Sentenza 17 settembre 2014
Massime • 1
La contravvenzione di cui all'art. 734 cod. pen., in quanto reato "a forma libera", è integrata da qualsiasi condotta, commissiva od omissiva, dolosa o colposa, che distrugga o alteri le bellezze naturali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/09/2014, n. 48004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48004 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio Felice - Presidente - del 17/09/2014
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 2489
Dott. ACETO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 10155/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OT IG, nata a [...] il [...];
avverso la sentenza del 22/05/2013 del Tribunale di Messina;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. BALDI Fulvio che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato OT IG alla pena di 800,00 Euro di ammenda per il reato previsto dall'art. 734 c.p. per avere distrutto o, comunque, alterato la vegetazione ripariale di pregio della riserva naturale di "Capo Peloro", presente all'interno del fondo di sua proprietà, effettuandone o facendone effettuare la recisione. Reato accertato in Messina il 28 luglio 2010.
Nel pervenire a tale conclusione il tribunale ha osservato come fosse evidente dalla documentazione fotografica acquisita al fascicolo per il dibattimento la distruzione del sito protetto del quale l'imputata era proprietaria.
2. Per la cassazione dell'impugnata sentenza, propone ricorso, tramite il difensore, OT IG affidando il gravame ad un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e difetto di motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione all'art. 734 c.p. ed all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, per essere stata la penale responsabilità affermata in assenza di prove circa la commissione del fatto da parte dell'imputata e per avere il tribunale omesso di esaminare e di valutare la prova testimoniale. In particolare, assume come, da un lato, non sia certa l'epoca di commissione del reato con la conseguenza che, in mancanza di certezze in tal senso, sarebbe maturata la prescrizione e, dall'altro, che la scarna motivazione adottata dal Tribunale non sarebbe idonea a sostenere l'affermazione di responsabilità sia sotto il profilo dell'integrazione dell'elemento oggettivo del reato (contestandosi che dai rilievi fotografici si potesse desumere la distruzione o l'alterazione della vegetazione del sito) e sia sotto il profilo dell'attribuibilità del fatto alla ricorrente (sostenendosi che i testi del pubblico ministero avrebbero effettuato solo un accertamento esterno dei luoghi senza entrare nella proprietà;
avrebbero genericamente affermato che la ricorrente ne fosse la proprietaria;
avrebbero affermato di non aver rilevato alcuna presenza di persone al momento dell'accertamento; di non avere effettuato alcun accertamento in merito alla circostanza se l'imputata avesse effettivamente alterato la vegetazione protetta ovvero dato incarico a terzi, essendosi limitati ad acquisire una informale e generica dichiarazione "di un suo parente venuto in ufficio"; di non conoscere quale fosse la situazione pregressa alla data dell'accertamento, non essendosi recati in precedenza sui luoghi;
di aver riconosciuto nelle foto acquisite in giudizio su richiesta del P.M. lo stato dei luoghi da cui risulta "un edificio in costruzione" appartenente a soggetto terzo e privo della vegetazione di pregio della riserva naturale di Capo Peloro).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e proposto nei casi non consentiti.
2. Pur al cospetto di una sintetica motivazione, la ratio decidendi del provvedimento impugnato è chiara, fondando la sentenza l'affermazione di responsabilità sul rapporto tra il luogo, soggetto alla speciale protezione, e la persona che ne poteva disporre (il proprietario).
Va ricordato che nella contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. il fatto di reato è integrato da qualsiasi condotta diretta a distruggere o a deturpare bellezze naturali sia mediante costruzioni o demolizioni che "in qualsiasi altro modo" (ossia con qualsiasi altra condotta alternativa a quella diretta a costruire o a demolire, che sono espressamente tipizzate nella descrizione del precetto). Infatti la contravvenzione si configura come reato a forma libera in quanto rientra nel modello legale, sulla base della tipizzazione dell'illecito, qualsiasi comportamento attraverso il quale si realizza la violazione del precetto penale, che è infranto da qualsiasi condotta che distrugga o alteri le bellezze naturali con la conseguenza che il comportamento può consistere sia in un'attività positiva che in una condotta omissiva, sia in un fatto doloso che in un fatto colposo, trattandosi di una contravvenzione che non è strutturalmente dolosa.
Non è irrilevante a tale proposito che le disposizioni penali tutelino le bellezze naturali imponendo l'obbligo - che scaturisce direttamente dalla legge (L. 29 giugno 1939, n. 1497) e dai singoli provvedimenti istitutivi dei vincoli (nella specie, dal decreto della Regione Sicilia di istituzione della riserva naturale di Capo Peloro in G.U. Reg. Sicilia del 31 agosto 2001, n. 43) - ai proprietari possessori o detentori di non arrecare pregiudizio estetico alla zona;
il che comporta per essi il dovere giuridico, sanzionato dall'art. 734 c.p., di non effettuarvi lavori e introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio all'aspetto esteriore dei luoghi soggetti alla speciale protezione, essendo l'esecuzione di qualsiasi opera condizionata al rilascio di espressa autorizzazione. A fronte di ciò, le doglianze sollevate nel ricorso appaiono del tutto generiche, irrilevanti e prive di decisività rispetto al rimprovero che è stato mosso all'imputata.
Non rileva invero la data di commissione del reato, posto che non è allegato ex adverso alcun elemento dal quale desumere che il fatto sia stato realizzato in epoca remota rispetto all'accertamento, ne' la ricorrente ha dimostrato di non essere proprietaria del bene protetto cosicché tutte le considerazioni svolte in ordine all'esito della prova testimoniale, oltre che ad essere in alcuni casi non comprensibili non avendo la Corte accesso agli atti processuali, si risolvono in censure in fatto che non sono consentite nel giudizio di legittimità.
La giurisprudenza di questa Corte ha più volte chiarito come, anche a seguito della modifica dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), introdotta dalla L. n. 46 del 2006, il sindacato della Corte di cassazione rimanga circoscritto nell'ambito di un controllo di sola legittimità, con la conseguenza che la possibilità, attribuitale dalla norma, di desumere la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione anche da "altri atti del processo" non le conferisce il potere di riesaminare criticamente le risultanze istruttorie, bensì quello di valutare la correttezza dell'iter argomentativo seguito dal giudice di merito e di procedere all'annullamento quando la prova omessa o travisata incida, scardinandola, sulla motivazione censurata (Sez. 6, n. 752 del 18/12/2006, dep. 16/01/2007, Romagnolo, Rv. 235732). Ne consegue che, anche di fronte alla previsione di un ampliamento dell'area entro la quale il controllo sulla motivazione deve operare, non muta affatto la natura del sindacato di legittimità, che rimane limitato alla struttura del discorso giustificativo del provvedimento impugnato e non può comportare una diversa lettura del materiale probatorio, anche se plausibile, sicché, per la rilevazione dei vizi della motivazione, occorre che gli elementi probatori indicati in ricorso siano decisivi e dotati di una forza esplicativa tale da vanificare l'intero ragionamento del giudice del merito (Sez. 3, n. 37006 del 27/09/2006, Piras, Rv. 235508). Non è perciò sufficiente per scardinare la motivazione censurata affermare, come nella specie, apoditticamente in ricorso che dalle fotografie non si evincerebbe il fatto materiale del reato contestato e ritenuto in sentenza o che non sarebbe stata raggiunta la prova della proprietà del luogo, in capo alla ricorrente, per essere insufficienti le visure catastali sulla cui base il rapporto di proprietà sarebbe stato invece affermato, in mancanza di ogni contraria allegazione.
3. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 17 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 20 novembre 2014