Sentenza 1 agosto 2002
Massime • 2
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 3 della legge 8 maggio 1998, n. 146, ha determinato, per l'anno 1993, il trasferimento della titolarità attiva del rapporto d'imposta dallo Stato - cui in precedenza era stata, solo per quell'anno, transitoriamente attribuita dall'art. 18 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 - ai comuni, ivi compreso, in particolare, il compito di provvedere ai rimborsi dell'imposta indebitamente versata per il 1993, il quale, pertanto, dalla data di entrata in vigore della citata legge n. 146 del 1998 (15 maggio 1998), rientra nella competenza dei comuni. La sostituzione "ope legis" dei comuni allo Stato nell'esercizio di tale funzione comporta, relativamente alle cause di rimborso pendenti alla suddetta data nei confronti dell'amministrazione finanziaria, il trasferimento della legittimazione passiva ai comuni medesimi - come si desume anche dalla disciplina attuativa del citato art. 3 della legge n. 146 del 1998, adottata con il decreto ministeriale 24 settembre 1999, n. 367 -, configurandosi un'ipotesi, seppur atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 del codice di procedura civile. Ne consegue ulteriormente, in base ai principi generali relativi a detto istituto, che il comune, ancorché - per qualsiasi ragione - sia rimasto estraneo al giudizio di merito, è titolare, al pari dell'amministrazione finanziaria, di un autonomo potere di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza a sè sfavorevole, ovvero di contraddire al ricorso proposto dalla controparte.
In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI) e con riguardo a terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'imposta nei confronti di detti enti (e, successivamente, dei loro assegnatari), quali proprietari del manufatto che insiste sul fondo (o di parti di esso); e ciò è immune da dubbi di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, 53, 76 e 77 della Costituzione (v. Corte cost., sentenze n. 119 e n. 200 del 1999).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 01/08/2002, n. 11460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11460 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 8894/2001
Dott. ENRICO PAPA - Presidente -
Dott. ANTONIO MERONE - Consigliere -
Dott. ALDO CECCHERINI - Consigliere -
Dott. SALVATORE DI PALMA - rel. Consigliere -
Dott. ACHILLE MELONCELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
IERP IST EDIL RESIDENZIALE PUBBLICA;
- intimato -
e sul 2^ ricorso n^. 01/01/5888 proposto da:
IST EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA PROV. PERUGIA GIA IERP, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio Legale GOBBI, difeso dall'avvocato ALARICO MARIANI MARINI, giusta procura a margine;
- ricorrente -
nonché contro
MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimato -
e sul 3^ ricorso n^. 01/01/6280 proposto da:
COMUNE DI PERUGIA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato GOFFREDO GOBBI, difeso dagli avvocati MARIO CARTASEGNA, ADELMO CAVALAGLIO, GAETANO ARDIZZONE, giusta procura a margine;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
nonché contro
IERP IST EDIL RESIDENZIALE PUBBLICA PROV., MINISTERO DELLE FINANZE, AGENZIA DELLE ENTRATE;
- intimati -
e sul 4^ ricorso n^. 01/01/8894 proposto da:
IST EDIL RESIDENZIALE PUBBLICA PROV. PERUGIA, in persona del Commissario Straordinario pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MARIA CRISTINA 8, presso lo studio dell'avvocato ALARICO MARIANI MARINI, che lo difende, giusta procura a margine;
- ricorrente -
nonché contro
COMUNE DI PERUGIA, MINISTERO DELLE FINANZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 509/99 della Commissione tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 20/01/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/03/02 dal Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA;
udito per il ricorrente principale, l'Avvocato GOBBI (con delega), che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il controricorrente del ricorso incidentale, l'Avvocato MARIANI, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto dei ricorsi n. 4342/01 e 6280/01;
l'accoglimento dei ricorsi n. 5888/01 e 8894/01.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con ricorso del 23 marzo 1995 alla Commissione tributaria di 1^ grado di PE, l'Istituto per l'Edilizia Residenziale Pubblica (I.E.R.P.) della Provincia di PE - premesso che aveva effettuato il versamento, per l'anno 1993, dell'i.c.i. relativa a fabbricati ad esso intestati nella misura di L. 1.775.247.000; e che, in data 14 dicembre 1993, aveva formulato istanza di rimborso dell'intera imposta versata alla Direzione regionale per le entrate dell'Umbria, senza ottenere risposta - impugnò il silenzio-rifiuto così formatosi, sostenendo di non essere soggetto passivo dell'imposta de qua, gravante invece, a suo avviso, sul proprietario degli immobili o sul titolare del diritto di usufrutto sugli stessi, insistendo nella domanda di rimborso ed eccependo la illegittimità costituzionale degli artt. 4 comma 1 lett. a) nn. 1, 2, 3 e 7 della legge n. 421 del 1992 e 1 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 per assunta violazione degli artt. 2, 3 e 53 Cost. Costituitasi, la D.r.e. per l'Umbria instò per la reiezione del ricorso.
