Sentenza 2 marzo 2006
Massime • 1
L'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che aveva eseguito alcuni lavori condominiali, cui era stato addebitato, pur avendo ancora mantenuto il controllo e la sorveglianza dell'area, di avere lasciato alcuni balconi privi di protezione, dai quali era precipitata, decedendo, una condomini).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 14817 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14817 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 02/03/2006
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 434
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 003864/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) TO TO N. IL 07/12/1931;
2) IN ER N. IL 17/09/1964;
avverso SENTENZA del 30/09/2004 CORTE APPELLO SEZ. DIST. di BOLZANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 30/09/2004 la Corte di Appello di Trento - sezione distaccata di Bolzano - ha confermato la sentenza del 17/10/2002 del Tribunale di Bolzano, con la quale IN RT e TO NI erano stati dichiarati colpevoli del delitto di omicidio colposo (art. 589 c.p.) in persona di GO LI, e concesse le attenuanti generiche, condannati rispettivamente alle pene di mesi sei di reclusione e mesi quattro di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena. L'incidente, che aveva cagionato la morte della GO A. è abbastanza semplice da esporre. La donna aveva riportato un politrauma complesso con frattura cranica encefalica emorragica, con conseguente morte istantanea, a seguito della caduta da un balcone, sito ad un'altezza dal suolo di circa 5 metri, rimasto privo di protezione, dopo la rimozione dei listelli in legno fissati sui montanti del parapetto del balcone, operazione che era stata eseguita sui balconi del fabbricato condominiale in attesa di apporre le nuove ringhiere, dopo l'esecuzione dei lavori di tinteggiatura esterna, dei muri, del giroscale, delle cornici, delle pluviali e degli scuri dello stabile, e quindi dopo la rimozione dei ponteggi. IN RT, titolare della ditta "R pitture edili", che aveva eseguito i succitati lavori di tinteggiatura, è stato ritenuto colpevole sia dal giudice di primo grado che da quello di appello, in quanto aveva lasciato i balconi senza protezione alcuna, avendo rimosso gli operai della sua ditta le assi di legno poste al momento di montaggio dei montanti in ferro e che servivano da protezione. La Corte territoriale, pur dando atto che i lavori eseguiti dalla ditta OS erano terminati a fine luglio, e che l'incidente mortale si era verificato il 24/08/1999, ha rimarcato che i balconi erano rimasti senza protezione per oltre tre settimane, e cioè per un lungo periodo di tempo. Lo stesso giudice di secondo grado ha ritenuto che non vi è dubbio che incombeva sul IN U. una posizione di garanzia e/o di controllo, recandosi l'imputato tra l'altro spesso in cantiere, e non avendo delegato ad alcuno i suoi obblighi di sorveglianza.
Inoltre, secondo la motivazione della sentenza di appello, il IN U. era stato avvertito dai propri dipendenti della situazione di pericolo, e non vi ha posto rimedio, causando così la caduta della quasi ottantenne GO LI al suolo.
La Corte territoriale ha preso anche in considerazione l'argomento sollevato dalla difesa della condotta imprudente della GO A. come causa sopravvenuta da sola idonea ad interrompere il nesso causale, e lo ha escluso, rilevando che - avendo il IN U. assunto una posizione di organizzazione e direzione dei lavori - egli aveva l'obbligo di impedire l'evento, adottando tutte le cautele necessarie per tale fine. Al contrario, l'imputato aveva lasciato i balconi privi di ogni protezione, e maggiore è la sua colpa per non averne ripristinata alcuna, benché avvertito del pericolo dagli operai alle sue dipendenze.
Nè la condotta della GO A. costituiva una causa autonoma, eccezionale ed imprevedibile, essendosi la donna recata sul balcone per stendere la biancheria, comportamento che rientrava tra quelli prevedibili.
Infine, è stato rigettato il motivo di appello attinente al trattamento sanzionatorio, essendo la pena adeguata alle gravità della colpa e del fatto, e cioè morte di una persona.
Per ciò che concerne l'altro imputato, TO NI, la sua condotta colposa è stata ritenuta causa concorrente, ancorché indipendente, ai sensi dell'art. 41 c.p., comma 1. L'imputato è stato definito, nella sentenza impugnata, come "esperto" e "persona responsabile della sicurezza", in base alle testimonianze di tali ER e IM, mentre non è stato prestato credito alle dichiarazioni, definite "imprecise" e "sfuggenti" di altri due testimoni, come il GH, amico dell'imputato, e tale IN, che aveva reso anche dichiarazioni non veritiere in ordine alla condotta di un ispettore di polizia.
