Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8838
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Sentenza 23 agosto 1999

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L'appaltatore della costruzione di un collettore di fognatura comunale, che nell'esecuzione dei relativi lavori abbia danneggiato per inosservanza della comune diligenza un cavo telefonico interrato nel sottosuolo di una strada comunale, non può invocare, al fine di escludere la propria responsabilità, la mancanza di una convenzione, tra l'ente proprietario della strada e il concessionario del servizio telefonico, per la costituzione di una servitù, dato che la sua posizione di terzo rende irrilevante il rapporto tra soggetti attivo e passivo della servitù e, in particolare, non è in questione l'esercizio della facoltà del soggetto proprietario, prevista dall'art. 237 del d.P.R. n. 156 del 1973 (codice postale e delle telecomunicazioni), di eseguire innovazioni comportanti la rimozione o il diverso collocamento di impianti, fili o cavi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 23/08/1999, n. 8838
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8838
    Data del deposito : 23 agosto 1999

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