Sentenza 6 novembre 2009
Massime • 1
Il giudice di rinvio, in caso di annullamento totale per vizio di motivazione, non viola l'obbligo di uniformarsi al principio di diritto qualora giunga alle stesse conclusioni del provvedimento annullato sulla base di una ricostruzione degli elementi di fatto differente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/11/2009, n. 46220 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46220 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 06/11/2009
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 1881
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 27420/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso promosso da:
RI OR, n. a Gela il 20.8.1967;
Corallo Loredana, n. a Gela in data 1.12.1971;
RI Claudio, n. a Gela il 14.7.1978;
Lo Chiano Giusi, n. a Gela il 18.10.1986;
avverso l'ordinanza ex art. 324 c.p.p. del tribunale di Trapani, emessa il 3.6.2009;
- letti i ricorsi e il provvedimento impugnato;
- udita la relazione del cons. Dott. IPPOLITO F.;
- udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del sostituto procuratore generale GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
- udito il difensore, avv. TRIPODO R., che ha richiesto l'accoglimento dei ricorsi.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
1. Il difensore dei ricorrenti sopra elencati ricorre per cassazione, ex art. 325 c.p.p., avverso l'ordinanza con cui il Tribunale di Trapani - in sede di rinvio, a seguito di annullamento da parte di questa Corte (sez. 2^, sent. n. 15122/09 del 19.3.2009) - ha rigettato la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo delle quote sociali della "Andromeda s.n.c", della "Universal Games s.r.l", della "Net Service s.r.l", della "Slotmatica s.r.l." e della "Co.Ba. International s.r.l", disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Trapani con provvedimento 13.11.2008, nell'ambito del procedimento penale nei confronti del Brigadieci, indagato per il delitto di frode informatica (art. 640 - ter c.p.).
2. Il ricorso denuncia:
a) "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), in relazione all'art.627 c.p.p., comma 3 e art. 25 Cost., siccome il Tribunale del riesame di Trapani, quale giudice di rinvio, ha disatteso sia il principio di diritto che la regiudicata che si è già perfezionata sul punto di diritto deciso nella sentenza di annullamento della Cassazione";
b) "violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b e lett. e in relazione agli artt. 192 e 321 c.p.p. e art. 27 Cost., dacché il Tribunale del riesame di Trapani non ha fatto buon governo dell'art. 321 c.p.p., in quanto, censurando inopinatamente le emergenze del verbale d'ispezione del 28 novembre 2008, apoditticamente ha ritenuto sussistente il fumus e il periculum in mora".
3. I ricorsi sono infondati e vanno rigettati.
La sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva annullato il precedente provvedimento, pronunciato in data 4.12.2008, rilevando che in esso si affermava che "sarebbe del tutto irrilevante, ai fini della competenza del cautelare, che i reati ulteriori rispetto a quello per il quale la misura cautelare reale è stata adottata siano stati commessi in luogo diverso da quello di consumazione del reato per cui si procede".
Tale affermazione - evidenziava la Corte - contrasta sia con il tenore letterale dell'art. 321 c.p.p., (là dove afferma che il procedimento di sequestro preventivo, ricorrendone i presupposti, è adottato dal giudice competente a pronunciarsi nel merito), sia con l'art. 16 c.p.p., (là dove afferma che, in ipotesi di reati connessi, la competenza appartiene al giudice competente per il reato più grave).
Mancando nell'ordinanza del Tribunale "alcuna indicazione di quali siano i reati per i quali si procede, oltre quello di cui all'art.640 ter c.p.p., dell'eventuale connessione e del luogo di consumazione degli stessi", la Corte annullò il provvedimento, con rinvio al Tribunale di Trapani, al fine di valutare "se la competenza appartiene al G.I.P. del tribunale di Trapani alla luce delle considerazioni sopra indicate".
Orbene, i ricorrenti denunciano che il giudice di rinvio "non ha inteso uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione" ed ha violato l'art. 627 c.p.p., comma 3, avendo ritenuto - come si legge nell'ordinanza impugnata - che, "con riferimento alla verifica demandata ... dalla Corte di cassazione ... allo stato, non risultano ipotizzati reati ulteriori e più gravi commessi da RI OR nel territorio di Gela o altrove e connessi con quello accertato in Trapani".
Secondo i ricorrenti, il Tribunale era "tenuto a giustificare il proprio convincimento secondo lo schema implicitamente o esplicitamente enunciato nella sentenza di annullamento, restando in tal modo vincolato a una determinata valutazione delle risultanze processuali".