Secondo la ricostruzione in fatto, nella sentenza di appello, lo stesso IN U. aveva consigliato i condomini di munirsi di un "addetto alla sicurezza", e tale compito era stato affidato al geometra TO A., anche se solo verbalmente, apparendo pacifico dalla lettura della sentenza che non vi è alcun atto scritto di nomina.
Nella sentenza citata si ritiene provato, oltre ogni lecito dubbio, che il TO A. abbia assunto le cariche di coordinatore, di addetto alla sicurezza e di direttore dei lavori. In tali qualità egli aveva indubbiamente l'obbligo di impedire l'evento, facendo chiudere i balconi con assi di legno, e non limitandosi a farli "nastrare" dal altra persona, poi assolta in primo grado, cautela del tutto inadeguata, tanto che la GO A. è caduta dal balcone proprio per l'assenza di protezioni.
Infine, nella motivazione dell'elaborato, è precisato, ribadendosi le argomentazioni già svolte per il IN U., come il TO A. abbia ricoperto una posizione di garanzia per l'incarico fiduciario affidatogli, e come non sia da ritenersi imprevedibile la condotta della GO A..
Avverso la succitata sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione sia il IN U. che il TO A., chiedendone entrambi l'annullamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Entrambi i ricorsi sono infondati e vanno rigettati. Con il primo motivo IN RT, a mezzo del proprio difensore, dopo una preliminare esposizione dei fatti oggetto del procedimento, ha dedotto la violazione dell'art. 40 c.p., comma 1 e 2, in ordine alle ritenute posizioni di garanzia e/o di controllo e il difetto di motivazione.
Il ricorrente, premessa la promiscuità dei termini adoperati, di significato diverso fra loro, ha assunto che, terminati i lavori per i quali si era contrattualmente obbligato nei confronti del committente, era cessata la sua "signoria" sulla fonte di pericolo. Inoltre, la stessa fonte di pericolo era ben nota ai condomini o inquilini dello stabile, tanto che la stessa GO A. aveva sollecitato i geometri TO A. e TA all'intervento concretatosi nell'apposizione di un nastro bianco e rosso per delimitare il pericolo. Il ricorrente ha poi ricordato che - come precisato nella stessa sentenza impugnata - i lavori erano terminati a fine luglio e l'incidente si è verificato il 24/08/1999, con accertata presa di conoscenza del pericolo da parte dei residenti nello stabile.
Era quindi cessata ogni obbligazione contrattuale ai sensi dell'art. 1173 c.c., e con esse l'obbligo di impedire l'evento per chi ricopriva la posizione di garanzia.
Osserva il Collegio che la Corte territoriale ha ineccepibilmente ritenuto che non vi è prova alcuna che, con il termine dei lavori, il IN U. abbia delegato ad altri il controllo e la sorveglianza dell'area, tanto che si recava spesso sul posto. In ogni caso, poi, la sua responsabilità deriva dall'avere lasciato i balconi privi di ogni protezione, senza ringhiere e senza neppure le assi, che, nel corso dei lavori, impedivano ai residenti di accedere all'esterno. Tale elevatissimo livello di colpa omissiva è ancor più rilevante, se si valuta che il ricorrente - come risulta dalla sentenza impugnata - è stato più volte informato dai propri dipendenti della situazione di pericolo.
Ritiene questo Collegio che l'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività, in base al principio del neminem ledere, debba osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche terzi, riportino danni alla persona. Tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi - come provato con circostanze di fatto non valutabili in sede di legittimità - il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo, come quella inerente alla fattispecie (balconi privi di protezione), derivando da ciò colpa consistita sia in grave negligenza, che in grave imprudenza. Il IN U. sarebbe stato liberato da tale obbligo, solo se fossero iniziati i lavori di apposizione delle ringhiere ai balconi, con subentro nell'esecuzione delle opere da altra impresa, che avrebbe assunto a proprio carico l'obbligo dell'osservanza delle cautele per evitare danni a dipendenti e a terzi.
Il fatto che l'incidente mortale del quale è stata vittima la GO A. sia avvenuto a distanza di 24 giorni dal termine dei lavori non fa altro che aumentare il livello di colpa del ricorrente, che ha lasciato per un così lungo periodo i balconi privi di protezione, rendendo ovviamente più probabile il verificarsi di danni alla persona.
Concludendo sul punto, è anche inesatto il richiamo alla norma civilistica di cui all'art. 1173 c.c., in quanto non si verte nelle obbligazioni derivanti da contratto, e cioè l'esecuzione delle opere appaltate, ma nella inosservanza dell'attuazione delle cautele, che non solo permane durante i lavori, ma che comporta che i lavori siano eseguiti in modo tale da non essere causa di incidenti, anche dopo la loro finale esecuzione.
