positiva.
Il ricorso del UD à inammissibile, per la novità dei motivi,non dedotti in appello,prima che infondato. Chiara-
mente distinte per il contenuto e per i tempi ed i luoghi commissi delisti sono comunque le inputazioni di cui sub e mab P) della rubrics. Per cui non ha pregio l'assunto dell'unitarietà della violazione del past factum non pu-
nibile. Le numerose condotte fungibili previste dagli artt.
71 72 1.0. si compongono, se sono commesse in numero mag-
| giore di una,in un'unità di reate, con esclusione del consor-
no di reato, soltanto quando simo contestuali ● riguardino lo stesso oggetto (Cass. Ses. 1ª,30 maggio 1984, Notaro, Cass.
.,1985,». 2124,m. 1432). . All'affermazione di responsabilità di IC CA i giudici di merito sono pervenuti considerando non solo la comunicazione telefonica intervenuta fra lui ● IZ
PE 1'11 febbraio 1982, ma anche le concordi circo-
stanziate deposisioni rese da RR AN e da Ge-
novese LO circa le dosi di eroina loro fornite dal ri-
corrente. Molteplici concordanti sono dunque gli elemen-
ti probatori in base ai quali i giudici di merito si sono convinti della responsabilità del AN. La valutazione di tali elementi, complessivamente considerati,è incensurabile in questa sede di legittimità,in quanto motivata ● BOSTIR
di visi logioo-giuridici.
I ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle apese processuali.
RR MB, AZ MA, AB CA,Giu-
dice AN ● IC CA -i oui ricorsi sono in-
fondati- vanno condannati inoltre, oiascuno, a versare alla
Cassa delle ammende una somma, che stimasi equo determinare in lire 500.000.
P. M.
Sulle conformi conclusioni del P.M.,
-537 549 0. p.P., visti gli artt. 209 - 524-
dichiara inammissibile il ricorso di IC CA per man-
cata presentazione dei motivi;
dichiara inammissibile il ricorso di Di SA MI per nericità dei motivi;
rigetta i ricorsi proposti avverso la stessa sentensa del-
la Corte d'Appello di Catania in data 3 giugno 1986 da Bar-
ravecchio MB, Piassa MA,AB CA, Giudi-
os AN IC CA;
condanna tutti i ricorrenti,in solido, al pagamento delle spe ciascuno di loro inoltre,ad secesione dise processuali
PA CA ● di Di SA IO,a vermare lire 500.000
la Cassa delle ammende.
Cosi decise in Roma, 11 20 maggio 1987
Il Consigliere estensore Il Presidente
dott. Parife Rombi dott. Vito Aliano
DREFORE DI CANCELLERIA
DE TO IO
LO Depositate in Cancellaria oggi
Roma -7 LUG. 1987 CANCELLERIA PO TO IO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
3 0.p.p.,08sendo rimasto privo dell'assistenza del difenso-
11 ricorso di AN CA è inammissibile per omessa pre-