Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 08/04/2002, n. 4967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4967 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
0066364 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 049 67 /02 UFFICIO COPIE Richiesta copia studio dal Sig Sole per diritti €1.65 R 11.12.04.02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL CANCELLIERE CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA R.G.N.17865.99 Crona. 11286 ta mai Magistrati: Compo PRESIDENTE BRUNO SACCUCCI Do Rep. CONSIGLIERE Dott. GIOVANNI PAOLINI Ud. 14.1.2002 CONSIGLIERE Dott. EUGENIO AMARI OGGETTO: reddito CONSIGLIERE REL. Dott. VINCENZO DI NUBILA accertamento Dott. SALVATORE DI PALMA CONSIGLIERE costi al nero> ha pronunciato la seguente COR:: SEP CASSAZIONE C ONE CIVILE SENTENZA sul ricorso proposto da: N. 66364 REPETTO AR E PI IN rappresentanti e difesi dagli avv. Antonio per delega in Lovisolo di Genova e Claudio Schwarzenberg di Roma in Roma presso il secondo, calce al ricorso, elett. dom. presso avv. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE via Monte delle Gioie 24 Richiesta copia studio dal Sig. PSOA ricorrenti per diritti €1.55 11.12.04.02
contro
IL CANCELLIERE Ministero dell'Economia e delle Finanze e Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Rapallo, in persona del Ministro pro tempore>, rappresentato e difeso 'ex lege' dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso il cui ufficio è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 du intimato avverso la sentenza 94n. in data 20.5.98 della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, depositata in data 1.7.98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14.1.2002 dal Consigliere dr. Vincenzo Di Nubila;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale dr. UMBERTO APICE, che ha concluso per l'accoglimento del secondo motivo, rigetto degli altri motivi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Con ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Genova, TT ED e PI NA, titolari di un esercizio commerciale sito in Sori, impugnavano l'avviso di accertamento emesso dall'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette di Rapallo, col quale veniva rettificata la dichiarazione relativa alle imposte RP ed LO per l'anno 1985. I contribuenti negavano di avere omesso la fatturazione rilevata dall'ufficio ed evidenziavano che l'impresa da loro gestita commercio di vini, liquori ed acque minerali era minore>. Deducevano l'inapplicabilità dell'art. 39 comma 1 del D.P.R. n. 600.73, posto che l'ufficio non aveva esplicitato le relative ragioni. Si costituiva l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette e 2. confermava la legittimità del proprio operato, in quanto si trattava di acquisto di beni senza fattura, cui era stata ricollegata la vendita al nero>. Tanto emergeva da un processo 2 verbale di constatazione della Guardia di Finanza redatto nei confronti della ditta F.LI CO, dal quale risultava che il TT e la PI avevano acquistato senza fattura merce per lit. 20.555.000, cui l'ufficio applicava la percentuale di ricarico del 20%, pari а quella dichiarata dalle parti nella propria denuncia dei redditi. La Commissione Tributaria di primo grado respingeva il ricorso.
3. Proponevano appello i contribuenti, ribadendo i motivi esposti in primo grado. L'ufficio chiedeva la conferma della decisione impugnata.
4. La Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello, così motivando: l'acquisto e la cessione di merce senza fattura risultano da due processi verbali della Guardia di Finanza;
. tali verbali risultano corretti, a sensi dell'art. 39 comma 1 lett. 'd' del D.P.R. n. 600.73; l'inesattezza dei dati dichiarati risulta dal controllo delle registrazioni contabili da fatture ed altri atti e documenti riguardanti l'impresa; i motivi esposti dagli appellanti non sono idonei а confutare l'applicabilità della norma.
5. Hanno proposto ricorso per Cassazione il TT e la PI, deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l'Amministrazione Finanziaria dello Stato MOTIVI DELLA DECISIONE 9 9 1 5. Col primo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, degli artt. 39 Premesse le del D.P.R. n. 600.73 e 2729 Codice Civile nozioni in materia di differenza tra accertamento fondamentali induttivo extra-contabile ed accertamento analitico contabile, e ricordato che presso la ditta CO sarebbe stata reperita una scheda cliente nonchè traccia di un assegno, i ricorrenti pongono in evidenza come nella specie si sia utilizzata una catena di presunzioni inidonee a fondare un accertamento. Invero, l'astrattezza dell'assegno non consente di presumere una cessione di beni (senza fattura); nè dalla presunzione di acquisto di beni effettuata dai TT- PI può indursi l'avvenuta vendita al nero>. Invero, da una consulenza di parte emerge una situazione debitoria del TT, onde l'assegno costituiva pagamento di debito pregresso. Ugualmente arbitraria è la percentuale di ricarico.
