Sentenza 1 giugno 1998
Massime • 1
In materia urbanistica non può essere attribuito ad un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata, cioè senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto, che possa esser assunto ad elemento integrativo della colpa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/1998, n. 1747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1747 |
| Data del deposito : | 1 giugno 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
1. Dott. Paolo Mafia Tonini Presidente del 1/6/1998
2. Dott. Giuseppe Savignano Consigliere SENTENZA
3. Dott. Antonio Morgigni Consigliere N. 1747
4. Dott. Ferdinando Imposimato Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Prof. Amedeo Franco Consigliere N. 7625/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da CA NI, nato a [...] il [...], e da RI ST, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa il 26 novembre 1997 dalla corte d'appello di Torino;
nella udienza in camera di consiglio in data 1^ giugno 1998;
sentita la relazione fatta dal consigliere prof. Amedeo Franco, lette le conclusioni del pubblico ministero con le quali chiede dichiararsi inammissibile il ricorso perché i motivi sono manifestamente infondati;
Svolgimento del processo
Con sentenza del 26 novembre 1997, la corte d'appello di Torino confermò la sentenza dell'11 novembre 1996 del pretore di Torino, che aveva dichiarato CA NI e RI ST colpevoli del reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e condannò il CA alla pena di giorni dieci di arresto e lire sette milioni di ammenda ed il RI alla pena di giorni venti di arresto e lire dodici milioni di ammenda, con i doppi benefici per il CA.
Gli imputati propongono ricorso per cassazione osservando che nella specie vi era stato esclusivamente un intervento di manutenzione straordinaria dell'immobile, senza alterazione della destinazione d'uso, senza aumento della superficie immobiliare e senza lesione sostanziale quanto all'impatto ambientale del manufatto.
Motivi della decisione
Deve essere preliminarmente rilevato d'ufficio, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., che ST RI, imputato per avere eseguito, quale comproprietario dell'immobile, le opere abusive in questione, è stato ritenuto in realtà responsabile del reato contestato non perché avesse eseguito i lavori abusivi, ma esclusivamente per la sua qualità di proprietario.
Infatti, la sentenza impugnata afferma testualmente che "il reato oggetto di addebito ha natura contravvenzionale e si realizza anche in conseguenza di una mera condotta colposa, quale può esser costituita da quel disinteresse su quanto altri effettua sulla propria cosa, illecitamente, cui allude l'atto di appello come comportamento effettivamente tenuto dal RI. La normativa urbanistica ricollega la responsabilità penale per gli illeciti edilizi alla qualità di proprietario dell'immobile ed la posizione di "garante" dell'osservanza degli obblighi di legge inerenti alle attività di rilievo edilizio attinenti all'immobile stesso. Integra, pertanto, una condotta improntata a colpa il lasciare che altri compia sul proprio immobile operazioni siffatte senza preoccuparsi di verificare che esse siano rispondenti a liceità".
Queste affermazioni sono però completamente errate. Invero, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, non può essere attribuito ad un soggetto, sic et simpliciter, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata, cioè senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto, che possa essere assunto ad elemento integrativo della colpa (Sez. III, 4 luglio 1988, Monechi, m. 179.777). Di conseguenza, il proprietario dell'area oggetto della costruzione abusiva non risponde del reato di cui all'art. 20, lett. b), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, nel caso in cui sia rimasto estraneo all'esecuzione dell'opera e non sia il committente dei lavori: egli non è il destinatario della norma citata, poiché essa individua l'autore materiale del reato in colui che esegue i lavori in assenza od in totale difformità dalla concessione. Pertanto, nel caso di costruzione effettuata da terzi senza concessione, il proprietario dell'area è da ritenere concorrente nel reato se è il committente dei lavori, in quanto questi, a norma dell'art. 6 legge n. 47 del 1985, ha l'obbligo di verificare la conformità dell'opera alla concessione;
fuori da tale ipotesi è da escludere una sua responsabilità, ancorché abbia dato una adesione alla realizzazione dell'opera abusiva, poiché una tale adesione non è sufficiente a realizzare un concorso nel reato di ordine psicologico e neppure sussistono gli estremi di un suo contributo materiale alla realizzazione del fatto punibile a titolo di dolo o di colpa, in considerazione del suo comportamento passivo e non avendo egli l'obbligo giuridico di impedire la commissione dell'abuso edilizio (Sez. III, 20 maggio 1994, Castellaneta, m. 199.823).
