Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2005, n. 16310
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Sentenza 26 aprile 2005

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Ai fini dell'operatività dell'istituto dell'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto, previsto nel procedimento davanti al giudice di pace e applicabile anche da giudici diversi in virtù della disposizione transitoria di cui all'art. 63 comma primo D.Lgs. 28 agosto 2000, n. 274, è necessario che il giudice, qualora sia già stata esercitata l'azione penale, accerti in concreto che l'imputato e la persona offesa non si oppongano, anche a mezzo di interpello. (Nella specie il giudice di merito aveva dichiarato l'improcedibilità per la particolare tenuità del fatto pronunciandosi sulla richiesta di decreto penale avanzata dal P.M. e la Corte ha annullato la sentenza ritenendo che in questo modo alla persona offesa era stato precluso ogni spazio partecipativo idoneo a consentirle l'esercizio, sia pure implicito, del diritto di opporsi alla definizione alternativa ex art. 34 D.Lgs. 274/2000, non potendo tale volontà essere desunta dal mero dato storico della mancanza in atti di una formale opposizione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 26/04/2005, n. 16310
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16310
    Data del deposito : 26 aprile 2005

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