Sentenza 11 marzo 2008
Massime • 1
L'estinzione della pena e non già l'espiazione della stessa comporta l'estinzione delle misure di sicurezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/03/2008, n. 13797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13797 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CHIEFFI Severo - Presidente - del 11/03/2008
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 731
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO Francesco M. S. - Consigliere - N. 028646/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TI DOMENICO, N. IL 16/12/1968;
avverso ORDINANZA del 23/05/2007 CORTE ASSISE APPELLO di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. VECCHIO MASSIMO;
Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Dott. GIALANELLA Antonio, Sostituto Procuratore Generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. RILEVATO IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con ordinanza, deliberata il 23 maggio 2007 e depositata il 29 maggio 2007, la Corte di assise di appello di Milano, in funzione di giudice della esecuzione, respinta l'opposizione del condannato, ha confermato il provvedimento 13 dicembre 2006 di rigetto della richiesta di declaratoria della estinzione della misura di sicurezza della libertà vigilata, applicata a IT CO, giusta sentenza 17 dicembre 2000 della ridetta Corte territoriale. Il giudice a quo ha motivato, con citazione di pertinenti arresti di legittimità in termini: a fronte della condanna ad anni otto di reclusione in gran parte già scontata da IT, era stata condonata soltanto la residua pena espianda di anni due, mesi sei e giorni cinque;
sicché in difetto della estinzione totale della pena in virtù del condono non conseguiva l'effetto della estinzione della misura di sicurezza applicata al condannato, ai sensi dell'art. 210 c.p.; ne' rilevava che la pena per la parte non condonata fosse stata già espiata, in quanto la citata disposizione fa esclusivo riferimento alla pena estinta per morte del condannato, per prescrizione, per indulto e per grazia e non alla pena scontata. 2. - Ricorre per cassazione il condannato, personalmente, mediante atto s.d. depositato il 21 giugno 2007, col quale denunzia à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all'art. 210 c.p. e L. 31 luglio 2006, n. 241, art. 1, ribadendo che per effetto della pregressa espiazione e del condono la pena irrogata è interamente estinta;
che consegue, pertanto, anche l'estinzione della misura di sicurezza, ai sensi dell'art. 210 c.p., in quanto la norma non distingue se la estinzione della pena consegua esclusivamente al condono ovvero in parte al condono e in parte alla espiazione.
3. - Il procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, con requisitoria del 27 ottobre 2007, rileva che, secondo il consolidato indirizzo di questa Corte, presupposto della estinzione della misura di sicurezza è la estinzione della pena inflitta nella sua totalità ai sensi degli artt. 171, 172, 173 e 174 c.p., senza che nessun rilievo assuma a tal fine la pena espiata.
4. - Il ricorso è infondato.
4.1 - Laddove è fuori discussione che solo l'integrale estinzione della pena comporta quella della misura di sicurezza, il riferimento alla estinzione della pena, contenuto nell'art. 210 c.p., non concerne l'espiazione della pena stessa: l'art. 211 c.p. dispone, infatti, che "le misure di sicurezza aggiunte a una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata"; epperò, alla evidenza, l'espiazione della pena non comporta, ai sensi del precedente articolo, l'estinzione della misura di sicurezza. In tal senso è, peraltro, pacificamente orientata la giurisprudenza di questa Corte: "il disposto dell'art. 210 c.p.p. si riferisce alle cause di Estinzione totale della pena prevista dagli artt. 171, 172, 173 e 174 c.p., tra le quali non rientra l'espiazione della stessa (Sez. 1, 19 giugno 1986, n. 2744, Triboli, massima n. 173461; cui adde, circa la irrilevanza ai fini dell'art. 210 c.p. della estinzione della pena per effetto del positivo esito dell'affidamento in prova al servizio sociale: Sez. 1, 14 dicembre 2004, n. 762, Gonzales Preciado, massima n. 230611).
4.1 - Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 marzo 2008.
Depositato in Cancelleria il 2 aprile 2008