Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/1998, n. 1747
CASS
Sentenza 1 giugno 1998

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In materia urbanistica non può essere attribuito ad un soggetto, per il mero fatto di essere proprietario dell'area, un dovere di controllo dalla cui violazione derivi una responsabilità penale per costruzione abusiva, prescindendo dalla concreta situazione in cui venne svolta l'attività incriminata, cioè senza identificare, in relazione alla specifica situazione di fatto, il comportamento positivo o negativo posto in essere dal soggetto, che possa esser assunto ad elemento integrativo della colpa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 01/06/1998, n. 1747
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1747
    Data del deposito : 1 giugno 1998

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