Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/10/2025, n. 33206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33206 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
33206-23
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
TE RA NI ER IA RU
- Presidente-
Relatore -
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ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE VO LF nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 835/2025 CC- 23/09/2025 R.G.N. 14454/2025 Motivazione Semplificata
avverso la sentenza del 03/10/2024 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMA
udita la relazione svolta dal Consigliere IA RU;
lette/sentite le conclusioni del PG SABRINA PASSAFIUME Il Procuratore Generale conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore
E' presente per l'avvocato DELLA MONICA GIUSEPPE del foro di SALERNO, difensore di DE VO LF, il sostituto processuale per delega orale, avvocato BELLUCCI AGOSTINO del foro di VALLO DELLA LUCANIA. L'avvocato presente dopo aver illustrato ampiamente i motivi di ricorso, insistendo nell'accoglimento chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
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RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza emessa in data 3/10/2024 (n. 39652/24; 18145/24 R.G.N.), la Terza Sezione della Corte di Cassazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da De VI SO avverso la pronuncia resa dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 22/12/2023. Il Tribunale aveva dichiarato non doversi procedere nei confronti di SO De VI con riguardo al reato di cui agli artt. 93-95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, per ne bis in idem, ed aveva condannato l'imputato alla pena di euro 206 di ammenda quanto alla residua contravvenzione di cui agli artt. 94-95 del citato decreto. Nel ricorso proposto innanzi alla Sezione Terza della Corte di Cassazione l'imputato aveva dedotto con unico motivo la violazione dell'art. 649 cod.
proc. pen.
Il Tribunale, in tesi difensiva, avrebbe erroneamente ritenuto De VI responsabile di aver eseguito determinati lavori edili senza ottenere la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico regionale, trascurando di considerare che la medesima condotta al pari di quella oggetto della pronuncia di improcedibilità sarebbe stata già contestata al ricorrente in altro procedimento penale (n. 3707/2017), definito in primo grado. La Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha rammentato come l'imputato, nel separato procedimento conclusosi con sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore del 16/10/2023, fosse stato giudicato per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, 64-71, 65-72, 93 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, 181, d. lgs. 22 aprile 2001, n. 42 e 734 cod. pen. Richiamati i termini della vicenda, ha ritenuto che non potesse essere accolta la tesi secondo cui la medesimezza delle opere abusive eseguite sull'immobile oggetto dei due procedimenti renderebbe il fatto identico ai fini dell'art. 649 cod. proc. pen., così da imporre la dichiarazione di improcedibilità anche per la violazione dell'art. 94 citato. L'identità delle opere edilizie eseguite, ha argomentato la Corte di Cassazione, non renderebbe sovrapponibili tutte le omissioni riguardanti i medesimi interventi, previste da specifiche e separate fattispecie relative ad altrettanto distinte condotte doverose non adempiute.
2. Avverso la sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Terza, ha proposto ricorso straordinario per Cassazione De VI SO, a mezzo del
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proprio difensore, lamentando l'esistenza di un errore di fatto con riferimento alla ritenuta insussistenza della denunciata violazione del divieto del bis in idem. Secondo la Corte, rimarca la difesa, la diversità degli obblighi giuridici sottesi alle ipotesi incriminatrici ascritte a De VI (artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001) basterebbe a differenziare i due fatti sul piano storico-naturalistico, impedendo l'operatività del divieto di un secondo giudizio. L'assunto si fonderebbe su un evidente errore di fatto, poiché alla Corte è sfuggito che i due obblighi giuridici rimasti inadempiuti traevano origine dal medesimo presupposto storico-naturalistico, vale a dire l'esecuzione di lavori edili presso lo stesso appartamento. Si era al cospetto, quindi, di un concorso formale di reati omissivi, che la Corte costituzionale con la sentenza n. 200 del 2016 ha ritenuto non giudicabili con due distinti processi. Nel caso di specie, i lavori edilizi da eseguire nell'immobile dell'imputato costituivano il comune presupposto sia dell'obbligo del preavviso scritto allo sportello unico, con il deposito dell'elaborato progettuale (art. 93 d.P.R. n. 380/2001), sia dell'obbligo di conseguire la preventiva autorizzazione del competente Ufficio tecnico della Regione (art. 94 d.P.R. n. 380/2001). Entrambi gli obblighi vanno adempiuti prima dell'inizio dei lavori. Atteso che nel primo giudizio -definito con sentenza di proscioglimento - veniva contestata a De VI l'omessa denuncia dei lavori eseguiti in zona sismica (art. 93 d.P.R. n. 380/2001), quella pronuncia ha coperto anche l'ulteriore reato ex art. 94 d.P.R. n. 380/2001, riconducibile al medesimo "fatto omissivo", diversamente qualificato sul piano giuridico. In definitiva, il Collegio della Terza Sezione penale non rilevando l'idem factum e, di riflesso, la sussistenza di un concorso formale di reati, avrebbe erroneamente ricondotto la vicenda sub iudice alla violazione del divieto del bis in idem sostanziale, anziché al bis in idem processuale, così come denunciato dalla difesa.
3. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Il difensore dell'imputato presente ha concluso per l'accoglimento del ricorso
4. Il motivo proposto risulta manifestamente infondato, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. L'errore verificatosi nel giudizio di legittimità, che può essere fatto valere attraverso il rimedio straordinario previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen., è solo l'errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso, connotato
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dall'influenza decisiva esercitata sul processo formativo della volontà, che viene viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali. Pertanto, l'errore di fatto è quello che conduce ad una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. Qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque un contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensi soltanto un errore di giudizio, come tale non deducibile con il rimedio straordinario [cfr. Sez. U. n. 16103 del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, così massimata: "L'errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedio previsto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso. (La Corte ha precisato in motivazione che: 1)- qualora la causa dell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviata rappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo, non è configurabile un errore di fatto, bensi di giudizio;
2)- sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi in cui sia incorso il giudice di merito, dovendosi questi ultimi far valere - anche se risoltisi in travisamento del fatto soltanto nelle forme e nei limiti delle impugnazioni ordinarie;
3)- l'operatività del ricorso straordinario non può essere limitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, non risultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma in quanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale) (Conf. Sez. un., 27 marzo 2002 n. 16104, De Lorenzo, non massimata)"].
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5. Con particolare riferimento al caso che occupa, occorre rilevare come non possano essere fatti valere in sede di ricorso straordinario errori valutativi o che riguardino l'interpretazione delle norme giuridiche. Quindi, gli errori in diritto non possono formare oggetto di ricorso straordinario [cfr. ex multis Sez. 6, n. 3522 del 09/12/2008, dep. 2009, Previti, Rv. 242658:"È inammissibile il ricorso straordinario per errore di fatto proposto a norma dell'art. 625-bis cod. proc. pen. con il quale si deducano errori di interpretazione di norme giuridiche, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di un'inesatta portata, anche se dovuti ad ignoranza di indirizzi giurisprudenziali.
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(Nella specie erano stati denunciati numerosi errori di fatto, ritenuti dalla Corte tutti riferibili all'interpretazione di norme di diritto e come tali coperti dal giudicato)"]. Il rimedio di cui si tratta, infatti, è stato introdotto dal legislatore per porre rimedio soltanto agli "errori di fatto", nell'accezione sopra specificata, contenuti nelle sentenze di legittimità, e non anche ad altri tipi di errore, ivi compresi gli errori di giudizio o gli errori di interpretazione di norme giuridiche (o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata). Le deduzioni prospettate nel ricorso proposto da De VI SO rientrano in tale ultima categoria, dando luogo all'inammissibilità dell'impugnazione. Viene in rilievo il passaggio motivazionale nel quale la Sezione Terza di questa Corte ha osservato: "nelle ipotesi, come quelle di cui agli artt. 93 e 94 citati, in cui sono punite a titolo di contravvenzione condotte omissive, il "fatto" - nella sua identità, anche nell'ottica dell'art. 649 cod. proc.pen. - deve essere verificato alla luce di tutti i caratteri che la norma richiede affinché una condotta assuma la valenza di reato;
con l'effetto, come evidente corollario, che nel caso in cui una determinata attività, in sé lecita, venga realizzata senza ottemperare a differenti condotte doverose, ciascuna delle quali richiesta da distinte previsioni di legge a rilievo penale, ognuna di tali omissioni costituisce "fatto" diverso e, dunque, autonomo, che, come tale, impedisce che operi il divieto di secondo giudizio". Chiarisce la Corte che, qualora con una stessa azione vengano violate diverse disposizioni di legge, non potrà farsi questione del divieto del doppio giudizio. La difesa, dietro l'apparente prospettazione di un errore di fatto, in realtà avversa la motivazione della sentenza impugnata, sostenendo che la Corte di Cassazione avrebbe dovuto ravvisare in atti un concorso formale di reati omissivi, all'uopo richiamando la pronuncia della Corte Cost. n. 200 del 31/5/2016. In tal modo ha evidentemente prospettato un errore che riguarda l'interpretazione di norme giuridiche, il quale, come detto in precedenza non può formare oggetto di ricorso straordinario. Neppure è sostenibile che l'errore percettivo sia consistito nel fatto che alla Corte di Cassazione sia sfuggito che "i due obblighi giuridici, rimasti inadempiuti con la conseguente configurabilità dei reati di cui agli artt. 93 e 94 d.P.R. n. 380/2001 traevano origine dal medesimo presupposto storico-naturalistico, vale a dire l'esecuzione di lavori edili presso l'appartamento del Sig. SO De VI". L'assunto non trova riscontro nella lettura della sentenza impugnata, avendo la Sezione Terza della Corte di Cassazione tenuto ben presente il presupposto di che trattasi, rilevando, nel paragrafo 4 della parte in diritto, che le contravvenzioni per le quali era intervenuta condanna con riferimento agli artt.
94 e 95 d.P.R. 380/2001, riguardavano il medesimo immobile e l'esecuzione delle stesse opere per le quali era intervenuta la declaratoria di non doversi procedere, per ne bis in idem, limitatamente alle contravvenzioni di cui agli artt. 93 e 95 d.P.R. 380/01. In conclusione, deve ritenersi che le doglianze difensive afferiscano a prospettati errori in diritto dell'apparato argomentativo della motivazione espressa dalla Suprema Corte, che esulano dall'ambito di operatività del rimedio invocato;
al tempo stesso il ricorrente evidenzia un asserito errore percettivo che non si individua nella lettura della sentenza.
6. Segue alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. In Roma, così deciso in data 23 settembre 2025
Il Consigliere est. Mariarosaria Bruno
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8.10.2015 Il Funzionario ludiziario Dr. Gianfranco Catenazzo
Il Presidente Donatella Ferranti