Con il secondo motivo di impugnazione, il ricorrente - pur ribadendo la precedente censura in ordine all'assenza di una posizione di garanzia - ha eccepito la violazione di legge in relazione all'art. 41 c.p., comma 2, e il difetto di motivazione per non essere stata ritenuta la condotta colpevole e sopravvenuta della GO A. come causa di interruzione del nesso causale. Dopo avere citato giurisprudenza sul punto, il ricorrente ha rilevato, oltre le già più volte citate conoscenza del pericolo e protrazione nel tempo, il buon stato di salute della vittima, malgrado l'età, la circostanza che la donna era caduta "di schiena" (e quindi con particolare imprudenza, ponendo le spalle in direzione del vuoto), la mancanza di precipitazioni pluviali nel periodo, in modo da escludere la caduta per scivolamento.
Tali condizioni rendevano assolutamente imprevedibile la condotta imprudente della vittima.
Anche questo motivo di ricorso è infondato. Va premesso che non vi è dubbio che la condotta omissiva del ricorrente sia stata causa dell'evento, ai sensi dell'art. 40 c.p., comma 1, in quanto, se il IN avesse provveduto a mantenere le assi che impedivano l'accesso ai balconi (o avesse adottato altra idonea cautela per lo stesso fine), la anziana GO A. non sarebbe potuta uscire e non sarebbe caduta al suolo da un'altezza di cinque metri.
La Corte territoriale ha preso in esame il motivo di appello, secondo il quale la vittima era ben consapevole della situazione dei luoghi, e quindi la sua condotta imprudente avrebbe costituito causa sopravvenuta da sola idonea ad impedire l'evento (art. 41 c.p., comma 2), ed ha, con motivazione congrua e logica, ritenuto non trattarsi di fatto eccezionale ed imprevedibile, essendo evidente che soprattutto anziani e bambini fossero esposti al pericolo di una caduta dai balconi.
Come è noto, l'art. 41 c.p., comma 2, dispone che "le cause sopravvenute escludono il rapporto di causalità quando sono state da sole sufficienti a determinare l'evento".
Infatti, la causa sopravvenuta sufficiente da sola alla produzione dell'evento e quindi interruttiva del nesso eziologico è soltanto quella del tutto indipendente dal fatto posto in essere dall'agente, avulsa totalmente dalla sua condotta ed operante in assoluta autonomia, in modo da sfuggire al controllo ed alla prevedibilità dell'agente medesimo (Cass. 21/10/1997, Lini ed altri;
Cass. 19/12/1996, Fundario;
Cass. 24/04/1990, Lemanne;
Cass. 3/10/1988,
Nardi).
Nella specie, come ineccepibilmente ritenuto dal giudice di merito, non si è trattato ne' di un evento eccezionale, ne' tanto meno imprevedibile, essendosi peraltro la GO A. recata sul balcone per una normale attività domestica, e cioè per stendere biancheria lavata all'aperto. A tale valutazione, essendo il fatto avvenuto in piena estate, era ancor più prevedibile che i residenti nel fabbricato si sarebbero recati, per i motivi più vari, sui balconi, per cui anche questo motivo di ricorso non è accoglibile. Con il terzo motivo di ricorso è stata assunta la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 1 e 2, e art. 195 c.p.p., comma 3, ed il difetto di motivazione, per avere la Corte di merito ritenuto non dimostrato che i balconi avrebbero dovuto rimanere di protezione uno o due giorni, dovendo poi eseguire i lavori previsti il falegname, come dichiarato dal teste IN MI.
Si osserva che si tratta di circostanza del tutto irrilevante (tra l'altro di deduzione di puro merito), in quanto il ricorrente era stato avvisato più volte dai propri dipendenti della pericolosità della situazione, e non ha adottato la minima cautela. Inoltre, nella motivazione della sentenza impugnata, è precisato che proprio il testimone IN MI ha precisato che gli obblighi di sorveglianza venivano espletati direttamente dal ricorrente, che quindi era ben consapevole che il falegname non aveva intrapreso i lavori nel termine eventualmente pattuito di uno o due giorni a decorrere dal 31 luglio 1999.
Con il quarto ed ultimo motivo è stato censurato il trattamento sanzionatorio, sia per non essere stata concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 6, pur essendo stato il danno risarcito ai parenti della vittima, sia per il difetto di motivazione, in relazione all'art. 133 c.p., essendo stata ritenuta influente la "morte di una persona", che costituisce sempre l'oggetto del reato di cui all'art. 589 c.p.. In ordine alla prima deduzione, la stessa è addirittura inammissibile, in quanto proposta in violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non solo non facendo parte dei motivi di appello la richiesta di concessione dell'attenuante del risarcimento del danno ex art. 62 c.p., n. 6, ma in quanto tale attenuante non è stata chiesta dalla difesa neppure rendendo le conclusioni nel primo grado di giudizio.