La Commissione tributaria provinciale di PE, con sentenza n. 678/05/97 del 18 dicembre 1997, accolse il ricorso.
1.2 A seguito di appello della D.r.e. per l'Umbria, cui resistette l'I.E.R.P. di PE, la Commissione tributaria regionale di PE, con sentenza n. 509/05/99 del 15 dicembre 1999-20 gennaio 2000, respinse il gravame. In particolare la Commissione ha così, testualmente, motivato:
"Osserva la Commissione come l'asserzione fatta dalla d.r.e. circa l'essere gli I.E.R.P. degli enti pubblici svolgenti attività esclusivamente o prevalentemente commerciale appaia piuttosto apodittica posto che, a parte qualche riferimento a precedenti decisioni di Commissioni provinciali, non spende parola per spiegare quale sarebbe il tratto che caratterizzerebbe come commerciale un'attività che - per ammissione della stessa appellante - è finalizzata a provvedere case e destinarle ai cittadini meno abbienti. Ritiene la Commissione che sia invece dato palese il fatto che gli I.E.R.P. realizzano un fine sociale che è proprio dello Stato onde non possono essere considerati enti svolgenti attività commerciale se con questa espressione si intende la produzione di beni a fini di vendita a costi remunerativi. D'altro lato l'aspetto attinente l'essere gli Istituti soggetti passivi o meno dell'imposta appare rettamente motivato dalla decisione impugnata con totale chiarezza e l'assunto sostenuto è senz'altro da condividere poiché altro è la proprietà degli immobili ed altro è il diritto reale sull'area ove gli edifici sono realizzati. Poiché dai soggetti passivi dell'imposta contemplati dalla norma sono esclusi in via diretta i titolari di diritti di superficie (e la successiva innovazione legislativa è conferma dell'esclusione precedente) e poiché è pacifico che gli I.E.R.P. operano su aree concesse dai comuni con il solo diritto di superficie non può assolutamente condividersi l'assunto dell'Ufficio che vorrebbe realizzare l'imposizione tributaria".
1.3 Con nota n. 31517 del 3 marzo 2000, l'Ufficio delle entrate di PE informò l'Ufficio tributi del Comune di PE della pendenza della predetta controversia per l'eventuale esercizio, da parte Comune stesso, del diritto di intervento in giudizio ai sensi del combinato disposto degli artt. 3 della legge n. 146 del 1998 e 1 comma 3 del D.m. n. 367 del 1999.
1.4 Avverso la predetta sentenza d'appello, non notificata, il Ministro delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione, notificato all'I.E.R.P. della Provincia di PE in data 31 gennaio-2 febbraio 2001, deducendo un unico motivo di censura (ricorso n. 4342 del 2001).
Resiste, con controricorso, l'I.E.R.P. intimato, il quale ha anche proposto ricorso incidentale, notificato in data 5 marzo 2001, fondato su un motivo (ricorso n. 5888 del 2001).
Avverso la stessa sentenza anche il Comune di PE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell'I.E.R.P. di PE, notificato il 1^ marzo 2001, nonché nei confronti del Ministro delle Finanze e dell'Agenzia delle Entrate, notificato in data 5 marzo 2001, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria (ricorso n. 6280 del 2001).
Resiste, con controricorso l'I.E.R.P. intimato, il quale ha anche proposto ricorso incidentale, notificato al Comune di PE in data 5 aprile 2001, fondato su un motivo (ricorso n. 8894 del 2001). MOTIVI DELLA DECISIONE
2.1 Preliminarmente, ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 335 cod.proc.civ., deve disporsi la riunione dei ricorsi nn. 4342, 5888, 6280 e 8894 del 2001, in quanto tutti proposti contro la stessa sentenza.
2.2 Sempre in via preliminare, deve esaminarsi la questione relativa all'ammissibilità del ricorso (n. 6280 del 2001) proposto dal Comune di PE (cfr., supra, n. 1.4), il quale, pacificamente rimasto estraneo al giudizio d'appello, invoca - contrastato dall'I.E.R.P. di PE, tenuto conto, appunto, che il ricorrente non è stato parte nel giudizio a quo - la propria legitimatio (passiva) ad causam, e, quindi, quale successore per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso - ai sensi del combinato disposto degli artt. 111 cod.proc.civ., 3 della legge 8 maggio 1998 n. 146 (Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria, nonché disposizioni varie di carattere finanziario), ed 1 commi 1-3 del Decreto 24 settembre 1999 n. 367 (Regolamento recante norme in materia di i.c.i. relativa all'anno 1993, da adottare ai sensi dell'art. 3 comma 3 della legge n. 146 del 1998) - il proprio autonomo diritto a proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza impugnata. Il Collegio ritiene che il ricorso debba essere dichiarato ammissibile.
