Sentenza 26 aprile 2002
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- 1. Sulla natura della perizia contrattuale: la Terza Sezione Civile rimette alla Prima Presidente.Di Dirittodelrisparmio · https://www.dirittodelrisparmio.it/ · 25 marzo 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 26/04/2002, n. 6087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6087 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
06 087/02 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPULO LA CORTE SUP DICASSAZIONE Oggetto ARBITRATO SEZIONE SECONDA CIVILE IRRITUALE E PERICIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTRATTUALE Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 21405/99 RIGGIODott. Ugo -WConsigliere Cron. 17684 1364 Dott. Rosario DE JULIO - Consigliere Rep. Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 22/01/02 Dott. Umberto GOLDONI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE ha pronunciato la seguente Richiesta copia studio SENTENZA dal Sig. Sole per diritti L.
1.55 sul ricorso proposto da:
2.6 APR. 2002 IL CANCELLIERE RU FRANCESCA, elettivamente domiciliata in ROMA VIALE MAZZINI 131, presso lo studio dell'avvocato CANCELLERIA ANTONINO IANNELLI, che la difende unitamente all'avvocato GIACOMO GAZZARRA, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
RU RO in BAMBANA, elettivamente domiciliata in ROMA PZZA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato NICOLA ROMANO, difesa dall'avvocato RAFFAELE TOMMASINI, giusta delega in atti;
2002 controricorrente 88 avversO la sentenza n. 644/99 del Tribunale di -1- MESSINA, depositata il 05/07/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/01/02 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito l'Avvocato Antonio IANNELLI, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito l'Avvocato Raffaele TOMMASINI, difensoredel resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RU che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto notificato il 9 giugno 1975 RA SO convenne innanzi al Pretore di Taormina la sorella NA;
chiese che fosse regolato in confine che separa due piccoli fondi di loro proprietà, e che fosse condanna- ta a restituirle i sessanta metri quadri di suolo, all'incirca, di cui, a suo dire, quest'ultima si era di recente appropriata arbitrariamente. NA SO si costituì e chiese il rigetto della domanda;
eccepi preliminarmente l'incompetenza per valore del giudice adito, ed affermò che il pezzo di terreno cui aveva fatto riferimento la sorella era stato da lei pos- seduto sin dal 1950. Nel corso della trattazione della causa le parti convennero di demandare ad un perito scelto dal Pretore l'accertamento della consistenza delle loro proprietà, e si impegnarono ad accettarne le conclusioni. Il perito nominato assolse l'incarico, ed il Pretore, acquisita agli atti la sua relazione, dichiarò cessata la materia del contendere con sentenza del 14 dicembre 1986. Il Tribunale di Messina, con quella indicata in epigrafe, ha di- chiarato inammissibile l'appello di RA SO. Ha in particolare ravvisato nell'accordo di cui innanzi si è detto una transazione che ha dato vita ad un arbitrato irrituale, ed ha conseguen- temente affermato che tale contratto può essere invalidato solo con la propo- sizione di una azione volta a farne valere vizi della volontà, e che la decisio- ne arbitrale non è impugnabile, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ.. RA SO ha chiesto la cassazione di tale sentenza, per due motivi. 3 NA SO ha resistito con controricorso, ed ha depositato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con i due motivi del suo ricorso RA SO sostiene che il Tribunale di Messina ha errato nell'attribuire all'accordo stipulato da lei e da sua sorella nel corso del giudizio di primo grado, e di cui si è detto in narrativa, natura transattiva, e nel ritenere che con esso era stato convenuto un arbitrato irrituale, dovendosi ravvisare invece in esso una "perizia con- trattuale sui generis", che non ha fatto venir meno il dovere del giudice di decidere la causa. La ricorrente denunzia quindi violazione degli art. 806, 808 e 829 cod. proc. civ., nonché dell'art. 1965 cod. civ.. La censura è inammissibile. Il procedimento ermeneutico volto all'accertamento della esatta qualificazione giuridica di un negozio consta di due fasi, consistenti, la pri- Av ma, nella individuazione ed interpretazione della comune volontà dei con- traenti, e la seconda, nell'inquadramento della fattispecie negoziale nello schema legale