Sentenza 7 giugno 2001
Massime • 1
Integra un'attività di concorrenza sleale, "ex" art. 2598, n. 2), cod. civ., l'illegittima, in quanto discreditante e lesiva del principio della libertà di iniziativa economica privata, diffusione, presso altri clienti dell'offerente, della notizia dei prezzi scontati praticati da un'impresa concorrente, a titolo di promozionale, al fine di penetrare in una nuova zona di mercato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2001, n. 7737 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7737 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CORRADO CARNEVALE - Presidente -
Dott. GIOVANNI LOSAVIO - Consigliere -
Dott. MARIA GABRIELLA LUCCIOLI - Consigliere -
Dott. MARIO ROSARIO MORELLI - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EKAF SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso l'avvocato CARMINE MONACO SORGE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RAMOINO, giusta procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
TORREFAZIONE MIKE CASTAGNOTTO MARIO SpA;
- intimata -
e sul 2^ ricorso n. 19037/99 proposto da:
TORREFAZIONE MIKE SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA PACUVIO 34, presso l'avvocato GUIDO ROMANELLI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato FRANCO PANERI, giusta mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;
- controricorrente e ricorrente incidentale -
contro
EKAF SpA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA POMPEO MAGNO 7, presso l'avvocato CARMINE MONACO SORGE, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato LUIGI RAMOINO, giusta procura a margine del controricorso;
- intimata -
avverso la sentenza n. 775/98 della Corte d'Appello di TORINO, depositata il 30/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20/03/2001 dal Consigliere Dott. Giuseppe Maria BERRUTI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Monaco Sorge, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso principale e il rigetto del ricorso incidentale;
udito per il resistente e ricorrente incidentale, l'Avvocato Romanelli, che ha chiesto il rigetto del ricorso principale e l'accoglimento del ricorso incidentale;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La IO IK conveniva davanti al Tribunale di Alessandria la EK spa ed il suo rappresentante per la zona di Pavia NG EC, narrava che il EC aveva illegittimamente divulgato presso la clientela tutta di essa attrice nella zona di Alessandria le condizioni esclusive e particolari che essa stessa aveva ritenuto di proporre al solo UI RD, titolare dell'esercizio Gelatilandia con sede in Melegnano, in provincia di Pavia. Chiedeva la condanna dei convenuti, per concorrenza sleale, al risarcimento dei danni cagionati medianti il denunciato comportamento che aveva fatto rilevare ai clienti Alessandrini il livello superiore dei prezzi ad essi praticati, rispetto a quelli offerti al RD. La EK resisteva. Il EC, dal suo canto, resistendo dichiarava di avere semplicemente informato la sua preponente dell'offerta suddetta praticata dalla IK, al loro cliente RD. Il Tribunale di Alessandria riteneva provata la concorrenza sleale da parte della EK che condannava in con5eguenza, mentre dichiarava estraneo al predetto illecito il EC. Inibiva alla EK di continuare nel comportamento denunciato e la condannava al risarcimento dei danni che liquidava equitativamente in L. 50.000.000.
La EK proponeva appello.
Resisteva la IK e proponeva appello incidentale domandando gli interessi compensativi sulla somma liquidata dal marzo del 1991. La Corte di Torino respingeva entrambi gli appelli. Riteneva provato che il comportamento in questione proveniva dalla EK. Rilevava che la IK attraverso il suo rappresentante ON aveva fatto una serie di proposte ai commercianti della zona di Pavia, nella quale stava organizzando una strategia di penetrazione, diversificate a seconda del livello di vendita e dell'importanza del punto commerciale gestito. L'offerta al RD dunque effettivamente era particolarmente vantaggiosa in considerazione della importanza dell'esercizio di questi, denominato Gelatilandia ed era stata consegnata al RD stesso personalmente, redatta su foglio vergato a mano da ON. Dopo solo dieci giorni da tale consegna iniziava la diffusione del documento stesso presso i clienti allessandrini di IK. Tale breve lasso di tempo, l'interesse della EK a reagire ad una offerta effettuata ad un suo cliente di riguardo quale il RD ed il fatto che tale società era informata dell'offerta stessa, escludevano secondo la corte di merito che essa potesse essere stata divulgata da altri che non la EK.
