Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19619
CASS
Sentenza 28 maggio 2026

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  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione

    La Corte ha ritenuto che le condizioni che giustificano il permesso di necessità hanno carattere eccezionale e richiedono eventi familiari di particolare gravità, storicamente individuabili e incidenti in modo significativo sulla vicenda personale del detenuto. Nel caso di specie, la condizione del minore è stata descritta come 'ritardo mentale lieve', non configurando una grave malattia mentale. Inoltre, i rapporti con il genitore potevano essere mantenuti tramite colloqui a distanza o in presenza, escludendo la necessità del permesso di necessità e indicando i permessi premio come strumento idoneo al mantenimento dei rapporti familiari.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19619
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 19619
    Data del deposito : 28 maggio 2026

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