Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 14817
CASS
Sentenza 2 marzo 2006

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L'appaltatore di lavori edili, nell'esecuzione della propria attività, in base al principio del "neminem laedere", deve osservare tutte le cautele necessarie per evitare che non solo i propri dipendenti, ma anche i terzi, riportino danni alla persona; tale obbligo non si limita al periodo di mera esecuzione delle opere appaltate, ma anche alla fase successiva, qualora egli conservi il controllo della zona dei lavori, ma soprattutto si concreta nell'obbligo di non lasciare senza custodia situazioni di grave pericolo. (Fattispecie nella quale la Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di condanna per il reato di omicidio colposo pronunciata a carico del titolare della ditta appaltatrice che aveva eseguito alcuni lavori condominiali, cui era stato addebitato, pur avendo ancora mantenuto il controllo e la sorveglianza dell'area, di avere lasciato alcuni balconi privi di protezione, dai quali era precipitata, decedendo, una condomini).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2006, n. 14817
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14817
    Data del deposito : 2 marzo 2006

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