Sentenza 30 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/05/2001, n. 7339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7339 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2001 |
Testo completo
O T 0 A 1 T . 1 S 1 OGGETTO: Espulsione dello straniero O . L T - Ricorso - Pronuncia di incompetenza L . R Aula E - Impugnazione con ricorso per cassa- D A A zione - Conversione in regolamento di 8 E O competenza: limiti. -9 N IC O 3 I R - BLICA ITALIANAICA S A 6 L C U L P A E S E E D IN NOME DEL POPOLO ITALIANO S : CONTE S PR7339 0 E IA P 4 R S . E L 0 T A co A M SEZIONE PRIMA CIVILE composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 6832/00. Presidente Dott. Alfredo ROCCHI Dott. Ugo VITRONE Cons. Relatore 16992 Dott. Giovanni Cron. VERUCCI Consigliere Dott. Francesco FELICETTI Consigliere Rep. Ud. 20.4.01. FORTE Consigliere Dott. Fabrizio ha pronunciato la seguente: SEN TENZA sul ricorso proposto da: OS EN, elettivamente domiciliato in Roma, Via Donna Olimpia, n. 6, presso l'avv. Miche- le Petrella, che lo rappresenta e difende per procu ra a margine del ricorso;
ricorrente
contro
DELL'INTERNO, in persona del mini- MINISTERO stro in carica, e PREFETTO DI RIETI, elettivamente domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rap presenta e difende per legge;
controricorrenti 1074 2001 -avverso la sentenza della Tribunale di Roma Uffi- cio del Giudice Tutelare pubblicata il 18 marzo 2000. udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 aprile 2001 dal Relatore Cons. Ugo VITRONE;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procu- ratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA, che ha con- cluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il giorno 8 marzo 2000 AN AN conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma il Prefetto di Rieti impugnando il decreto del 25 febbraio 2000, notificato in pari data, con il quale era stata disposta la sua espul- sione dal territorio nazionale. Con sentenza del 17-18 marzo 2000 il tribunale dichiarava la propria incompetenza per territorio, indicando quale giudice competente il Tribunale di Rieti in qualità di giudice unico in base alla con- siderazione che ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, l'impugnazione avverso il prov dimento di espulsione andava proposta davanti al pretore del luogo in cui aveva sede l'autorità che aveva disposto l'espulsione. Contro la sentenza ricorre per cassazione Me- nan AN con due motivi. Resistono con controricorso il Ministero del- l'Interno e il Prefetto di Rieti. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorrente lamenta con il primo motivo il vizio di omessa motivazione su un punto decisivo della controversia dolendosi che la sentenza impu- gnata non abbia esaminato l'eccezione di nullità ra dicale del decreto di espulsione per difetto di sot toscrizione del prefetto;
eccepisce con il secondo motivo l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, per contrasto con gli artt. 2, 3, 10, 24 e 25 Cost., nonché l'omessa motivazione su un altri punti decisivi della con- troversia, e sostiene che la norma secondo cui l'op posizione contro il decreto di espulsione si propo- ne dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede l'au torità che ha disposto l'espulsione e non più dinan zi al giudice del luogo di residenza o di dimora dello straniero come previsto dall'art. 13 co. 9° del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, violerebbe tutta una serie di garanzie costituzionali;
denuncia, i- noltre, l'omessa motivazione in ordine alle ulterio 3 ri eccezioni con le quali era stata dedotta di nul- lità del decreto di espulsione per la mancata tradu zione del provvedimento nella lingua del ricorrente e per la assenza di qualsiasi informazione circa il tempo e il luogo dell'eventuale impugnazione. Chie- de quindi che venga sollevata la dedotta questione di costituzionalità e sia cassata senza rinvio la sentenza impugnata con il conseguente annullamento del provvedimento di espulsione. Il ricorso è inammissibile in quanto, com'è no contro le sentenze che pronunciano sulla sola to, senza decidere il merito della causa,competenza, l'unica impugnazione ammissibile è il regolamento di competenza. Tale principio ha carattere generale ed opera nei confronti di qualsiasi sentenza, di primo o di secondo grado, o anche - come nella spe- cie - di unico grado. E' bensì vero che nell'ordinamento processuale opera il principio della conversione del ricorso or dinario per cassazione, proposto avverso sentenza che abbia pronunciato solo sulla competenza, in ri- corso per regolamento necessario di competenza, ma ciò presuppone che il ricorso effettivamente propo- sto abbia i requisiti formali e sostanziali di quel lo in cui dovrebbe convertirsi con riguardo non so- lo al rispetto del termine perentorio di cui al- l'art. 47, co. 2° cod. proc. civ., ma anche al con- tenuto del mezzo utilizzato, nel senso che esso de- ve dimostrare inequivocabilmente la volontà della parte di impugnare la statuizione relativa alla com petenza non potendo, diversamente, operarsi la so- stituzione di una diversa impugnazione a quell'uni- CO mezzo che la parte aveva a sua disposizione (Cass. 20 febbraio 1991, n. 1776). Nella specie il ricorrente non ha proposto al- cuna censura che investa la competenza del giudice adito, ma si è limitato a sollevare la questione di costituzionalità della norma sopravvenuta, conte- stando la legittimità dei criteri di competenza ter ritoriali introdotti dal D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 113, a modifica di quelli originariamente stabili- ti, e si duole che la sentenza impugnata non abbia pronunciato in ordine alla dedotta nullità del de- creto di espulsione per mancanza di sottoscrizione del prefetto, omessa traduzione nella lingua del l'espulso e mancata indicazione delle modalità di impugnazione, come prescritto dalla legge, e chiede la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata e l'annullamento del provvedimento di espulsione con pronunzia nel merito. L'esposizione che precede mostra chiaramente che il ricorrente non contesta la competenza terri- toriale del giudice adito, ma si duole che questi non abbia esaminato il merito dell'opposizione da lui proposta, invocando da parte del giudice di le- gittimità non già l'esercizio della potestà regola- trice in materia di competenza la quale si porreb be solo all'esito della dichiarazione di incostitu- zionalità della disciplina sopravvenuta - e solle- cita l'esercizio dei poteri ad essa conferiti dal- l'art. 384 cod. proc. civ. nel testo novellato dal- l'art. 66 della legge 26 novembre 1990, n. 353. E, poiché il ricorso in esame esorbita dall'am bito del mero regolamento necessario di competenza, esso dev'essere dichiarato inammissibile senza alcu na possibilità di conversione. Il rilievo d'ufficio dell'inammissibilità del ricorso costituisce giusta causa di compensazione delle spese giudiziali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dispone la compensazione totale delle spese giudi- ziali. Così deciso in Roma, il 20 aprile 2001, Mgs Withou IL CONSIGLIERE EST. IL 6 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Prima Sezione Civile Cancelleria MAG. 2001 in Depositato IL CANCELLIERE 30 IL CANCELLIERE Luisa Passinetti I 0 O R 1 T E . I A 1 T N 1 S A . R T O T L S R L A E E N D 8 O I 9 O - S C L 3 I - U R 6 P A S L C E E : A D A I E R 0 S E 4 E T P A . S L M