La sentenza impugnata rileva che la divulgazione presso la clientela alessandrina del concorrente di una offerta particolarmente vantaggiosa da questo fatta ad un operatore del pavese, nell'ambito di un tentativo di penetrazione in quel mercato, costituiva concorrenza sleale ai sensi dell'art. 2598, n. 2, c.c., perché tendeva a far maturare nei clienti IK dell'alessandrino la pretesa di analoghe condizioni. Dal raggiro così realizzato, secondo la corte di merito, era derivato discreto commerciale e danno alla rete di vendita della IK, che, tra l'altro, per limitare il recesso dai contratti aveva dovuto anche accedere a domande di sconti. Quanto all'appello incidentale della IK la corte di Torino rilevava che il giudice di primo grado aveva provveduto a liquidare equitativamente il danno alla data della sentenza, ricomprendendo nella somma liquidata tutte le voci domandate.
Contro questa sentenza ricorre per Cassazione con tre motivi la EK. Resiste con controricorso e spiega ricorso incidentale la IK. Resiste al ricorso incidentale con controricorso la EK, e deposita memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1) I ricorsi vanno preliminarmente riuniti.
2) Con il primo motivo di ricorso la EK lamenta la violazione degli artt. 2697, 2727, 2729 c.c. nonché il vizio di motivazione sul relativo punto decisivo della controversia. Sostiene che la corte di merito ha presunto che la divulgazione delle condizioni contrattuali in questione avvenne ad opera di essa ricorrente sulla sola considerazione del breve lasso di tempo (dieci giorni) intercorso dalla proposta del ON a Gelatilandia, ed ad onta della presenza sul mercato di altri imprenditori che ben avrebbero potuto avere interesse all'evento stesso. Sostiene che la deduzione trascura le risultanze istruttorie e realizza in modo fantasioso una sorta di presumptio de presunto.
2a) Osserva il collegio che la corte di merito ha accertato, oltre al predetto lasso di tempo, anche le modalità riservate di comunicazione delle proposte contrattuali in questione al RD, basate sulla sua situazione nel mercato del Pavese. Quindi ha accertato la circostanza dell'essere il RD cliente di EK e con ciò l'esistenza di un interesse di questa a resistere al tentativo di sottrarle un cliente. Inoltre ha accertato che la EK era stata messa a conoscenza dell'offerta dal suo rappresentante in zona. Da tali fatti noti ha tratto la deduzione del fatto ignorato. La statuizione si basa su di un accertamento che rientra nella discrezionalità del giudice del merito, che è adeguatamente motivato. Le diverse conclusioni che il ricorrente trae da pretesi vizi nell'esame delle risultanze istruttorie corrispondono ad un inammissibile tentativo di riesaminare i fatti di causa. Il motivo è perciò infondato.
3) Con il secondo motivo di ricorso la società ricorrente lamenta la violazione dell'art. 2598, n. 3, c.c.. nonché l'omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Sostiene che la corte non ha motivato in ordine alla liceità del comportamento della IK consistito nella offerta sottocosto dei suoi prodotti;
offerta, la cui natura illecita ai sensi della norma in epigrafe avrebbe giustificato la legittima difesa posta in essere dalla EK. 3a) Osserva il collegio che la doglianza viene argomentata come se la causa, nel merito, avesse avuto ad oggetto l'esame di una domanda di concorrenza sleale da prezzo sottocosto, ovvero da pratica di sconto scorretta. Se così fosse, indipendentemente dal fondamento della doglianza, sarebbe da esaminare la questione dei limiti al potere del concorrente di competere sul prezzo. La controversia invece è nata da una accusa di illegittima, in quanto discreditante, diffusione delle offerte commerciale fatte da IK a RD allo scopo di entrare nel mercato pavese. A tale tentativo, secondo l'attrice IO IK e secondo la ricostruzione effettuata dalla corte di merito, EK ha reagito con la divulgazione presso i clienti alessandrini di IK della offerta stessa.
La sentenza impugnata, a foglio 8, rileva anche, come nota la ricorrente, la liceità astratta della pratica promozionale che si attua con l'abbassamento del prezzo corrente. Ma tale rilievo, anzitutto, contrariamente a ciò che ritiene il ricorrente, non merita censure.
Il prezzo scontato adoperato come tecnica di conquista di un ben determinato cliente, ipotesi che nella specie ricorre, non costituisce pratica scorretta. L'offerente una merce o un servizio ben può rinunciare ad un determinato livello di ricavi, se ritiene che il corrispondente investimento può fargli raggiungere il vantaggio dell'ampliamento del suo mercato.