Va, immediatamente, sottolineato che l'oggetto del presente giudizio è costituito dalla sussistenza, o non, in capo all'I.E.R.P. di PE, del diritto al rimborso dell'i.c.i. dallo stesso versata per l'anno 1993 (cfr., supra, n. 1.1).
Orbene - premesso, per quanto rileva in ordine alla specifica questione esaminata, che la disciplina generale dell'imposta de qua prevede, quale suo "soggetto attivo", il comune ("L'imposta è liquidata accertata e riscossa da ciascun comune....": art. 4 comma 1 primo periodo del d.lgs. n. 504 del 1992; cfr. anche art. 4 comma 1
lett. a n. 11 della legge-delega n. 421 del 1992), il quale è anche l'unico soggetto competente a ricevere le domande di rimborso dell'imposta versata dal contribuente e ad adottare i conseguenti provvedimenti (art. 13 dello stesso decreto) - deve osservarsi che la disciplina particolare, relativa al primo anno d'imposta (1993), ha formato oggetto di una complessa vicenda normativa transitoria. L'art. 18 del d.lgs. n. 504 del 1992 (che detta, appunto, le "disposizioni transitorie") prevede(va), tra l'altro, che, "per l'Imposta.... dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, l'irrogazione delle sanzioni e degli interessi, la riscossione delle somme conseguentemente dovute sono effettuati dagli uffici dell'Amministrazione finanziaria dello Stato a norma delle disposizioni vigenti in materia di accertamento, riscossione e sanzioni agli effetti delle imposte erariali sui redditi" (comma 3 primo periodo); che "le somme riscosse per effetto di quanto disposto dal presente comma sono di spettanza dell'erario dello Stato" (comma 3 terzo periodo); e che, con decreto interministeriale (Finanze- Interno), "sono, altresì, stabilite le modalità per l'effettuazione dei rimborsi spettanti ai contribuenti" (comma 3 ultimo periodo).
Dal confronto tra la disciplina generale e quella transitoria risulta del tutto evidente il carattere derogatorio di quest'ultima, rispetto alla prima, relativamente all'imposta dovuta per l'anno 1993:
titolarità attiva del rapporto obbligatorio d'imposta e, conseguentemente, competenza a provvedere agli eventuali, relativi rimborsi sono attribuite, transitoriamente, allo Stato. Ed infatti, il primo ed il secondo grado del presente giudizio sono stati instaurati e si sono modellati, segnatamente con riguardo alle "parti" del processo legittimate ad agire ed a contraddire, proprio sulla ora richiamata disciplina (I.E.R.P. di PE e D.R.E. per l'Umbria: cfr., supra, nn.
1.1 e 1.2).
Successivamente, in pendenza del giudizio d'appello, e precisamente in data 15 maggio 1998, è entrata in vigore la legge n. 146 del 1998 (v. art. 39 comma 1), il cui art.
3 - dopo aver disposto che, "relativamente all'i.c.i. dovuta per l'anno 1993, la liquidazione e la rettifica delle dichiarazioni, l'accertamento, la riscossione anche coattiva, l'applicazione dell'e sanzioni e degli interessi sono effettuati dai comuni" ai sensi del d.lgs. n. 504 del 1992 (comma 1 primo periodo); che, "relativamente ai termini di liquidazione e accertamento continuano ad applicarsi le disposizioni previste per le imposte erariali sui redditi" (comma 1 secondo periodo); e che "le somme riscosse dal comuni per effetto del comma 1 sono di spettanza dei comuni stessi per la parte corrispondente all'aliquota eccedente il tre per mille" (comma 3 primo periodo) statuisce che "ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni medesimi, con diritto alla restituzione a carico dello Stato della parte corrispondente all'aliquota del quattro per mille" (comma 3 secondo periodo), e che, con decreti interministeriali (Finanze-Tesoro-Interno), adottati ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 1988, "sono stabiliti i termini e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma".
Al di là di ogni considerazione sulla ratio e sulla natura di tali disposizioni - in parte ripristinatoria della disciplina generale dell'imposta, in parte meramente "transitoria" rispetto agli effetti medio tempore prodottisi in seguito all'applicazione del surrichiamato art. 18 del d.lgs n. 504 del 1992 - rilevanti e chiarissimi sono, per un verso, la reviviscenza, in capo al comune, della titolarità attiva del rapporto d'imposta relativo all'anno 1993, e, per l'altro, l'abrogazione (per incompatibilità), con effetto dal 15 maggio 1998, dell'art. 18 comma 3 ultimo periodo del decreto sull'i.c.i. ad opera dell'art. 3 comma 3 secondo periodo della legge n. 146 del 1998: dalla data di entrata in vigore di quest'ultima legge, infatti, ai rimborsi dell'i.c.i. versata per l'anno 1993, spettanti ai contribuenti, indipendentemente dal momento di formazione del relativo titolo, deve provvedere (non più lo Stato, bensì) il comune (salva la particolare disciplina della ripartizione, tra Stato e comune, delle somme riscosse o rimborsate da quest'ultimo).
