Sentenza 24 luglio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/07/2002, n. 10849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10849 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA 1 0 8 4 9 /0 2 NE LA Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Erminio RAVAGNANI Presidente R.G.N. 4808/00 Dott. Bruno BATTIMIELLO Consigliere Cron.78455 Dott. Antonio LAMORGESE Consigliere Rep. MINICHIELLO Rel. Consigliere Ud. 20/05/02 Dott. Florindo Dott. Stefano Maria EVANGELISTA Consigliere ha pronunciato la seguente SEN T ENZA sul ricorso proposto da: VO TE, RO DI, RO MA, RA NI IN, AN AR, AT, domiciliati in ROMA presso la elettivamente CANCELLERIA DELLA CORTE SUPRENA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall'avvocato LUIGI ALFONSO MARRA, giusta delega in atti;
ricorrenti -
contro
MINISTERO DELL INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 2002 presso rappresenta e difende ope legis;
2239 -1- controricorrente Tribunale di avverso la sentenza n. 1057/99 del NAPOLI, depositata il 19/03/99 R.G.N. 40268/95; - udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/05/02 dal Consigliere Dott. Florindo MINICHIELLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- Svolgimento del processo Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 19 marzo 1999, confermando la decisione del locale Pretore, ha ritenuto che, relativamente a ratei di prestazione assistenziale dovuti ad AV SA -quale genitore legale rappresentante di AN AE e alle altre parti private (attuali ricorrenti) dal Ministero dell'interno, ma versati con ritardo rispetto al momento di maturazione del relativo credito e senza le necessarie maggiorazioni per interessi e rivalutazione, il diritto a tali accessori sia soggetto a prescrizione quinquennale. In applicazione di questo principio, ha rigettato l'appello proposto dall'AV e dalle altre parti private avverso la statuizione pretorile di reiezione della domanda avente ad oggetto il pagamento dei suddetti accessori, rispetto ai quali risultava maturata siffatta prescrizione. Le parti private suindicate ricorrono ora per cassazione, con unico motivo, cui resiste il Ministero dell'interno con controricorso. Motivi della decisione I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 429, terzo comma, cod. proc. civ., 2946 e 2948 cod. civ., assumono che nel caso di specie operi, non la prescrizione breve applicata dal giudice a quo, ma quella decennale, con decorrenza dalla data del pagamento parziale. Il ricorso è fondato, nei limiti di cui alle osservazioni che seguono. -come questa Corte ha più volte affermato (v., fra le più recenti, Premesso che Cass. 8 aprile 1999 n.3437, 26 luglio 2000 n.9825, 8 febbraio 2001 n.1804) - il credito per rivalutazione ed interessi, dovuti sui ratei di prestazione assistenziale corrisposti in ritardo, inizia a prescriversi, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventesimo giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa di prestazione e, per le somme calcolate con riferimento ai ratei successivi, dalla scadenza 3 тии di ciascuno di essi, rileva il Collegio che, nella presente controversia, la questione se il termine di prescrizione applicabile sia quello decennale o quinquennale rileva solo per i ratei scaduti anteriormente al 31 dicembre 1991 (data di entrata in vigore della legge 1991/n.412), in quanto per quelli scaduti dopo tale data -situazione che riguarda solo l'AV, la quale, secondo quanto risulta dal ricorso per cassazione e da pag. 9 della sentenza impugnata, ha iniziato a ricevere il 31 marzo 1993, con gli arretrati, la prestazione assistenziale decorrente dal 1° aprile 1989- non potrebbe ritenersi compiuta neppure la prescrizione quinquennale, affermandosi in sentenza che il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado fu notificato al Ministero in data 8 ottobre 1994. Ciò precisato, è da rilevare, con riguardo ai ratei