Diversa, invece, è la ipotesi alla quale la ricorrente allude con qualche genericità (giacché non precisa, ad esempio, di quali costi, fissi o variabili, si tratti) del prezzo sottocosto, al quale la giurisprudenza e la dottrina fanno riferimento quando ritengono l'illiceità del prezzo sistematicamente tenuto sotto il livello dei costi allo scopo di mantenere, abusandone, una posizione dominante o un monopolio, ovvero di conquistarli anche espellendo il concorrente da uno specifico mercato. Tali ipotesi, che non sono in alcun modo individuabili nella sola pratica di prezzo scontato a favore di un clienti indipendentemente da una strategia predatoria nel senso precisato, nella causa non sono mai state allegate.
L'odierna ricorrente, infatti, sin dal suo primo atto si è difesa negando la divulgazione di cui era accusata e, quindi, affermando la anormalità, in via di principio, ovvero in sè considerato, del prezzo scontato.
Pertanto, ritiene il collegio di precisare, anche ad integrazione della motivazione della sentenza impugnata, che, mentre non vengono in rilievo i precedenti di questa Corte Suprema sulla questione in genere (sent. nn. 29109 del 1983, e 2743 del 1983), l'esatto richiamo al principio della libertà di iniziativa economica compiuto dalla corte di merito, ha, nell'economia della motivazione, la funzione di introdurre la successiva argomentazione, perspicua, che esamina il comportamento opposto dalla EK al predetto esercizio di un diritto costituzionale. Detta reazione è l'oggetto della causa, nella quale si discute dell'effetto consistito nella convinzione prodotta nella clientela IK dell'alessandrino che il ON, concessionario in Pavia, potesse offrire sconti più forti di quelli praticati in Alessandria per conto della stessa IK.
Pertanto il cennato richiamo alla liceità della concorrenza sul prezzo, necessario, come si è detto, per chiarire la natura del comportamento della EK, concretante esso, nella ricostruzione della corte torinese, impedimento all'entrata del concorrente nello specifico mercato mediante la diffusione di notizie idonee a determinarne di credito e pregiudizio, non ha posto in essere alcuna violazione di legge. Nè la corte d'appello ha mancato di motivare su un punto essenziale, come sostiene la ricorrente, tentando inammissibilmente di mutare l'oggetto della controversia, giacché la fattispecie controversa non riguarda un contrasto con il n. 3 dell'art. 2598 cc, ma invece un caso di illiceità specifica, tipizzata dal n. 2 della norma stessa.
4) Con il terzo motivo di ricorso la EK lamenta la violazione degli artt. 2056, 1223, 1226, 1227 cc nonché dell'art. 2600 ed il vizio di motivazione sul relativo punto. Sostiene che la corte di merito non poteva liquidare equitativamente il danno giacché non ne ha accertato anzitutto la esistenza.
La doglianza è infondata.
la Corte di merito ha espressamente esaminato le conseguenze della divulgazione ovvero del raggiro posto in essere dall'odierna ricorrente, menzionando lo sconvolgimento del rapporto tra IK e clienti dell'alessandrino, indotti a richiedere sconti maggiori, e la conseguente necessità di accedere a tali richieste. Ha anche accertato il discredito che l'equivoco sulle diversità di trattamento ha cagionato alla stessa IK presso l'intera clientela. Il ricorso all'equità è stato fondato sul necessario presupposto dell'accertamento del danno.
5) Il ricorrente incidentale lamenta la violazione dell'art. 1226 cc nonché la motivazione inadeguata sul punto. Afferma che la corte di merito non ha rilevato che la liquidazione equitativa dei danni da concorrenza sleale, se sicuramente attualizza la sentenza l'ammontare in questione deve tuttavia chiarire se include nella sua valutazione la mancata possibilità di godere della somma dalla data del fatto fino alla pronuncia.
Secondo il ricorrente incidentale il ragionamento della sentenza esclude che tale considerazione sia stata compiuta, cosicché la somma stessa doveva essere aumentata degli interessi compensativi. 5a) osserva il collegio che l'attualizzazione del credito riconosciuto, che avviene con la valutazione equitativa, include tutte le voci di danno richieste in modo sintetico, come peraltro la corte di merito ha espressamente chiarito.
La censura è pertanto infondata.
6) I due ricorsi debbono essere rigettati.
Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del di cassazione. La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Compensa le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 20 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2001