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Sentenza 28 maggio 2026
Sentenza 28 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/05/2026, n. 19619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19619 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX avverso l'ordinanza del 12/11/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Milano Udita la relazione svolta dal Consigliere Vincenzo Galati;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, collaboratore di giustizia, avente ad oggetto la concessione di un permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 Ord. pen. per fare visita al figlio affetto da ritardo mentale lieve e sofferente per la mancanza del padre. La motivazione ha insistito, in particolare, sulla irrilevanza, ai fini del permesso di necessità, di situazioni destinate a protrarsi nel tempo ponendosi tale evenienza in contrasto con la natura eccezionale dell’istituto. Quest’ultimo non ha natura trattamentale suscettibile di renderlo utilizzabile per il mantenimento di relazioni familiari e sociali, essendo, piuttosto, subordinato alla ricorrenza di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto. Non rientra tra le finalità dell’istituto quella di alleviare le sofferenze del minore per il Penale Sent. Sez. 1 Num. 19619 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026 distacco della figura paterna, riguardando tale profilo, semmai, i permessi premio ex art. 30- ter Ord. pen. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha promiscuamente eccepito i vizi di violazione di legge, motivazione apparente, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Il Tribunale si è limitato a condividere la motivazione del provvedimento impugnato, senza prendere in considerazione le argomentazioni sviluppate con il reclamo. La condizione di disabilità del minore non è stata adeguatamente valutata, nonostante fosse stata ampiamente illustrato il disagio psichico derivante sul padre e sul figlio in conseguenza della esecuzione dell’ordine di carcerazione. E’, dunque, integrata quella situazione eccezionale strettamente inerente alla vita familiare e personale del detenuto e a quella del figlio che giustifica la concessione del permesso di necessità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Le condizioni che possono giustificare la concessione del permesso di necessità di cui all’art. 30 Ord. pen. hanno carattere eccezionale, essendo richiesti presupposti suscettibili di essere inquadrati nell’ambito di eventi familiari di particolare gravità. Deve trattarsi di «fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievo tale da collocarsi al di fuori dell'ordinario svolgersi della vita e da incidere in modo significativo nella vicenda personale del detenuto» sulla cui condizione l’evento deve potere incidere in termini estremamente significativi. Come è stato di recente ribadito «la collocazione sistematica della disposizione all'interno dell'art. 30 ord. pen., che al comma 1 contempla il permesso in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e al comma 2 consente la concessione di "analoghi" permessi “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, conferma che l'istituto è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee alla normalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo stato detentivo. In questa cornice, il permesso di necessità non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell'afflizione derivante dall'impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti» (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, [...]). L’arresto costituisce la più recente e condivisa elaborazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sull’istituto in esame. 3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno concordemente escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di necessità per una serie di concorrenti ragioni che vedono nella mancanza del requisito della gravità della situazione dedotta una prima ragione idonea a negare la concedibilità del permesso di necessità. Si verte in tema di condizione patologica descritta come «ritardo mentale lieve» in relazione ad un minore che mantiene i rapporti con il genitore attraverso i colloqui a distanza e che non è impedito alla effettuazione dei colloqui in presenza, come riferito dallo stesso ricorrente in udienza e riportato nel provvedimento impugnato. Mancano, dunque, nella ricostruzione in fatto due essenziali requisiti per l’accesso al permesso di necessità: la gravità (nel senso inteso dalla norma in esame) della situazione dedotta e la impossibilità di mantenere il rapporto asseritamente compromesso con modalità diverse dal permesso richiesto dal detenuto. In particolare, sul primo aspetto, la documentazione sanitaria, come rilevato dal Tribunale di sorveglianza, non ha descritto la ricorrenza di una grave malattia mentale, bensì una condizione patologica connotata da un livello di gravità «lieve». Lo stesso provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente indicato nei permessi premio di cui all’art. 30 ter Ord. pen. l’istituto funzionale al mantenimento dei rapporti familiari e di precipua funzione trattamentale. Il ragionamento svolto è coerente con il principio di diritto affermato nella decisione sopra menzionata ossia che «la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l'impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto;
