Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11460
CASS
Sentenza 1 agosto 2002

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In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha determinato, per l'anno 1993, il trasferimento della titolarità attiva del rapporto d'imposta dallo Stato - cui in precedenza era stata, solo per quell'anno, transitoriamente attribuita dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ai comuni, ivi compreso, in particolare, il compito di provvedere ai rimborsi dell'imposta indebitamente versata per il 1993, il quale, pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), rientra nella competenza dei comuni. La sostituzione "ope legis" dei comuni allo Stato nell'esercizio di tale funzione comporta, relativamente alle cause di rimborso pendenti alla suddetta data nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il trasferimento della legittimazione passiva ai comuni medesimi - come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della legge n. 146 del 1998, adottata con il decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367 -, configurandosi un'ipotesi, seppur atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 del codice di procedura civile. Ne consegue ulteriormente, in base ai principi generali relativi a detto istituto, che il comune, ancorché - per qualsiasi ragione - sia rimasto estraneo al giudizio di merito, è titolare, al pari dell'amministrazione finanziaria, di un autonomo potere di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza a sè sfavorevole, ovvero di contraddire al ricorso proposto dalla controparte.

In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riguardo a terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'imposta nei confronti di detti enti (e, successivamente, dei loro assegnatari), quali proprietari del manufatto che insiste sul fondo (o di parti di esso); e ciò è immune da dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 53, 76 e 77 della Costituzione (v. Corte cost., sentenze n. 119 e n. 200 del 1999).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11460
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 11460
    Data del deposito : 1 agosto 2002

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