Ed in tale prospettiva, il regolamento interministeriale, adottato con Decreto 24 settembre 1999 n. 367, ed entrato in vigore il 6 novembre 1999 - dopo aver ribadito, nel preambolo, che, in base all'art. 3 comma 3 della legge n. 146 del 1998 "anche ai rimborsi dell'i.c.i., o maggiore i.c.i., indebitamente versata dai contribuenti debbono provvedere i comuni"; ed aver precisato, a tal fine, tra l'altro, che "il comune, per gli immobili ubicati sul suo territorio, adotta i provvedimenti di rimborso dell'i.c.i., o maggiore imposta, indebitamente corrisposta dal contribuenti per l'anno 1993" (art. 1 comma 1), e che "le istanze di rimborso già presentate si considerano comunque regolarmente prodotte e sono, a cura dell'ufficio od ente cui sono pervenute, diverse dal comune competente, trasmesse a quest'ultimo, unitamente alla relativa documentazione, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale (21 dicembre 1999), specificando contestualmente quali sono i rimborsi già disposti" (art. 1 comma 2 secondo periodo) - stabilisce, con specifico riferimento a fattispecie del tipo di quella de qua, che "delle controversie in materia di rimborso dell'i.c.i. 1993, pendenti, alla data di entrata in vigore della legge.... (n. 146 del 1998 (15 maggio 1998)), nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, il competente ufficio delle entrate dà notizia al comune interessato affinché questo possa intervenire volontariamente nel giudizio" (art. 1 comma 3 primo periodo); e che "nel caso di mancato intervento in giudizio, le sentenze definitive di condanna fanno comunque stato nei confronti del medesimo e sono trasmesse, a cura dell'ufficio delle entrate che è stato parte in giudizio, al comune competente affinché provveda a disporre il rimborso" (comma 3 secondo periodo). Relativamente a queste due ultime disposizioni regolamentari (art. 1 comma 3), anche di natura chiaramente processuale, deve osservarsi, in primo luogo, che esse, in tanto possono efficacemente rilevare nella soluzione della questione specifica, in quanto non risultino collidenti - in ragione della fonte da cui promanano (regolamento interministeriale, adottato ai sensi dell'art. 17 comma 3 della legge n. 400 del 1988, e, quindi, assoggettato ai limiti di validità
efficacia ivi previsti: cfr. anche art. 3 comma 2 delle disposizioni sulla legge in generale, premesse al cod.civ.) - con le fonti primarie applicabili nella fattispecie (art. 3 della legge n. 146 del 1998 e, soprattutto, art. 111 cod.proc.civ.); e, in secondo luogo,
che appare del tutto priva di rilevanza la circostanza che la D.R.E. per l'Umbria abbia tardivamente (per mera ipotesi, non essendo previsto alcun termine) effettuato la denuntiatio litis, imposta dall'art. 1 comma 3 primo periodo del regolamento, al Comune di PE (infatti, la "denunzia" è stata effettuata nel marzo del 2000, ad avvenuta pubblicazione della sentenza impugnata, ancorché l'entrata in vigore del regolamento, avvenuta in data 6 novembre 1999, consentisse al predetto Ufficio tributario di comunicarla in tempo utile al Comune per l'eventuale esercizio, da parte dello stesso, del diritto di intervenire nel giudizio d'appello, conclusosi con l'udienza di discussione del 15 dicembre 1999: cfr., supra. nn.
1.2 e 1.3): e ciò, sia perché l'eventuale, concreta violazione della norma regolamentare - formalmente inidonea, per le ragioni dianzi esposte, ad implicare una nullità del procedimento d'appello - sarebbe soltanto astrattamente idonea ad incidere sui rapporti tra Ufficio tributario e Comune;
sia perché, comunque, la (in ipotesi) tardiva denuncia per la partecipazione di quest'ultimo al giudizio d'appello, è certamente irrilevante rispetto alla questione dell'ammissibilità del ricorso per cassazione proposto dal Comune medesimo.
