Sentenza 15 febbraio 2005
Massime • 1
Qualora la misura cautelare venga aggravata ai sensi dell'art. 276 cod. proc. pen. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, non è dovuto l'interrogatorio di garanzia previsto dall'art. 294 cod. proc. pen. in quanto non ci si trova in presenza di un aggravamento delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 299, comma quarto, cod. proc. pen., bensì ad una procedura a carattere sanzionatorio ed il diritto di difesa dell'interessato può trovare adeguata tutela nei mezzi ordinari di impugnazione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/02/2005, n. 21399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 21399 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ZUMBO Antonio - Presidente - del 15/02/2005
Dott. GENTILE Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANGELISTA Vittorio - Consigliere - N. 237
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SARNO Giulio - Consigliere - N. 37123/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZO NO, n. a Castiglione delle Siviere il 9.10.1942;
avverso l'ordinanza 29.9.2004 del Tribunale per il riesame di Brescia;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FIALE Aldo;
udito il Pubblico Ministero nella persona del Sost. Proc. Gen. Dott. MELONI V. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza del 29.9.2004 il Tribunale di Brescia rigettava l'istanza di riesame, qualificata come "appello", proposta dal difensore di OR NO avverso il provvedimento 1.9.2004 con il quale la locale Corte territoriale - nelle more del giudizio di secondo grado - aveva sostituito, in aggravamento ex art. 276, 1 comma, c.p.p., la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria con quella degli arresti domiciliari, precedentemente già applicata all'imputato, in ordine al defitto di contrabbando di oltre 10 Kg. di tabacchi lavorati esteri.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il OR, il quale ha eccepito:
- violazione degli artt. 309, 276, 294, comma 1bis, e 302 c.p.p. "nella parte in cui il Tribunale di Brescia ha qualificato siccome appello e non già riesame l'impugnazione avverso il provvedimento della Corte di merito, con il conseguente rigetto della istanza della declaratoria di caducazione della misura per omesso interrogatorio di esso imputato, ex art. 294, comma 1bis, c.p.p.";
- violazione di legge per omessa valutazione, da parte del Tribunale del riesame, della possibilità di ottenere in appello - in seguito alle modifiche apportate all'art. 163 cod. pen., dalla legge n. 145 del 2004 - la sospensione condizionale della pena detentiva infintagli in primo grado.
Il ricorso deve essere rigettato, poiché entrambe le doglianze in esso svolte sono infondate.
1. La scansione procedurale della vicenda, indispensabile per la comprensione della stessa, può riassumersi come segue;
- il OR è stato condannato dal G.I.P. del Tribunale di Brescia, con sentenza del 12.3.2004, alta pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 9.395,00 di multa per il reato di contrabbando di oltre 10 Kg. di tabacchi lavorati esteri;
- egli, dopo l'arresto in flagranza del 25.10.2003, aveva ottenuto gli arresti domiciliari e tale misura, poi, (con ordinanza coeva alla sentenza è condanna) era stata sostituita con quella dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, ex art. 282 c.p.p.;
- nelle more del giudizio di secondo grado, la Corte di Appello di Brescia, con ordinanza 1.9.2004, ha ripristinato (in aggravamento, ex art. 276 c.p.p.) la misura degli arresti domiciliari, a seguito di plurime violazioni dell'obbligo anzidetto;
- avverso tale ordinanza l'imputato ha proposto istanza di riesame, che il Tribunale di Brescia ha qualificato come "appello", considerando infondata (oltre che inammissibile, in quanto introdotta con "motivi aggiunti") la prospettazione di caducazione della misura, ex art. 302 c.p.p., per omesso interrogatorio dell'imputato ex art. 294, comma 1bis, c.p.p..
Il Tribunale ha affermato, in proposito, l'inapplicabilità all'art. 276 c.p.p. della disposizione di cui all'art. 294, comma 1bis, c.p.p., considerando tale ultima norma riferita esclusivamente alle
"ordinanze genetiche o contestative di fatti nuovi".
2. Della qualificazione dell'impugnazione incidentale siccome "appello", e delle conseguenze che il Tribunale ne la fatto derivare, si duole il ricorrente, prospettandone l'illegittimità. A giudizio del Collegio, tale doglianza è infondata. Il Tribunale di Brescia ha affermato la inapplicabilità dell'art. 294 c.p.p., alle misure cautelari emesse in aggravamento, ex art. 276 c.p.p., pur avendo rilevato l'incompatibilità della proposizione di
"motivi aggiunti" in relazione alle regole proprie dell'appello cautelare.
