Sentenza 23 agosto 1999
Massime • 1
L'appaltatore della costruzione di un collettore di fognatura comunale, che nell'esecuzione dei relativi lavori abbia danneggiato per inosservanza della comune diligenza un cavo telefonico interrato nel sottosuolo di una strada comunale, non può invocare, al fine di escludere la propria responsabilità, la mancanza di una convenzione, tra l'ente proprietario della strada e il concessionario del servizio telefonico, per la costituzione di una servitù, dato che la sua posizione di terzo rende irrilevante il rapporto tra soggetti attivo e passivo della servitù e, in particolare, non è in questione l'esercizio della facoltà del soggetto proprietario, prevista dall'art. 237 del d.P.R. n. 156 del 1973 (codice postale e delle telecomunicazioni), di eseguire innovazioni comportanti la rimozione o il diverso collocamento di impianti, fili o cavi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8838 |
| Data del deposito : | 23 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Michele LUGARO - Presidente -
Dott. Mario SPADONE - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe BOSELLI - Consigliere -
Dott. Giovanni PAOLINI - Consigliere -
Dott. Alfredo MENSITIERI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CH MA, quale titolare dell'IMPRESA CH MA, con sede in GIARRE, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, difeso dall'avvocato LUIGI TAFURI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
SIP OGGI TELECOM ITALIA S.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore Avv. PAOLO DE MARCO, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 175, presso lo studio dell'avvocato RUGGERO VITALE, che la difende, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 737/95 della Corte d'Appello di CATANIA, depositata il 24/11/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/2/99 dal Consigliere Dott. Mario SPADONE;
udito l'Avvocato VITALE, difensore del resistente, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto del 29.5.1987 la Società Italiana per l'Esercizio delle Telecomunicazioni (SIP) conveniva davanti il Tribunale di Catania EC MA per sentirlo condannare al risarcimento dei danni - quantificati in lire 4.950.987 oltre interessi e rivalutazione monetaria - conseguenti alla rottura di un cavo telefonico, causata il 17 luglio 1985 dal EC nel corso dei lavori di scavo per la costruzione di un collettore fognario allo stesso appaltata dal Comune di Riposto.
Il convenuto resisteva alla domanda deducendo che nessuna responsabilità per i danni era a lui ascrivibile in quanto la SIP, invitata dal Comune a segnalare i cavi sotterranei esistenti nella zona dello scavo, vi aveva provveduto con ritardo;
deduceva che il cavo era collocato ad una profondità di appena venti centimetri e contestava l'entità dei danni.
Espletata una prova testimoniale, con sentenza 26.10.1993 il tribunale condannava il EC al pagamento in favore della SIP della somma, già rivalutata, di lire 7.564.720 con gli interessi legali, oltre il rimborso delle spese del giudizio.
L'impugnazione del soccombente cui resisteva la SIP veniva respinta dalla Corte d'Appello di Catania con sentenza 24.11.1995 che, rivalutato il credito in base agli indici ISTAT per il periodo successivo alla pronunzia del tribunale, condannava il EC alle spese.
Osservava la Corte, per quanto ancora rileva, che la responsabilità per i danni era solo dell'appellante avendo lo stesso agito in piena autonomia nell'esecuzione dell'appalto; che nessuna attinenza con la causa aveva l'art. 237 del Codice Postale relativo allo spostamento degli impianti di telecomunicazioni;
che la SIP, avvertita dei lavori solo due giorni prima dell'evento, non era stata posta in condizione di fornire notizie sull'esistenza di cavi sotterranei;
che essendo gli stessi collocati ad una profondità di cm. 80 non poteva il fatto dannoso essere imputato anche alla società. Avverso la sentenza, notificata alla parte personalmente a mezzo del servizio postale il 16.1.1996, ha proposto ricorso con atto del 9.1.1997 e con quattro motivi di censura EC MA;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere il Comune di Riposto responsabile dei danni perché il direttore dei lavori, ausiliario del committente, ne assume la rappresentanza nell'esecuzione dell'appalto mentre l'appaltatore è sottoposto alle decisioni tecniche dello stesso direttore;
quanto all'obbligo di preavvertire la SIP dell'inizio dei lavori, esso incombeva in ogni caso sul comune e non sull'appaltatore.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto (pag. 5 - 6) che: il ricorrente nell'esecuzione dell'appalto aveva agito in piena autonomia;
era stato gravemente imprudente per non essersi accertato dell'esistenza di cavi sotterranei prima di intraprendere i lavori di scavo;
i danni lamentati dalla SIP rottura di un cavo agganciato dalla benna dell'escavatore erano riconducibili ad una così palese trascuratezza dei dipendenti del EC che erano perfino irrilevanti le direttive o le prescrizioni impartite dal committente o dal direttore dei lavori.