Tanto premesso, è noto che questa Corte, con orientamenti costanti, integralmente condivisi dal Collegio, ha affermato i principi:
- secondo cui, esclusa la possibilità di un intervento di terzo nel giudizio di cassazione, la legittimazione al ricorso di legittimità, da parte di un soggetto rimasto estraneo al processo, è ravvisabile soltanto a condizione di poter identificare nel terzo un successore a titolo universale o particolare nel diritto controverso (cfr., e pluribus, sentt. nn. 2897 del 1973, a s.u., 9227 del 1995, 7627 del 1997, 4119 del 2001);
- secondo cui, ai sensi dell'art. 111 comma 4 cod.proc.civ., il successore a titolo particolare nel diritto controverso è titolare di un autonomo potere di proporre ricorso per cassazione, ovvero di resistere al ricorso proposto da altri, avverso la sentenza pronunciata nei confronti del suo dante causa, anche se non sia intervenuto, ne' sia stato chiamato, nel giudizio di merito, ed anche se l'intervento o la chiamata in causa siano stati impediti dal fatto che la successione si è verificata durante il termine per ricorrere o controricorrere (cfr., e pluribus, sentt. nn. 259 del 1963 e 1412 del 1966, ambedue a s.u.; 1052 del 1967, 583 del 1972, 1848 del 19782, 3931 del 1983, 320 del 1988, 2459 del 1990, 12276 del 1991, 713 del 1995, 4742 del 1998, 649 e 6503 del 2000, 2889 del 2002);
- secondo cui, in caso di successione a titolo particolare nel diritto controverso in corso di causa, il successore non assume la qualità di "parte processuale", se non quando sia stato chiamato o sia intervenuto nel giudizio o abbia proposto impugnazione avverso la sentenza pronunziata tra il terzo ed il suo dante causa, potendo il processo proseguire tra le parti originarie ed assumendo l'alienante, fino a quando non venga formalmente estromesso dal giudizio, la qualità di "sostituto processuale" del successore a titolo particolare e di litisconsorte necessario di quest'ultimo (cfr., e pluribus, sentt. nn. 238 del 1966, 2359 del 1967, 380 del 1968, 3403 del 1973, 1910 del 1977, 4024 del 1996, 1321 del 2000);
- e secondo cui, ai sensi dell'art. 111 comma 3 cod.proc.civ., l'intervento in causa del successore a titolo particolare nel diritto controverso pone l'interventore, quale titolare effettivo del suddetto diritto, nella stessa posizione del suo dante causa e, pertanto, non è qualificabile come intervento adesivo dipendente (cfr., in particolare, sent. n. 5131 del 1985); a tal ultimo proposito, non è inutile rammentare che la Corte costituzionale (cfr. sent. n. 455 del 1997, n. 2 del Considerato in diritto) - nel dichiarare non fondata, con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 105 comma 2 cod.proc.civ., che, nella interpretazione consolidata della giurisprudenza, non riconosce all'interventore adesivo dipendente il potere di autonoma impugnazione della sentenza per la tutela del proprio interesse - ha affermato che "se la parte assume effettivamente la veste di interventore adesivo dipendente, scegliendo di partecipare al processo in posizione subordinata a quella dell'adiuvato e di espletare un'attività accessoria, non può dolersi del mancato riconoscimento di poteri non esercitati dall'adiuvato, mentre qualora la parte, pur dichiarando di intervenire adesivamente, deduca però una autonoma pretesa di diritto, non può non riconoscersi ad essa un potere di impugnazione, affatto indipendente da quello delle altre parti".
Tali principi sono stati sovente applicati da questa Corte anche nella specifica materia tributaria ed in casi analoghi alla presente fattispecie: e così, ad es., si è affermato (cfr. sentt. nn. 2564 del 1976, 1229 del 1977, 3137 del 1978, 155 del 1979, 4175 del 1979) che, in tema di imposte di consumo, l'art. 2 del d.P.R. n. 649 del 1972 - il quale stabilisce il subentro ope legis del comune nelle controversie in corso alla data del 1^ gennaio 1973, non determina l'automatica interruzione dei processi promossi dalla, o nei confronti della, società appaltatrice della riscossione delle imposte, che si sia costituita in giudizio, ma configura un'ipotesi atipica di successione a titolo particolare nel diritto controverso;