2.1. In ordine alla prima affermazione, ritiene questo Collegio che l'interrogatorio di garanzia, da parte del giudice che disponga il ripristino della misura delta custodia domiciliare precedentemente applicata, non è dovuto quando detta misura - dapprima sostituita con l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - venga poi ripristinata, ai sensi del 1 comma dell'art. 276 c.p.p., in seguito alla trasgressione alle prescrizioni concernenti detto obbligo (vedi, in proposito, l'orientamento espresso dalla Sezione feriale di questa Corte Suprema - con la sentenza 4.10.2003, n. 37820, ric. D'Amato - in relazione, però, alla trasgressione alle prescrizioni concernenti il divieto di allontanarsi dal luogo di esecuzione degli arresti domiciliari, espressamente disciplinato dal comma 1ter dell'art. 276 c.p.p.). Deve rilevarsi, anzitutto, che, nel caso in esame, non vi è un aggravamento delle esigenze cautelari, ex art. 299, comma 4, c.p.p. (che fa salvo, appunto, "quanto previsto dall'art. 276"), ma una procedura a carattere sanzionatorio ed il diritto di difesa dell'interessato - estrinsecatole attraverso l'eventuale contestazione dell'accertamento della violazione, o l'allegazione di possibili giustificazioni, ovvero ancora la prospettazione della non - pericolosità del comportamento tenuto - può trovare adeguata tutela attraverso gli ordinali mezzi di impugnazione. Va aggiunto, poi, che l'interrogatorio di garanzia prescritto dall'art. 294 c.p.p. è rivolto a porre l'indagato nelle condizioni di esporre quanto egli ritiene utile per la propria difesa in relazione al fatto-reato che gli viene addebitato.
Nella specie, invece (oltre ad essere già intervenuta una condanna in primo grado), le esigenze di cautela furono già valutate in sede di prima applicazione della misura custodiate a domicilio ed il giudizio di adeguatezza della stessa ripristinata misura scaturisce direttamente dalle ragioni che hanno indotto il giudice ad applicarla nuovamente.
L'anzidetta interpretazione appare più coerente alla "ratio" delle previsioni sia dell'art. 276 c.p.p. sia dell'art. 294 c.p.p. rispetto al generalizzato orientamento espresso nella pronuncia 21.12.2001, a 45543, ric. Pintus, della 6^ Sezione di questa Corte Suprema, secondo il quale "In tema di interrogatorio di garanzia, qualora la misura cautelare sia aggravata ai sensi dell'art. 276 c.p.p. a seguito della trasgressione alle prescrizioni imposte, trova applicazione il comma Ibis dell'art. 294 c.p.p. che impone, nei dieci giorni dalla esecuzione o dalla notificazione del provvedimento, l'interrogatorio della persona già sottoposta ad altra misura cautelare, e non l'art. 299, comma 3ter, c.p.p., che, nel disciplinare la diversa ipotesi di sostituzione di misura in metius, esige l'effettuazione dell'interrogatorio solo ove ricorrono taluni presupposti (richiesta dell'imputato e allegazione di nuove o diverse emergenze rispetto a quelle precedentemente valutate)".
2.2. Quest'ultima decisione ha riguardato un ricorso contro ordinanza con cui era stato respinto l'appello proposto dall'indagato contro il diniego di dichiarazione di inefficacia della misura degli arresti domiciliari disposta a suo carico, "in aggravamento", ai sensi dell'art. 276 c.p.p.. Ed invero, in riferimento al presente ricorso, quanto alla effettuata qualificazione dell'impugnazione incidentale siccome "appello", deve ricordarsi che le Sezioni Unite - con la sentenza n. 26 del 20.7.1995 - hanno evidenziato che "il procedimento di riesame è preordinato alla verifica dei presupposti legittimanti l'adozione del provvedimento cautelare, e non anche di quelli incidenti sulla sua persistenza", sicché "non è consentito dedurre, con tale mezzo di impugnazione, la successiva perdita di efficacia della misura derivante dalla mancanza o invalidità di successivi adempimenti. Ne consegue che esulano dall'ambito del riesame le questioni relative a mancanza, tardività o comunque invalidità dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. le quali, inerendo a vicende del tutto avulse dall'ordinanza oggetto del gravame, si risolvono in vizi processuali che non ne intaccano l'intrinseca legittimità".
3. La valutazione circa la concedibilità della sospensione condizionale della sola pena detentiva, secondo le previsioni dell'art. 163 cod. pen.) come novellato dalla legge n. 145 del 2004, costituisce questione oggetto dell'appello proposto avverso la sentenza di condanna, sicché correttamente ne è stata esclusa la possibilità di delibazione in sede di gravame cautelare.
4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, visti gli artt 127 e 311 c.p.p., rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 febbraio 2005. Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2005