6. Il motivo è infondato. L'accertamento effettuato dall'ufficio non è induttivo tout court', bensì analitico- induttivo, in quanto non disattende del tutto le registrazioni e la dichiarazione, ma la integra sulla base di elementi precisi, desunti dall'accertamer.to effettuato a carico di altro contribuente, fornitore della ditta. Il rinvenimento di una scheda-cliente e di un assegno costituiscono valido e certo elemento di prova in ordine all'acquisto, da parte degli odierni ricorrenti, di merce al nero> da parte della ditta CO. La Commissione Tributaria Regionale ha accertato, in 4 due punto di fatto, quanto precede con motivazione esauriente, immune da lacune o vizi logici, talché si sottrae a qualsiasi censura da parte di questa Corte di legittimità. L'utilizzo degli atti inerenti all'accertamento a carico di CO costituisce motivo di rettifica a carico dell'acquirente, trattandosi di atti e documenti relativi all'impresa e di dati e notizie (legittimamente) raccolti dall'ufficio, per gli effetti di cui all'art. 39 comme 1 lett. 'd' sopra citato.
7. Non risultando la merce acquistata presso la CO tra le rimanenze legittimamente si è presunto che la stessa sia stata ' esitata al nero>, con lo stesso ricarico del 20% dichiarato dai contribuenti. Il ragionamento seguito dalla Commissione Tributaria Regionale è conforme alla legge e non presta il fianco a censura. Col secondo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e 8. falsa applicazione, а sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 75 del TU. n. 917.86: ancorchè si sia trattato di ricavi ron registrati, l'ufficio avrebbe dovuto computare in detrazione i costi, trattandosi di impresa minore.
9. Il motivo è inammissibile in quanto nuovo rispetto al ricorso ed ai motivi di appello. 10. Con il terzo motivo del ricorso, i ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione, a sensi dell'art. 360 n. 3 CPC, dell'art. 39 comma 2 del D.P.R. n. 600.73: difettano presunzioni gravi, precise e concordanti. S 11. Il motivo è infondato. Valgono per esso le considerazioni svolte a proposito del primo motivo. 12. Con il quarto motivo del ricorso, i ricorrenti deducono omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, a sensi dell'art. 360 n. 5 CPC : la Commissione Tributaria Regionale non ha dato conto delle ragioni del proprio convincimento, con approfondita disamina logica e giuridica. 13. Il motivo è infondato. La Commissione Tributaria Regionale, dopo avere dichiarato di condividere le ragioni della Commissione Tributaria di primo grado, ha menzionato ulteriori elementi di fatto e di diritto atti a supportare la propria decisione: il processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, dal quale emerge l'acquisto di merce senza fattura;
la correttezza dell'accertamento in base al ricordato art. 39 D.P.R. n. 600.73; l'esistenza di atti e documenti idonei al riguardo;
l'insufficienza delle asserzioni degli appellanti per contrastare il quadro dianzi rappresentato. Siffatta motivazione, nella sua sintesi, è adeguata, sufficiente e non contraddittoria nè inficiata da errori di diritto, lacune in fatto o contraddizioni. 14. Col quinto motivo, i ricorrenti invocano lo ius superveniens> in punto di sanzioni 0, in subordine, la continuazione. 15. Il motivo è fondato. Pur nella sua estrema sintesi, detto motivo invoca il principio del favor rei> alla luce del Decreto Legislativo n. 472.97. Tale richiesta è legittima e pertanto, limitatamente a tale profilo, il ricorso va accolto, con rinvio ad 6 have time della Commissione Tribularia Regionale della Liguria, ia quale deciderà anche in ordine alle spese. POM LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta i primi quattro motivi del ricorso;
accoglie il quinto, cassa in reiazione ai motivo accoito e rinvia, anche per ie spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria. Cosi deciso in Roma, in camera di consiglio, addi 14 gennaio 2002. IL PRESIDENTE HOTT BRUNO SACCUCCIВишо асчист IL CONSIGLIERE ESTENSORE DR. VINCENZ DI NUBILABuechl IL CANCELLIERE C1 DEPOSITATO IN CANCELLERIA Innocenze Battista - 8 APR. 2002 IL CANCELLIE EC1 Oggi. sia Innocente