e, più in generale, che anche nel processo tributario vige il principio, secondo cui, nelle fasi di gravame, il giudizio deve svolgersi ad istanza, e nei confronti, dei soggetti che hanno partecipato a quello di primo grado, salve le ipotesi di successione nel processo a titolo universale o a titolo particolare (cfr., ad es., sentt. nn. 2652 del 1984, 8149 del 1987, 379 del 1998). Alla luce di tali principi - e tenuto conto, come già detto, che l'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento della sussistenza, o non, in capo all'I.E.R.P. di PE, del diritto al rimborso dell'i.c.i. dallo stesso versata per l'anno 1993 - occorre verificare se, sulla base di quanto specificamente disposto dall'art. 3 comma 3 secondo periodo della legge n. 146 del 1998 ("ai rimborsi spettanti ai contribuenti provvedono i comuni....") e dall'art. 1 commi 1-3 del Decreto n. 367 del 1999, il trasferimento, legislativamente determinato, dallo Stato al comune della funzione di provvedere ai rimborsi dell'i.c.i., indebitamente versata dai contribuenti per l'anno 1993, integri un'ipotesi qualificabile o, quantomeno, assimilabile alla fattispecie di successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, prefigurata dall'art. 111 cod.proc.civ. La risposta affermativa si impone per le considerazioni che seguono. La controversia di rimborso d'imposta - il cui oggetto, come noto, è costituito, normalmente, dall'accertamento della spettanza, o non, del rimborso richiesto dal contribuente in ragione di errore materiale, duplicazione o inesistenza, totale o parziale, dell'obbligazione tributaria (cfr. artt. 37 comma 1 e 38 comma 1 del d.P.R. n. 602 del 1973 e succ. mod.; nonché artt. 19 comma 1 lett. g e 21 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992) - implica, come sue "parti", legittimate ad agire ed a contraddire nel relativo giudizio, da un lato, quale attore sostanziale, il soggetto che domanda il rimborso, e, dall'altro, quale convenuto sostanziale, l'ufficio o ente dell'Amministrazione finanziaria, individuato da specifiche disposizioni di legge, al quale è attribuita la funzione di provvedere sulla domanda di rimborso.
Nella complessa vicenda normativa dianzi delineata afferente ai rimborsi dell'i.c.i. versata per il 1993 il legislatore del 1998 ha evidentemente sostituito (ripristinando la disciplina generale, di cui all'art. 13 del decreto istitutivo dell'imposta), quale soggetto competente a provvedervi a far data dal 15 maggio 1998 (art. 3 comma 3 secondo periodo della legge n. 146 del 1998) allo Stato il comune.
Siffatto, pieno trasferimento delle funzioni di provvedere sulla domanda di rimborso (si pensi alla disciplina della doverosa trasmissione delle domande di rimborso, già presentate, da parte degli uffici tributari ai competenti comuni: cfr. art. 1 comma 2 secondo periodo del Decreto n. 367 del 1999) e, comunque, ai rimborsi fondati su titolo definitivo ha determinato, con ogni evidenza, la conseguenza che, per le instaurande, eventuali controversie di rimborso, processualmente legittimato a contraddire alla relativa domanda fosse, non più lo Stato, bensì il comune.
Per altro verso, relativamente alle liti pendenti alla data del 15 maggio 1998 nei confronti dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, sul piano della integrabilità di tale fattispecie in quelle prefigurate dall'art. 111 cod.proc.civ. - di successione nel processo per trasferimento del diritto controverso a titolo particolare per atto tra vivi - se per "diritto controverso" deve intendersi il diritto sostanziale dedotto in giudizio, vale a dire la situazione legittimante ad agirvi o a contraddirvi, non può esservi dubbio che, con l'operata sostituzione, ope legis, Stato-comune, la legittimazione passiva nella causa di rimborso pendente si è trasferita dal primo al secondo. Che questa fosse, in ogni caso, l'intenzione del legislatore del 1998 - e tale rilievo appare decisivo - si desume proprio dalla disciplina attuativa, contenuta nel Decreto n. 367 del 1999: e cioè, sia della doverosa denuntiatio litis, da parte dell'ufficio tributario "parte" processuale, al comune nelle controversie pendenti, al fine di consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di intervenirvi, sia, in ogni caso, dell'efficacia del giudicato di condanna al rimborso, formatosi inter alios (Stato-contribuente), nei confronti del comune;
infatti, tali disposizioni regolamentari - a prescindere dalle perplessità, dianzi formulate, circa l'idoneità della fonte adottata a disciplinare la materia processuale - alludono, comunque, e senza derogarvi, alla disciplina dettata dall'art. 111 commi 3 e 4 cod.proc.civ.
Ed allora, se la presente fattispecie integra un'ipotesi, seppure atipica, di successione a titolo particolare nel diritto controverso;
e se ad essa è applicabile la disciplina dettata dall'art. 111 cod.proc.civ. - laddove, in particolare, al comma 4, dispone, tra l'altro, che "la sentenza pronunciata contro questi ultimi (alienante o successore universale) spiega sempre i suoi effetti anche contro il (rectius: nei confronti del) successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui" - ne segue l'applicabilità di tutti i principi elaborati da questa Corte, dianzi ricordati e ribaditi, anche in tema di titolarità, in capo al successore a titolo particolare nel diritto controverso rimasto estraneo al giudizio di merito, di un distinto ed autonomo potere, rispetto a quello del suo dante causa, di proporre ricorso per cassazione avverso la sentenza a sè sfavorevole, ovvero di contraddire al ricorso per cassazione proposto dalla controparte.