Osserva il Collegio che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte in tema di rinvio per annullamento totale del provvedimento per vizio di motivazione, il giudice di rinvio conserva piena autonomia nella ricostruzione del fatto e del materiale probatorio e può, perciò, pervenire anche alle stesse conclusioni della decisione annullata, con l'unico limite di non ripetere la motivazione ritenuta viziata. Ciò significa che il principio di diritto posto dalla sentenza rescindente è vincolante per il giudice di rinvio, ai sensi dell'art. 627 c.p.p., comma 3, soltanto si vera sunt exposita, ossia sulla base dei presupposti fattuali rappresentati dal provvedimento impugnato.
Nel caso in esame, la Corte aveva rilevato che il Tribunale, da un lato, affermava la sussistenza di ulteriori reati rispetto a quello per cui la misura era stata adottata e, dall'altro,
contraddittoriamente ne riteneva l'irrilevanza rispetto alla competenza territoriale eccepita dalle parti.
L'annullamento era, pertanto, imposto dalla contraddizione evidenziata e dal conseguente errore di diritto sulla base di presupposti di fatto affermati dall'ordinanza esaminata, la cui verifica costituiva il primo adempimento del giudice di rinvio. Il Tribunale, in sede di rinvio e nell'esercizio della sua autonomia nella ricostruzione del fatto e nella valutazione del materiale probatorio, ha invece espressamente evidenziato che "non risultano ipotizzati reati ulteriori e più gravi commessi da RI OR nel territorio di Gela o altrove e connessi con quello accertato in Trapani" ed ha perciò, correttamente e legittimamente, ritenuto la competenza dell'autorità giudiziaria di Trapani. Nel caso in esame non sussiste, pertanto, alcuna violazione dell'obbligo del Tribunale di uniformarsi alla sentenza della Corte di cassazione, in quanto il giudice di rinvio ha ricostruito i dati di fatto in maniera differente da quelli prospettati nel provvedimento annullato e alla cui verifica era volta la sentenza di annullamento.
In verità, risulta ora evidente che il vizio giustamente e inevitabilmente stigmatizzato dalla sentenza rescindente era stato determinato da un'errata formula espositiva e descrittiva più che da errore giuridico del Tribunale di Trapani, che aveva inteso, ma con espressione sbagliata e fuorviante, evidenziare l'irrilevanza ai fini della competenza territoriale, delle prospettazioni accusatorie sul pericolo di futuri comportamenti illeciti dell'indagato, connessi al possesso dei beni di cui era stato chiesto il sequestro. Come questa Corte ha già avuto modo di precisare (v. Cass. n. 778/1993, Crispo), presupposto del sequestro preventivo è l'avvenuta commissione di un reato, sia pure accertato in via incidentale nella sua astratta configurabilità. Non può, infatti, disporsi il sequestro preventivo prima che il reato sia commesso, sul mero presupposto che l'agente avesse intenzione di commetterlo:
risulterebbero infatti violate non solo la norma dell'art. 321 c.p.p., che prevede implicitamente il reato come presupposto del sequestro, ma anche quelle dell'art. 1 c.p. e dell'art. 25, comma 2, giacché il principio di legalità condiziona alla previsione tipica non solo la punibilità dell'agente, ma anche l'applicabilità delle misure cautelari e delle altre misure strumentali al giudizio penale.
3.2. Quanto fin qui osservato rileva anche ai fini della decisione sul secondo motivo di ricorso.
Il pericolo di aggravamento o di protrazione delle conseguenze del reato o di futuri ulteriori illeciti penali (come si è detto, irrilevante ai fini della competenza territoriale) costituisce il presupposto del sequestro preventivo di beni, quando la libera disponibilità di essi, anche indirettamente collegati al reato di cui sussistono gli indizi, può agevolarne la realizzazione (art. 321 c.p.p., comma 1). È quanto, con esauriente, articolata e corretta motivazione, ha espresso il Tribunale di Trapani nel rigettare l'istanza presentata dal Brigadieci e dalle altre parti interessate, ritenendo che la disponibilità delle quote sociali delle sopra indicate società, anche alla luce dei comportamenti illeciti già tenuti, potesse agevolare la commissione di ulteriori futuri reati (cfr. Cass. n. 47918/2003, Rosafio;
n. 36773/2003, Pepe). Al di là della rubrica utilizzata, la seconda doglianza dei ricorrenti si risolve in censure alla motivazione del provvedimento impugnato, inammissibile ai sensi dell'art. 325 c.p.p., che limita l'impugnazione alla violazione di legge, nel caso in esame del tutto insussistente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2009