anteriori al 31 dicembre 1991 (per i quali non opera l'alternatività degli accessori prevista, dall'art. 16, sesto comma, della citata legge 1991/n.412, in relazione ai ratei successivi alla stessa data), che, nella disciplina dei crediti previdenziali ed assistenziali determinata dagli effetti delle sentenze della Corte Costituzionale n.156 del 1991 e n.196 del 1993 (ed anteriore all'entrata in vigore del detto art. 16, sesto comma), gli interessi e la rivalutazione monetaria costituiscono una componente essenziale dell'obbligazione; con la conseguenza che anche ad essi è applicabile il regime prescrizionale del credito base e, quindi, la prescrizione decennale ogniqualvolta manchi la liquidità del credito, intesa, ai fini in esame, nella speciale accezione di mancato completamento -anche in ordine alla sola parte residua del credito- del procedimento amministrativo di liquidazione della spesa (v. art. 129 r.d.l. 1935/n.1827 e Corte Cost. n.283 del 1989), senza che possa attribuirsi al pagamento dei ratei arretrati nella sola parte capitale l'effetto interruttivo di cui all'art. 2944 cod. civ., salvo che il solvens abbia considerato parziale il pagamento stesso riservandosi di provvedere ad ulteriori versamenti. Alla stregua dei principi di 4 деу diritto suesposti, il ricorso merita accoglimento, con conseguente cassazione della sentenza impugnata. Difettano le condizioni per provvedere alla decisione della causa nel merito, atteso il principio che la cassazione sostitutiva con pronuncia nel merito non può avere luogo quando la pronuncia caducatoria renda rilevante l'esame di questioni non esaminate dal giudice a quo (Cass. 2 giugno 2000 n.7367, 25 marzo 1996 n.2659, 16 marzo 1996 n.2238, 24 novembre 1995 n.12145). Questa condizione ostativa ricorre nella specie, poiché, da un lato, la cassazione delle statuizioni conseguenti alla ritenuta applicabilità della prescrizione quinquennale implica, ai fini del susseguente giudizio di merito, la soluzione della questione se, proposta un'eccezione di prescrizione, questo solo fatto consenta al giudice adito di conoscerne senza i limiti derivanti dallo specifico riferimento operato dalla parte ad un dato tipo legale;
e, dall'altro lato, in ipotesi affermativa, è necessario verificare se sia maturata quella di diverso tipo effettivamente applicabile al caso di specie. Orbene, come sulla questione suddetta il giudice a quo non si è espresso (né aveva ragione di farlo avendo ritenuto applicabile proprio tipo di prescrizione indicato dal Ministero), così un'eventuale soluzione positiva della medesima implicherebbe la verifica suddetta, ossia accertamenti di fatto preclusi alla Corte dall'art.384, primo comma, seconda parte, cod. proc. civ.. A tanto aggiungasi che l'eventuale accertamento negativo in ordine all'avverarsi della prescrizione estintiva dei crediti in contestazione imporrebbe di procedere alla loro quantificazione e, quindi, ancora una volta, ad accertamenti non compiuti dal giudice a quo ed implicanti acquisizioni di dati di fatto. Al giudice di rinvio che, - trattandosi di cassazione della sentenza emessa dal tribunale in secondo grado d'appello va individuato in una corte d'appello (Cass., sez. un. 28 settembre 2000, n.1044) e che, 5 тиц nella specie, si ritiene opportuno designare nella Corte d'appello di Potenza, in funzione di giudice del lavoro si rimette altresì, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, cod. proc. - civ., il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
per le Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche spese, alla Corte d'appello di Potenza. Così deciso, in Roma, il 20 maggio 2002 IL PRESIDENTE lunm དང ་ཨན་ - IL CONSIGLIERE - ESTENSORE EN FI PH A I S 0 3 1 S PHe D 3 A . , 9 T T O , . R L A L A N S ' O E L B P L 3 S I E 7 I . D D N I A G S T O N S E O A S P D I E E M A I , G O G A O R E T D T L T S I E I T P Į G A N E L E R L S E E D 6