In conclusione, nell'ipotesi, quale quella di specie, di controversia - pendente alla data del 15 maggio 1998, intercorsa tra Stato e contribuente ed avente ad oggetto il rimborso dell'i.c.i. versata per il 1993 - cui il competente comune sia, per qualsiasi ragione, rimasto estraneo nei gradi di merito, il comune stesso è titolare, al pari dell'Amministrazione finanziaria dello Stato, di un autonomo potere di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza a sè sfavorevole, ovvero di contraddire, al pari dell'Amministrazione medesima, al ricorso proposto dalla controparte;
sicché, allorquando, come nella specie, il ricorso per cassazione contro la stessa sentenza sia stato proposto sia dal Ministro delle Finanze, sia dal competente comune, i ricorsi stessi debbono essere qualificati entrambi come "principali" e, come tali, trattati e decisi.
2.3 Con l'unico motivo, formulato nei ricorsi incidentali (nn. 5888 e 8894 del 2001) proposti dall'I.E.R.P. di PE (con cui si deduce:
"Violazione e falsa applicazione degli artt. 324 c.p.c. e 2909 c.c. e dei principi in tema di elementi costitutivi della cosa giudicata in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.") - i quali, avuto riguardo alla questione preliminare che pongono, devono essere esaminati prima del motivo dei ricorsi principali proposti dal Ministro delle Finanze e dal Comune di PE (nn. 4342 e 6280 del 2001) - l'Istituto ricorrente eccepisce la formazione del "giudicato interno" sulla sentenza della Commissione tributaria provinciale di PE n. 678/05/97 del 18 dicembre 1997 (cfr., supra, n. 1.1), sostenendo che - mentre tale pronuncia sarebbe fondata su due autonome rationes decidendi ("la prima concernente la natura non commerciale dell'attività degli IERP, la seconda concernente l'esenzione dal tributo in ragione della titolarità del solo diritto di superficie concesso da Comuni esenti dall'ICI e quindi privi di diritto di rivalsa sul superficiario": cfr. Ricorso, pag. 5) - l'appello proposto dalla Direzione Regionale delle Entrate per l'Umbria sarebbe "tuttavia esclusivamente fondato sulla natura di ente commerciale dello IERP e quindi sulla titolarità da parte dello stesso di un reddito d'impresa" (ibidem); sicché, essendo ciascuna delle due predette rationes autonomamente idonea a sorreggere la sentenza di primo grado, la omessa impugnazione, da parte dell'Ufficio, anche della seconda avrebbe determinato il passaggio in giudicato della sentenza stessa, rimasta fondata sulla base della ratio non impugnata.
L'eccezione è priva di fondamento.
È ben vero che la sentenza di primo grado, favorevole all'Istituto contribuente, si fonda su due distinte ed autonome rationes decidendi, ciascuna della quali idonea a sorreggerla: e cioè, sulla duplice affermazione, secondo cui gli istituti per l'edilizia residenziale pubblica sono oggettivamente esenti dall'i.c.i. ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett. i) del d.lgs. n. 504 del 1992, e, secondo cui i medesimi istituti, in quanto titolari del solo diritto di superficie sull'area edificabile, sono soggettivamente esclusi dall'applicazione dell'imposta dovuta per l'anno 1993, ai sensi dell'originaria formulazione dell'art.3 comma 1 del decreto istitutivo dell'imposta; ma è anche vero che l'appello della D.R.E. per l'Umbria, depositato in data 27 gennaio 1999, investe ambedue le predette rationes: infatti, posto che l'impugnazione della prima è riconosciuta dallo stesso Istituto, è sufficiente rilevare che il predetto Ufficio tributario, dopo aver criticato la tesi dell'esenzione oggettiva dall'i.c.i., con inequivoco riferimento alla seconda ratio, ha testualmente affermato che "la sentenza impugnata appare viziata, inoltre, nella parte in cui gli IERP non sono considerati soggetti passivi dell'imposta in questione" (è evidente il richiamo alla disciplina dettata dall'art. 3 comma 1 del d.lgs. n. 504 del 1992), precisando, altresì, che "a norma dell'art. 61 secondo comma della legge 22.10.1971 n. 865 'gli alloggi realizzati nell'ambito dei programmi di edilizia residenziale pubblica sono di proprieta' degli Istituti autonomi delle case popolarì (ora IERP)", che, secondo tale norma, "gli alloggi costruiti con il finanziamento dello Stato sono assegnati in proprietà degli Istituti che, pertanto, sono titolari del patrimonio da essi gestito", e che "gli IERP, pertanto, non godono di alcuna esenzione dall'ICI di carattere soggettivo".
