Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1987, n. 8154
CASS
Sentenza 20 maggio 1987

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L'art. 185 cod. proc. pen., come modificato dall'art. 6 della legge 8 agosto 1977 n. 534, nel prevedere, come causa di nullità insanabile, l'assenza del difensore nel dibattimento, ha riguardo alla mancata partecipazione di esso durante tutta la fase dibattimentale e, come tale, non si riferisce alla temporanea assenza, la quale può essere motivo di nullità solo quando abbia in concreto determinato un'effettiva lesione del diritto di difesa. (nella fattispecie è stato ritenuto che qualora il difensore di un imputato abbia già formulato le sue conclusioni, la temporanea assenza di questi alle successive udienze di rinvio, in cui hanno formulato le conclusioni i difensori degli altri imputati, non sia ragione di alcuna nullità per la inesistenza di qualsiasi pregiudizio al diritto di difesa). ( V mass n 147571).*

In tema di stupefacenti, le numerose condotte fungibili previste dagli artt. 71 e 72 della legge 22 dicembre 1975 n. 685 si compongono - qualora siano commesse in numero maggiore di una - in una unità di reato, con esclusione del concorso di reato, soltanto quando siano contestuali e riguardino lo stesso oggetto. ( Conf mass n 165112).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/05/1987, n. 8154
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8154
    Data del deposito : 20 maggio 1987

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