La sentenza ha quindi richiamato il principio, sempre ribadito da questa Corte, secondo cui allorché l'appaltatore non agisca quale nudus minister, cioè senza libertà di determinazione e di decisione, nell'esecuzione dei lavori commessigli, la sua responsabilità per i danni cagionati a terzi nell'esplicazione della sua autonoma attività è governata dalle regole proprie degli atti illeciti extracontrattuali per cui egli risponde dei danni che siano derivati dall'inosservanza delle regole tecniche e della comune diligenza, anche quando l'opera sia stata compiuta sotto il controllo di un direttore dei lavori e la inosservanza dipenda dal fatto colposo del direttore medesimo o da difetto del progetto, ipotesi che fa configurare un concorso di colpa con l'appaltatore ma non l'esonero da responsabilità di quest'ultimo (v. Cass. 11.4.1991 n. 3801; Cass.31.3.1987 n. 3092; Cass. 16.5.1987 n. 4518; e, per ulteriori richiami: Cass. 10.5.1995 n. 5099; Cass. 22.6.1994 n. 5981). Con il secondo motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 237 D.P.R. n. 3 c.p.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.), il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata pur ritenendo applicabile in linea di principio la normativa richiamata non ne ha tratto le dovute conseguenze;
non ha considerato, in particolare, che mancando una convenzione fra il comune e la SIP per la costruzione di una servitù di impianto nel sottosuolo di cavi telefonici, la posizione della SIP era di mero fatto;
essa non poteva perciò pretendere ne' le spese di trasferimento in altro luogo del cavo, ne' i danni.
Il motivo è infondato.
L'art. 237 del D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni;
codice postale e delle telecomunicazioni) intitolato "innovazioni sul fondo" è così formulato: "La servitù deve essere costituita in modo da riuscire la più conveniente allo scopo e la meno pregiudizievole al fondo servente, avuto riguardo alle condizioni delle proprietà vicine. Il proprietario ha sempre facoltà di fare sul suo fondo qualunque innovazione, ancorché essa importi la rimozione o il diverso collocamento degli impianti, dei fili e dei cavi, ne' per questi deve alcuna indennità, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto convenzionale o nel decreto prefettizio che costituisce la servitù e salva, in ogni caso, l'applicazione dell'art. 45 della legge 25 giugno 1865 n. 2359. Gli eventuali oneri dipendenti dallo spostamento per esigenze della viabilità degli impianti di telecomunicazione statali, sulle strade ed autostrade di proprietà dell'Azienda Nazionale Autonoma della strada, e l'utilizzazione dei circuiti di telecomunicazioni statali per il servizio delle strade ed autostrade medesime, sono regolati da apposite convenzioni da stipularsi fra le amministrazioni interessate.
Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto al rimborso della somma ricevuta detratto l'equo compenso per l'onere già subito.
Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà". La disposizione di legge non ha alcuna attinenza con il giudizio perché non si controverte di innovazioni implicanti spostamento di cavi telefonici, compiute dall'ente proprietario della strada assoggettata a servitù, ma di lavori di costruzione di un collettore comunale da parte di un terzo senza interferenze nel rapporto fra i proprietari dei fondi dominante e servente.
In questi termini si è espressa la sentenza impugnata affermando (pag. 9 - 10) che le apposite convenzioni di cui all'art. 237 D.P.R. n. 156/1973 attengono solo agli oneri dipendenti dallo spostamento degli impianti di telecomunicazioni.
Con il terzo motivo denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata avrebbe dovuto ritenere l'invio del telegramma 15.7.1985 atto sufficiente ad esimere sia il comune che l'appaltatore da responsabilità; si sarebbe, inoltre, dovuto considerare che la SIP aveva mandato sul posto due operai che non erano stati in grado di indicare l'ubicazione dei cavi (testimonianza di ER AN nell'udienza 29.1.1990); in via subordinata queste circostanze avrebbero dovuto far ritenere la SIP corresponsabile dei danni in quanto essa avrebbe dovuto inviare un tecnico munito di mappa. Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto - con accertamento di fatto adeguatamente motivato - che per la brevità del termine intercorrente tra la richiesta dal comune alla SIP dell'ubicazione dei cavi, e l'inizio dei lavori (appena due giorni), nessuna responsabilità era configurabile a carico di quest'ultima; la SIP, inoltre, alcuni giorni prima della rottura del cavo aveva a mezzo del proprio dipendente ER (sentito come teste), preavvertito il EC dell'esistenza di cavi sotterranei nel luogo in cui avrebbero dovuto essere eseguiti i lavori di scavo.
Con il quarto motivo denunciando omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360 n. 5 c.p.c.) il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata ha escluso una corresponsabilità della SIP in quanto i cavi risultavano dalla documentazione fotografica prodotta) interrati a cm. 80, mentre i testimoni avevano indicato una profondità minore;
respingendo inoltre la richiesta di consulenza tecnica, il giudice di merito non aveva considerato che i cavi si trovavano ancora in loco.
Il motivo è infondato.
La sentenza impugnata ha ritenuto che i cavi fossero interrati ad una profondità di cm. 80 non solo in base alle fotografie scattate da AT VI ma attese anche le dichiarazioni dallo stesso rese come testimone e valutate, inoltre, le modalità con le quali la rottura del cavo era avvenuta.
La sentenza ha poi correttamente escluso la rilevanza di una consulenza tecnica intesa a stabilire a quale profondità il cavo si trovava, perché la situazione di fatto era rimasta sufficientemente accertata in base agli elementi indicati in precedenza. Col rigetto del ricorso, il EC è tenuto al pagamento delle spese del giudizio che vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in lire 173.000, oltre lire un milione cinquecentomila per onorari.
Roma 10.2.99.