In altre parole, l'art. 6 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, fa riferimento al titolare della concessione, al committente, al costruttore e al direttore dei lavori e non contempla invece, fra i destinatari del precetto, espressamente il proprietario. Occorre quindi, per affermarne la responsabilità penale, positivamente dimostrare e motivare il diretto interessamento del proprietario o del comproprietario per la realizzazione del manufatto abusivo e non può invece sostenersi che sia questi a dover dimostrare la sua contrarietà alla realizzazione dell'opera.
Ai fini penali, infatti, spetta al titolare dell'azione penale dimostrare - senza ricorrere a inversioni dell'onere probatorio - che il concorrente nel reato proprio abbia concretamente portato il suo contributo causale, o doloso o colposo. Nei casi in cui venga in rilievo la colpa, questa deve essere dimostrata anche giuridicamente:
nel senso che, se si ipotizza una negligenza dell'"extraneus", deve essere anche indicato il dovere specifico di diligenza che si assume violato;
e quando l'"extraneus" nel reato proprio dell'illecito urbanistico-edilizio è il proprietario (o il comproprietario) non esiste un suo specifico dovere di vigilanza o di diligenza nominativamente fondato (Sez. III, 12 maggio 1995, Pulvirenti, m. 202.948).
Nella specie, invece, la corte d'appello ha dato atto che non sussisteva la prova che il RI fosse stato anch'egli committente delle opere abusive o avesse comunque concorso nella loro realizzazione ed esecuzione ma lo ha ugualmente ritenuto responsabile esclusivamente per la sua qualità di comproprietario dell'immobile ed in base all'erroneo assunto che per tale qualità egli avesse l'obbligo di impedire che altri compissero lavori edilizi abusivi sull'immobile.
Di conseguenza, poiché, per espressa affermazione dei giudici del mento, manca qualsiasi prova della partecipazione di ST RI alla esecuzione dei lavori abusivi in questione, lo stesso, ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., deve essere assolto per non avere commesso il fatto limitatamente a questi la sentenza impugnata deve quindi essere annullata senza rinvio.
Il ricorso di NI CA è invece manifestamente infondato. I giudici del mento, invero, con un apprezzamento di fatto adeguatamente e congruamente motivato, e quindi non censurabile in questa sede, hanno accertato che l'edificio in questione fu totalmente demolito e quindi ricostruito ex novo con materiali di natura diversa, pervenendosi per di più alla realizza ione di qualcosa di totalmente diverso dall'edificio preesistente, non avente più con questo alcuna correlazione, ne' quanto a materiali costruttivi ne' quanto a dimensioni volumetriche. Esattamente, pertanto, la corte d'appello ha escluso che nella specie potesse configurarsi una ipotesi di manutenzione straordinaria, dal momento che questa, ai sensi dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è limitata agli interventi necessari per rinnovare e sostituire parti di edifici, sempre che essi non alterino i volumi e le superfici delle unità immobiliari preesistenti, mentre nella specie fu sostituito l'intero fabbricato, con aumento di volumetria conseguente all'innalzamento del tetto.
D'altra parte, secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, è sempre necessaria l'apposita concessione edilizia nel caso si demolisca un immobile per n'costruirlo ex novo, poiché lo stabile preesistente viene sostituito con uno completamente nuovo, che non ha riferimento con quello non più esistente, sicché non può parlarsi nè di ristrutturazione dell'immobile stesso ne' di manutenzione straordinaria (cfr. Sez. III, 24 giugno 1993, Vigi, m. 194.658; Sez. III, 12 luglio 1991, Fadanelli, m. 188.797). Il ricorso di NI CA deve pertanto essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. In applicazione dell'art. 616 cod. proc. pen., segue la condanna del CA al pagamento delle spese processuali ed al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma, che, in considerazione delle ragioni di inammissibilità del ricorso, si ritiene congruo fissare in lire un milione.
Per questi motivi
La Corte Suprema di Cassazione - Sezione III penale
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all'imputato RI ST per non avere commesso il fatto. Dichiara inammissibile il ricorso di CA NI che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di lire un milione in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 1^ giugno 1998. Depositato in Cancelleria il 28 luglio 1998