paradigmatico corrispondente agli elementi (in precedenza individuati) che ne caratterizzano la esistenza giuridica. Le operazioni ermeneutiche attinenti alla prima fase costituisco- no espressione dell'attività tipica del giudizio di merito, il cui risultato, con- cretandosi in un accertamento di fatto, non è sindacabile in sede di legittimi- tà (salvo che per inadeguatezza della motivazione e per patente violazione delle regole di interpretazione previste dalla legge); quelle relative alla se- 4 conda possono invece formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità, sia relativamente alla descrizione del modello tipico della fatti- specie giuridica, sia alla rilevanza qualificante degli elementi di fatto emer- genti dalla fattispecie concreta, sia, infine, alla individuazione degli effetti che conseguono alla ritenuta qualificazione del negozio esaminato (Cassa- zione civile sez. III, 16 giugno 1997, n. 5387). Quanto poi alla distinzione tra arbitrato irrituale e perizia con- trattuale, questa Corte ha avuto modo di affermare che è configurabile il primo quando la volontà delle parti è diretta a conferire all'arbitro (o agli ar- bitri) il compito di definire in via negoziale le contestazioni insorte o che possono insorgere tra le parti in ordine a determinati rapporti giuridici, me- diante una composizione amichevole, conciliante o transattiva, o mediante un negozio di mero accertamento, riconducibili alla volontà delle parti e da valere come contratto concluso dalle stesse, poiché queste si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà; ed è configurabile invece la perizia contrattuale quando le parti devolvono al terzo, o ai terzi, scelti per la loro particolare competenza tecnica, non già la risoluzione di una controversia giuridica, ma la formulazione di un apprez- zamento tecnico che preventivamente si impegnano ad accettare come diret- ta espressione della loro determinazione volitiva (Cassazione civile sez. III, 21 maggio 1999, n. 4954). Nella stessa circostanza questa Core ha poi affermato che la qualificazione di un accordo in concreto stipulato come arbitrato irrituale of come perizia contrattuale è operazione ermeneutica che va effettuata tenen- do presente il contenuto della pattuizione considerata e la volontà delle par- 5 ti;
ed inoltre, in applicazione dei principi generali innanzi ricordati, che la relativa indagine, trattandosi di una questione di fatto, rientra esclusivamen- te nei poteri del giudice di merito, il cui apprezzamento è insindacabile in Cassazione, se motivato congruamente e immune da errori di diritto Nel caso di specie il Tribunale, dopo aver riferito nella sua sen- tenza il contenuto dell'accordo intercorso tra le parti in lite, trascrivendone l'inciso più significativo, ha affermato: “Non vi è dubbio quindi che en- inser trambe le parti hanno con esso inequivocabilmente transigere la controver- sia, affidandosi ad un consulente nominato dal Pretore". Tale accertamento ed individuazione della comune volontà delle stipulanti, adeguatamente motivata, risolvendosi nella soluzione di una que- stione di fatto, non è dunque sindacabile in questa sede, anche perché la ri- corrente non ha denunziato la violazione dei canoni ermeneutici stabiliti da- gli art. 1362 e seguenti del codice civile, ma si è limitata a contrapporre alla qualificazione giudiziale del negozio posto in essere da lei e da sua sorella una sua apodittica diversa qualificazione. Il fatto poi, evidenziato dalla ricorrente con il secondo motivo di ricorso, che il giudice di primo grado non abbia dichiarato cessata la materia del contendere subito dopo la stipulazione dell'accordo, ma abbia atteso che il perito nominato assolvesse l'incarico affidatogli, costituisce una mera in- tempestività processuale, e non vale a smentire la qualificazione che di tale accordo ha dato il giudice di secondo grado, l'unica che in questa sede rile- va. Le spese seguono la soccombenza.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso e condanna NA SO a rifondere a RA SO le spese relative al giudizio di legittimità, che liquida in 82,35 euro, oltre 800,00 euro per onorari. Roma, 22 gennaio 2002 Il presidente (Vincenzo Baldassarre) にVi Bellam L'estensore v (Carlo Cioffi) Carlo IL CANCELLIERE C1 Dott.ssa Donatella D'Anna APR. 2002 IL CANCELLIERE 01 26 Roma 109T 129 11 456T 20.66 TOT.14977 AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA Registrato in dat? 5. GIU 2003erie 4. 24723 alne versate 149.77 uroCENTOQUARANTAMOVE/77 p. Di 0 2 0 DI ROM 7