Sentenza 26 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2001, n. 4331 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4331 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2001 |
Testo completo
? Aula 'A' OPOL ITA AND 01 REPUBBLICA ITALIAN0 4 3 3 + LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 14617/98 Dott. Francesco AMIRANTE Dott Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Cron.9265 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud. 26/01/01 Dott. Giancarlo D'AGOSTINO -Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MARIGLIANI ERASMO, DI PINTO LUCIANO, già elettivamente domiciliati in ROMA VIA G. ZANARDELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ROSSI SERGIO, e da ultimo presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato ROSSI SERGIO, giusta delega in atti;
ricorrenti
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2001 Centrale dell'Istituto, 445 presso 1'Avvocatura -1- 具 rappresentato e difeso dagli avvocati CORETTI ANTONIETTA, CORRERA FABRIZIO, giusta procura speciale atto notar BLASI LINDA di ROMA del 20.10.98, rep. N. 67248; - resistente con procura la sentenza n. 302/98 del Tribunale di avverso FROSINONE, depositata il 08/05/98 R.G.N. 91 e 260/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 26/01/01 dal Consigliere Dott. Giancarlo D'AGOSTINO; udito l'Avvocato ROSSI;
udito l'Avvocato PULLI per delega CORELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- 1 014617/98 Svolgimento del processo Con sentenza n. 190 del 2.3.1990 il Pretore di Latina rigettava l'opposizione proposta da SM IG e AN Di PI, titolari di uno studio di commercialisti, contro i decreti ingiuntivi n. 575/87 e 1067/87 con i quali era stato loro intimato di versare all'INPS rispettivamente £. 110.280.505 e £.
2.400.00 per contributi assicurativi e previdenziali omessi per il periodo 24.1.1984/30.9.1985 per quattro dipendenti e relative sanzioni amministrative. Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 358 del 27.12.1991, ritenuta la natura autonoma del rapporto intercorso tra le quattro lavoratrici e i due commercialisti, accoglieva l'appello degli opponenti e revocava i decreti ingiuntivi. D.Ag. Questa Corte, con sentenza n. 2487 del 3.3.1995, accoglieva il ricorso dell'INPS e annullava la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Frosinone. Riteneva la Corte che la sentenza del Tribunale di Latina non fosse sufficientemente motivata. Secondo il giudice di legittimità, infatti, la decisione impugnata non poteva ritenersi adeguatamente e logicamente motivata, avendo affermato la natura autonoma dei rapporto di lavoro in questione in base ad una sola non univoca circostanza (l'assenza di tutte e quattro le lavoratrici lo stesso giorno), senza considerare tutti gli altri criteri di distinzione, come la soggezione del lavoratore agli ordini del datore di lavoro, l'osservanza di un orario, l'assunzione o meno del rischio connesso con l'attività espletata. Riassunta la causa davanti al Tribunale di Frosinone, il giudice del rinvio, con sentenza n. 302 dell'8 maggio 1998, rigettava l'appello, ritenendo, sulla scorta delle prove 2 raccolte, che il rapporto di lavoro intercorso tra le quattro lavoratrici e i due commercialisti avesse natura subordinata. Avverso questa sentenza IG e Di PI hanno proposto ricorso per cassazione sostenuto da un unico motivo. L'INPS si è costituito depositando procura. Motivi della decisione Con l'unico motivo di impugnazione i ricorrenti sollevano costituzionale dell'art. 384 primoquestione di legittimità nella parte in cui obbliga il giudice di rinvio comma c.p.c. - ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla cassazione quando accoglie il ricorso per violazione о falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli - 104 e 24 Cost. Sostengono i ricorrenti che la norma, vincolando il giudice di rinvio al principio di diritto enunciato dalla cassazione anche D.Ay. nel caso in cui nel momento di decidere in sede di rinvio quel principio sia stato modificato dalla successiva giurisprudenza della Corte, verrebbe a porsi in aperto contrasto con l'art. 104 Cost., che sancisce il principio della indipendenza del giudice. Detta norma, inoltre, si porrebbe in contrasto anche con l'art. 24 Cost., in quanto l'obbligo del giudice di rinvio di conformarsi al principio enunciato dalla cassazione escluderebbe ogni possibilità per la parte di difendersi in quel grado di giudizio. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il ricorso per cassazione contenente soltanto l'espressione di un dubbio di incostituzionalità di una norma deve ritenersi ammissibile quando il dubbio, una volta risolto con la sentenza d'accoglimento del Giudice delle leggi, consenta al ricorrente di ottenere una pronuncia di merito favorevole;
per contro, il 3 ricorso per cassazione, che si limiti soltanto a proporre una questione di legittimità costituzionale e che non riproponga l'esame delle questioni di rito e di merito, ai fini della cui decisione è invocata la illegittimità costituzionale della norma, deve ritenersi inammissibile, quando dalla eventuale soluzione positiva del dubbio non possa derivare alcuna pronuncia di merito favorevole per il ricorrente (Cass. n. 10742 del 1998, Cass. n. 3055 del 1981, Cass. n. 1178 del 1973). Nel caso di specie il ricorrente si è limitato ad eccepire la incostituzionalità dell'art. 384 primo comma c.p.c., senza investire il merito della decisione del Tribunale di Frosinone. Questa Corte, con la citata sentenza n. 2487 del 1995, nel cassare con rinvio la decisione del Tribunale di Latina, aveva fissato il principio che "non può ritenersi adeguatamente e D. Ag logicamente motivata la decisione che abbia affermato la natura autonoma di un rapporto di lavoro in base alla sola circostanza che le lavoratrici si siano assentate tutte in uno stesso giorno" ed aveva invitato il giudice di rinvio a valutare tutti gli altri criteri di distinzione, come "la soggezione del lavoratore agli ordini del datore di lavoro, l'osservanza di un orario, l'assunzione o meno del rischio connesso con l'attività espletata". Il giudice di rinvio, sulla scorta delle prove raccolte, ha desunto la natura subordinata del rapporto di lavoro intercorso tra le quattro impiegate ed i due commercialisti da vari elementi indiziari, quali la circostanza che le impiegate lavoravano all'interno dello studio servendosi del materiale e delle attrezzature fornite dai commercialisti;
la mancanza di una propria sia pur minima organizzazione imprenditoriale;
l'esclusività delle prestazioni lavorative in favore dei due professionisti;
l'osservanza dell'orario di lavoro dello studio;
la retribuzione fissa mensile. Orbene, tutti questi elementi di fatto, desunti dal materiale probatorio raccolto, hanno indotto il Tribunale di Frosinone a ritenere che le lavoratrici fossero a tutti gli effetti inserite nell'organizzazione produttiva dei due professionisti. Queste conclusioni del Tribunale, fondate su una libera valutazione delle prove acquisite, non sono state oggetto di alcuna censura da parte dei ricorrenti. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso per quanto sopra detto, dato che l'eventuale accoglimento della eccezione di incostituzionalità dell'art. 384 primo comma c.p.c. da parte del giudice delle leggi sarebbe privo di rilevanza nel presente giudizio, in quanto la dichiarazione di nullità della norma non consentirebbe comunque ai ricorrenti di ottenere una pronuncia di merito favorevole. Per tutte le considerazioni sopra svolte il ricorso, dunque, deve essere dichiarato inammissibile ed i ricorrenti devono essere condannati in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione in favore dell'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna ricorrenti in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di cassazione, che liquida in lire 20.000 A oltre a 0 " S 1 I S 3 . D A 5 I T , T lire tre milioni per onorari. D R , . O A L A N A ' S L L T E L S O 3 P Così deciso in Roma il 26 gennaio 2001 E B O 7 S - P I D 8 I N - M S 1 E Il Cons. estensore Il Presidente G T N 1 O Ariz A E D S A E I E D on G T A IL CANC ERE E G N , E O E Depositato in Cancelleria O S L T R E T T I 26 MAR. 2001 S A R I I L G A D L Z E CAoggi, Z E E R R O F D IL CANCELLIERE