il requisito dell'eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie». 4. Ala luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta che ha chiesto il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 12 novembre 2025 il Tribunale di sorveglianza di Milano ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Milano ha respinto l’istanza presentata nell’interesse di XXXXXXXXXXXXX, collaboratore di giustizia, avente ad oggetto la concessione di un permesso di necessità ai sensi dell’art. 30 Ord. pen. per fare visita al figlio affetto da ritardo mentale lieve e sofferente per la mancanza del padre. La motivazione ha insistito, in particolare, sulla irrilevanza, ai fini del permesso di necessità, di situazioni destinate a protrarsi nel tempo ponendosi tale evenienza in contrasto con la natura eccezionale dell’istituto. Quest’ultimo non ha natura trattamentale suscettibile di renderlo utilizzabile per il mantenimento di relazioni familiari e sociali, essendo, piuttosto, subordinato alla ricorrenza di situazioni di particolare gravità ridondanti nella sfera personale e familiare del detenuto. Non rientra tra le finalità dell’istituto quella di alleviare le sofferenze del minore per il Penale Sent. Sez. 1 Num. 19619 Anno 2026 Presidente: BONI MONICA Relatore: GALATI VINCENZO Data Udienza: 25/03/2026 distacco della figura paterna, riguardando tale profilo, semmai, i permessi premio ex art. 30- ter Ord. pen. 2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione XXXXXXXXXXXXX, per mezzo del proprio difensore di fiducia, articolando un motivo con il quale ha promiscuamente eccepito i vizi di violazione di legge, motivazione apparente, mancante, contraddittoria e manifestamente illogica. Il Tribunale si è limitato a condividere la motivazione del provvedimento impugnato, senza prendere in considerazione le argomentazioni sviluppate con il reclamo. La condizione di disabilità del minore non è stata adeguatamente valutata, nonostante fosse stata ampiamente illustrato il disagio psichico derivante sul padre e sul figlio in conseguenza della esecuzione dell’ordine di carcerazione. E’, dunque, integrata quella situazione eccezionale strettamente inerente alla vita familiare e personale del detenuto e a quella del figlio che giustifica la concessione del permesso di necessità. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è meritevole di accoglimento. 2. Le condizioni che possono giustificare la concessione del permesso di necessità di cui all’art. 30 Ord. pen. hanno carattere eccezionale, essendo richiesti presupposti suscettibili di essere inquadrati nell’ambito di eventi familiari di particolare gravità. Deve trattarsi di «fatti storicamente individuabili, di natura familiare, dotati di un rilievo tale da collocarsi al di fuori dell'ordinario svolgersi della vita e da incidere in modo significativo nella vicenda personale del detenuto» sulla cui condizione l’evento deve potere incidere in termini estremamente significativi. Come è stato di recente ribadito «la collocazione sistematica della disposizione all'interno dell'art. 30 ord. pen., che al comma 1 contempla il permesso in caso di imminente pericolo di vita di un familiare o convivente e al comma 2 consente la concessione di "analoghi" permessi “eccezionalmente per eventi familiari di particolare gravità”, conferma che l'istituto è ancorato a situazioni di emergenza o di particolare criticità, estranee alla normalità delle relazioni familiari e tali da giustificare una temporanea deroga allo stato detentivo. In questa cornice, il permesso di necessità non si atteggia quale strumento del trattamento rieducativo, ma risponde a una finalità distinta, volta ad evitare che alla sofferenza propria della detenzione si sommi, in occasione di specifiche e gravi vicende familiari, un aggravamento non necessario dell'afflizione derivante dall'impossibilità di mantenere un contatto diretto con i congiunti» (Sez. 1, n. 10528 del 05/02/2026, [...]). L’arresto costituisce la più recente e condivisa elaborazione della giurisprudenza di questa Corte di legittimità sull’istituto in esame. 3. Nel caso di specie, i giudici di merito hanno concordemente escluso la ricorrenza dei presupposti per la concessione del permesso di necessità per una serie di concorrenti ragioni che vedono nella mancanza del requisito della gravità della situazione dedotta una prima ragione idonea a negare la concedibilità del permesso di necessità. Si verte in tema di condizione patologica descritta come «ritardo mentale lieve» in relazione ad un minore che mantiene i rapporti con il genitore attraverso i colloqui a distanza e che non è impedito alla effettuazione dei colloqui in presenza, come riferito dallo stesso ricorrente in udienza e riportato nel provvedimento impugnato. Mancano, dunque, nella ricostruzione in fatto due essenziali requisiti per l’accesso al permesso di necessità: la gravità (nel senso inteso dalla norma in esame) della situazione dedotta e la impossibilità di mantenere il rapporto asseritamente compromesso con modalità diverse dal permesso richiesto dal detenuto. In particolare, sul primo aspetto, la documentazione sanitaria, come rilevato dal Tribunale di sorveglianza, non ha descritto la ricorrenza di una grave malattia mentale, bensì una condizione patologica connotata da un livello di gravità «lieve». Lo stesso provvedimento impugnato, peraltro, ha correttamente indicato nei permessi premio di cui all’art. 30 ter Ord. pen. l’istituto funzionale al mantenimento dei rapporti familiari e di precipua funzione trattamentale. Il ragionamento svolto è coerente con il principio di diritto affermato nella decisione sopra menzionata ossia che «la nozione di «evento familiare di particolare gravità» non è ontologicamente incompatibile con una condizione patologica grave, cronica e stabilizzata del congiunto del detenuto, potendo essa consistere anche nella strutturazione progressiva di una situazione che, per la sua incidenza concreta sulle relazioni familiari e per l'impossibilità di contatti in forme ordinarie, si imponga come fatto di eccezionale rilievo nella vicenda umana del ristretto;
il requisito dell'eccezionalità opera quale limite alla frequenza della concessione del beneficio e non come preclusione assoluta alla sua reiterazione, dovendo il giudice procedere a una valutazione concreta e individualizzata della fattispecie». 4. Ala luce di quanto esposto, discende il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deve essere disposta l’omissione delle generalità e degli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 d.lgs. n. 196/03, in quanto imposto dalla legge.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 25/03/2026 3 Il Consigliere estensore Il Presidente IN CASO DI DIFFUSIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS. 196/03 E SS.MM. 4