In relazione alla seconda eccezione, si rileva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente ritenuto che "la determinazione della misura della pena è compito esclusivamente affidato alla prudente valutazione del giudice di merito e non è necessaria una specifica motivazione tutte le volte in cui la scelta risulta contenuta in una fascia medio bassa rispetto alla pena edittale" (Cass. 9/06/2003 n. 31762). Nella specie, la pena base di mesi nove di reclusione, poi ridotta a mesi sei per effetto della concessione delle attenuanti generiche, è molto più prossima al minimo edittale di mesi sei di reclusione che al massimo di anni cinque. Nè va taciuto che la Corte di merito, nel confermare la pena inflitta dal giudice di primo grado, si è richiamata non solo al fatto grave della morte di una persona, ma anche alla gravità della colpa.
TO NI, a mezzo del proprio difensore, con un primo motivo di gravame, ha dedotto la violazione dell'art. 40 c.p., comma 1 e 2, per avere ritenuto la posizione di garanzia del ricorrente in base ad una investitura "di fatto" di addetto alla sicurezza del cantiere, mentre il potere di vigilanza, con la "signoria sulla cosa", avrebbe dovuto indurre il giudice di merito ad una più attenta valutazione dei mezzi di prova, osservando il principio di legalità, con la necessità del conferimento di un incarico formale in tal senso. Va rilevato, in primo luogo, che, dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza impugnata, risulta che il TO A. era "responsabile della sicurezza dei lavori", sia per specifico incarico ricevuto dai condomini, sia perché coordinatore dei lavori presso lo stabile. L'assunzione di tale incarico non richiede necessariamente la forma scritta, e di tale conclusione pare convinto lo stesso ricorrente, che piuttosto deduce come, in assenza di un documento attestante le funzioni a lui presuntivamente assegnate, l'accertamento del giudice di merito avrebbe dovuto essere particolarmente rigoroso.
Va rilevato che la Corte territoriale, con motivazione congrua e logica, pur basandosi su prove testimoniali, ha analizzato con estremo scrupolo la deduzione di merito del ricorrente, ed ha valutato come i testimoni ER e IM siano stati concordi nell'attribuire al TO A. la carica di "persona responsabile della sicurezza", precisando in particolare il primo che il ricorrente era stata la persona che aveva disposto di "nastrare" i balconi, cioè di apporre quel filo bianco e rosso, ovviamente inidoneo a "parare" la caduta di una persona.
La Corte ha poi valutato come generiche e poco credibili le dichiarazioni di altri due testimoni, il GH e il IN, il primo amico del ricorrente ed il secondo che ha dichiarato di avere reso dichiarazioni alla polizia giudiziaria a mezzo telefono, la dove risulta che il IN e la moglie hanno reso dichiarazioni in presenza dell'ispettore di Polizia dello Stato, BOSI. A ciò va aggiunta la presenza sul posto del TO A., il quale, nella sua qualità di "addetto alla sicurezza", non avrebbe dovuto limitarsi a fare "nastrare" i balconi, ma avrebbe dovuto disporre che gli stessi fossero chiusi con assi di legno, come era stato fatto nel corso dei lavori eseguiti dalla ditta IN.
Così motivata la sentenza di merito, la stessa è del tutto immune di censure. Pur non risultando l'incarico al TO A. da atto scritto, in base al principio del libero convincimento del giudice, quest'ultimo ben può avere fondato il giudizio sull'incarico attribuito al ricorrente in base a testimonianze, purché motivasse sul punto, come è stato puntualmente fatto (Cass. 26/08/1999, Ascani;
Cass. 17/12/1998, Kovacs;
Cass. 24/02/1997, Orsini;
Cass. 16/10/1992, Palmucci;
Cass. 26/06/1990, Falduto).
Con il secondo motivo di impugnazione è stata dedotta la violazione dell'art. 41 c.p., comma 2, e il difetto di motivazione, per non essere stata valorizzata la condotta imprudente della vittima, ben consapevole dello stato di pericolo, di essersi recata sul balcone privo delle ringhiere, come causa sopravvenuta da sola idonea a produrre l'evento.
Questo motivo di ricorso è del tutto analogo al secondo motivo di ricorso proposto dal IN U., per cui va rigettato con la stessa motivazione (pag. 6 di questa sentenza), precisandosi che il giudice di merito ha esaurientemente motivato sulla natura del reato omissivo del TO A. (art. 40 c.p.p., comma 2), e come per quest'ultimo sussistesse una responsabilità negoziale, essendo il responsabile della sicurezza, e non essendo assolutamente eccezionale ed imprevedibile la condotta della GO A., per le ragioni già esposte.
Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna in solido dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2006