Sentenza 26 aprile 2005
Massime • 1
Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, previsto nel procedimento davanti al giudice di pace e applicabile anche da giudici diversi in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 63 comma primo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è necessario che il giudice, qualora sia già stata esercitata l'azione penale, accerti in concreto che l'imputato e la persona offesa non si oppongano, anche a mezzo di interpello. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto pronunciandosi sulla richiesta di decreto penale avanzata dal P.M. e la Corte ha annullato la sentenza ritenendo che in questo modo alla persona offesa era stato precluso ogni spazio partecipativo idoneo a consentirle l'esercizio, sia pure implicito, del diritto di opporsi alla definizione alternativa ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, non potendo tale volontà essere desunta dal mero dato storico della mancanza in atti di una formale opposizione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2005, n. 16310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16310 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 26/04/2005
Dott. CHIEFFI Severo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 514
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 045230/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE DI APPELLO DI TRIESTE;
nei confronti di:
LO PA N. IL 25/11/1959;
avverso SENTENZA del 27/04/2000 GIP TRIBUNALE di UDINE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Elisabetta Cesqui, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1.- Con sentenza del 9/10/2004 il G.i.p. del Tribunale di Udine, pronunciando sulla richiesta del P.M. di decreto penale di condanna a carico di OZ LO per i reati di cui agli artt. 660 e 594 c.p., dichiarava non luogo a procedere ex art. 129 in ordine alla contravvenzione perché prescritta e in ordine al delitto "per la particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. n. 274/2000", in considerazione della natura e dell'epoca dell'episodio
(alcune telefonate ingiuriose ad una collega di lavoro risalenti al 1999), dell'esiguità del danno per la persona offesa e, per contro, del pregiudizio di una condanna per la vita di relazione e familiare dell'imputato, dell'assenza infine di una formale opposizione della persona offesa alla definizione del procedimento.
Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il P.G. presso la Corte d'appello di Trieste, denunziando l'erronea applicazione dell'art. 34 d.lgs. n. 274 del 2000 sul rilievo che non sussistevano i presupposti della particolare tenuità del fatto e, in particolare, non risultava in atti, oltre l'originaria querela, alcuna manifestazione di volontà, neppure tacita, della persona offesa dalla quale potesse presumersi un atteggiamento non oppositivo.
2.- Il ricorso del P.G. è fondato.
Nel procedimento davanti al giudice di pace, l'operatività dell'istituto della improcedibilità "nei casi di particolare tenuità del fatto", ai sensi dell'art. 34, commi 1 e 3, d.lgs. n. 274 del 2000 (applicabile anche da giudici "diversi", come nella specie, giusta la disposizione transitoria di cui all'art. 63.1 d.lgs. cit.), è tra l'altro subordinata, quando sia stata esercitata l'azione penale, alla mancata opposizione sia dell'imputato che della persona offesa. La volontà di non opporsi va verificata in concreto dal giudice di merito, oltre che a mezzo di interpello o di spontanea dichiarazione degli interessati, anche per fatti univoci e concludenti purché sicuramente sintomatici (Cass., Sez. 5^, 3/3/2004, P.M. in proc. Frascari, rv. 229860), e deve costituire oggetto di argomentata e logica giustificazione a sostegno della sentenza di improcedibilità, che anche per tale profilo è sindacabile in sede di controllo di legittimità.
Orbene, pure a prescindere da ogni rilievo critico circa la sussistenza, nel caso specifico, dei requisiti sostanziali della suddetta causa di esclusione della procedibilità (palesandosi la motivazione sul punto insufficiente e per più versi logicamente incongrua) e in ordine all'assenza di ogni riferimento all'analoga manifestazione di volontà dell'imputato, ritiene il Collegio che non possa certamente attribuirsi valenza univoca e sintomatica della esclusione di una volontà oppositiva della persona offesa al dato storico costituito dalla mera circostanza che "non risulta in atti alcuna formale opposizione", laddove alla stessa persona offesa - la quale aveva anzi proposto querela per il reato continuato di ingiuria - non era stato ancora assicurato, nel giudizio, un qualsiasi momento di partecipazione idoneo a rilevarne il relativo, effettivo, interesse a vedere affermata l'ingiustizia dell'offesa sofferta. Avendo il P.M. scelto di attivare, sulla base dell'atto di querela, lo speciale procedimento per decreto, l'immediata decisione del G.i.p., reiettiva della richiesta di decreto penale di condanna e di proscioglimento dell'imputato ex artt. 129 c.p.p. e 34 d.lgs. n. 274/2000, ha infatti precluso in radice alla persona offesa ogni spazio dialettico e partecipativo, idoneo a consentirle l'esercizio, pure implicito o per fatto concludente, del diritto di opporsi alla definizione alternativa del procedimento.
Dall'accertata violazione della legge processuale consegue l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio allo stesso G.i.p. del Tribunale di Udine perché, nel deliberare nuovamente sulla richiesta del P.M. di decreto penale di condanna nei confronti dell'imputato, si uniformi al principio di diritto suenunciato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo esame al G.i.p. del Tribunale di Udine.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 26 aprile 2005. Depositato in Cancelleria il 29 aprile 2005