2.4 Con l'unico motivo, formulato nel ricorso principale del Ministro delle Finanze (n. 4342 del 2001, con il quale si deduce: "Violazione e falsa applicazione artt.3 e 78 D.Lg.vo 504/92 - art. 3 comma 55 L. 662/96 - art. 61 L. 865/71. Omessa insufficiente e contraddittoria motivazione circa punto decisivo della controversia - art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c."), il Ministro ricorrente critica la sentenza impugnata, sostenendo la tesi della soggettività passiva, ai fini dell'applicazione dell'i.c.i., dell'I.E.R.P. per la Provincia di PE.
Con l'unico motivo, formulato nel ricorso principale del Comune di PE (n. 6280 del 2001, con il quale si deduce: "Violazione e falsa applicazione degli artt.1, 2 e 3, 2^ comma, 4, 1^ comma e 7 del D.Lgvo 504/1992 in relazione all'art. 952 c.c.") critica la sentenza impugnata, sostenendo tesi analoghe a quelle argomentate dal Ministro delle finanze.
Entrambi i ricorsi meritano accoglimento.
Questa Corte (cfr. sent. n. 10137 del 2000 ed altre successive conformi) ha affermato il principio, integralmente condiviso dal Collegio, secondo cui, in tema di i.c.i. e con riguardo al terreno comunale concesso in superficie a favore di un istituto o di una cooperativa edilizia per la costruzione di alloggi economici e popolari, l'edificazione del fabbricato rende applicabile l'imposta nei confronti di detti enti (e, successivamente, dei loro assegnatari), quali proprietari del manufatto che insiste sul fondo (o su parti di esso). Deve tenersi conto, poi, che la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile, perché coinvolgente scelte non irragionevoli di politica fiscale attribuite al legislatore, la questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 2 e 3 Cost., degli artt. 1, 6 e 7 del d.lgs. n. 504 del 1992 e dell'art. 4 comma 1 lett. a) nn.1, 2, 3, 6 e 7 della legge n. 421 del 1992, nella parte in cui non prevedono l'esenzione dall'i.c.i., o, quantomeno, una disciplina differenziata per quelli di proprietà degli i.a.c.p. (sent. n. 113 del 1996), e non fondata la medesima questione, sollevata con riferimento anche all'art. 53 Cost. (sent. n. 119 del 1999); ed ha dichiarato non fondata, con riferimento agli artt. 76 e 77 Cost., in relazione all'art. 4 comma 1 lett. a) della legge n. 421 del 1992, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 2 del d.lgs. n. 504 del 1992 - laddove, disponendo che per gli immobili concessi in superficie soggetto passivo dell'imposta è il concedente (del diritto di superficie) e non il proprietario superficiario della costruzione, violerebbe il criterio direttivo della legge di delegazione, che impone l'assoggettamento all'i.c.i. del proprietario dei fabbricati - affermando, secondo una lettura della norma impugnata conforme al predetto criterio direttivo, "l'assoggettabilità all'ICI del proprietario superficiario del fabbricato" (cfr. sent. n. 200 del 1999 e ord. n. 331 del 2000). Sicché, il conforme orientamento assunto da questa Corte e qui ribadito (in assenza di argomenti contrari nuovi o diversi, rispetto a quelli già esaminati) deve ritenersi immune anche dai dubbi di incostituzionalità adombrati dall'Istituto controricorrente.
2.5 La sentenza impugnata - che si fonda su principio di diritto opposto a quello in questa sede ribadito - deve essere, pertanto, annullata.
La relativa causa, peraltro - non essendo, all'evidenza necessari ulteriori accertamenti di fatto (si tratta, infatti, di domanda di rimborso di imposta già versata dall'I.E.R.P. di PE per l'anno 1993: cfr., supra, n. 1.1) - può essere decisa nel merito, secondo il combinato disposto degli artt. 62 comma 2 del d.lgs. n. 546 del 1992 e 384 comma 1 secondo periodo cod.proc.civ., nel senso della reiezione del ricorso introduttivo del presente giudizio, proposto dall'I.E.R.P. per la Provincia di PE dinanzi alla Commissione tributaria di 1^ grado di PE in data 23 marzo 1995. 2.6 La sostanziale novità di tutte le questioni trattate integra giusto motivo per dichiarare compensate per intero, tra tutte le parti, le spese della presente fase e dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi nn. 4342, 5888, 6280 e 8894 del 2001. Accoglie quelli principali (nn. 4342 e 6280 del 2001) e rigetta quelli incidentali (nn. 5888 e 8894 del 2001). Cassa la sentenza impugnata e, decidendo la causa nel merito, respinge il ricorso introduttivo del presente giudizio. Compensa le spese della presente fase e dell'intero giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Tributaria, il 21 marzo 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 agosto 2002