Sentenza 3 novembre 2000
Massime • 1
In tema di disciplina dell'immigrazione, non costituisce reato la condotta di chi, senza essere concorso nella attività illecita diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato, ovvero senza favorirne la permanenza, si adoperi per favorire la uscita dal territorio nazionale di stranieri clandestini, atteso che l'art. 10 della legge n. 40 del 1998 non prevede come reato - a differenza dell'art. 12 l. n. 143 del 1986, abrogata - l'attività di intermediazione di movimenti illeciti, o comunque clandestini, di lavoratori migranti, che non si risolvono nel favorire materialmente il loro ingresso o la loro permanenza nello Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/11/2000, n. 4060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4060 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LUIGI D'ASARO Presidente del 03/11/2000
1. Dott. GIANGIULIO AMBROSINI Consigliere SENTENZA
2. Dott. ILARIO S. MARTELLA Consigliere N. 4060
3. Dott. STEFANO MONACI Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIOVANNI CONTI Consigliere N. 2053/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano nel procedimento nei confronti di DU CE, QE AG, RI RT, AM AN, PE DI, NI LI, NO NO MA, AL AD, JE IZ MO, QE ES
Avverso la sentenza in data 27 ottobre 1999 della Corte di appello di Milano Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
Lette le conclusioni del Pubblico ministero, con le quali si chiede che l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Fatto
Con sentenza in data 16 ottobre 1998, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecco, in sede di udienza preliminare, dichiarava non luogo a procedere nei confronti degli imputati indicati in epigrafe in ordine al reato di cui all'art. 12 l. n. 943 del 1986 (attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti ai fini di occupazione in transito in Italia con destinazione Svizzera) per abolitio criminis e in ordine al reato di cui all'art. 416 c.p. (partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata ai reati di cui al capo che precede) perché "il fatto non sussiste".
A seguito di impugnazione del pubblico ministero, la Corte di appello di Milano, con sentenza in data 27 ottobre 1999, confermava la decisione del primo giudice.
Osserva la Corte di merito che la fattispecie contestata, considerata dall'art. 12 della legge n. 943 del 1986, perfettamente aderente al fatto accertato a carico degli imputati, prevedeva il fatto di colui che, senza avere concorso nell'ingresso abusivo dello straniero in Italia, aiutava quest'ultimo a emigrare verso altri paesi. Tale disposizione è stata però abrogata dall'art. 46 della legge n. 40 del 1998, la quale non ha riprodotto alcuna fattispecie nella quale la prima possa considerarsi assorbita. In particolare, non può ritenersi che il fatto sia ora ricompreso nella fattispecie dell'art. 10 della legge da ultimo citata, la quale considera il fatto, del tutto diverso, di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano, il quale denuncia l'erronea applicazione della legge penale e il difetto di motivazione, rilevando, in punto di diritto, che l'art.12 della legge n. 943 del 1986 sanzionava qualunque comportamento diretto alle migrazioni clandestine di lavoratori, anche solo in transito, attraverso il territorio dello Stato e che tale condotta è ora da considerare ricompresa nella nuova fattispecie di cui all'art.10 della legge n. 40 del 1988, che prevede il fatto di chi compie attività dirette a favorire l'ingresso illegale degli stranieri nel territorio dello Stato, come del resto affermato nel presente procedimento, sia pure incidentalmente da Cass., sez. I, c.c. 13 luglio 1998, DU e altri. L'Ufficio ricorrente rileva inoltre che la Corte di appello ha omesso di prendere in considerazione le censure dell'atto di appello con le quali si evidenziava che l'operazione di immigrazione clandestina dai territori balcanici prevedeva necessariamente il passaggio nel territorio italiano e implicava quindi il concorso quanto meno morale degli attuali imputati nell'attività preliminare di introduzione dei cittadini stranieri in Italia.
Il difensore di JE IZ MO ha presentato memoria con la quale si controdeduce rispetto ai rilievi svolti nell'atto di ricorso, del quale si chiede il rigetto.
Diritto
Il ricorso è infondato.
L'art. 10 della legge 6 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), poi recepito dall'art. 12 del d.P.R. 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), prevede come reato, per quanto qui interessa, la condotta di chi, in violazione delle norme sulla immigrazione degli stranieri, "compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato" (comma 1) o di chi "favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato" (comma 5).
Ora, la questione di diritto che è posta dal presente ricorso, è se, a prescindere da quale fosse il tenore dell'abrogato art. 12 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 (sulla base del quale, ratione temporis, era stata elevata l'imputazione nell'ambito del presente procedimento), in una delle ipotesi sopra descritte rientri la condotta di chi, senza essere concorso nella attività illecita diretta a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato ovvero senza favorire la permanenza degli stranieri nel medesimo territorio, si adoperi per favorire la fuoriuscita dal territorio nazionale di stranieri clandestini.
Si dice che questa, e solamente questa, è la questione di diritto, atteso che la sentenza impugnata, conformemente all'avviso del primo giudice, ha escluso che fossero state raccolte prove a carico degli imputati circa una loro (precedente) attività diretta a favorire l'ingresso di cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato o anche solo a favorirne la permanenza;
essendo solo stato accertato che essi si erano adoperati per "farli espatriare in Svizzera, clandestinamente ed al più presto" (v. p. 5 della sentenza).
Per il vero, il ricorrente, nel secondo motivo di ricorso, censura, sul punto, la logicità e completezza della motivazione della sentenza impugnata, assumendo che la Corte di merito aveva omesso di prendere in considerazione "un coacervo di elementi probatori acquisiti agli atti"; ma tale rilievo appare all'evidenza configurare una censura in punto di fatto, che non può trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità.
Ora, tornando alla quaestio juris, appare indubitabile che, per la chiara lettera della legge, la mera condotta consistente nel favorire la fuoriuscita dal territorio nazionale di stranieri clandestini non costituisca più reato;
ne' può interessare, stante l'art. 2 comma secondo c.p., se essa fosse invece penalmente rilevante in base alla norma abrogata.
Non può dunque che esprimersi dissenso rispetto alle precedenti pronunce di questa Corte, una delle quali emessa nell'ambito di una procedura incidentale rispetto al presente procedimento, secondo cui il vigente art. 10 della legge n. 40 del 1998 (trasfuso nell'art. 12 del t.u. di cui al d.P.R. n. 286 del 1998) "assorbe, per la sua genericità, tutte le precedenti specifiche fattispecie delittuose, ivi compresa l'intermediazione prima prevista come reato dall'art. 12 della legge n. 943 del 19B6" (Cass., sez. I, c.c. 13 luglio 1998,
DU ed altri;
Cass., sez. III, u.p. 18 ottobre 1999, Chen Li Ping). Potrebbe forse riconoscersi, in accordo con tali precedenti, che le ipotesi consistenti nel favorire l'abusivo ingresso o la permanenza di extracomunitari nel territorio dello Stato abbiano nella nuova disposizione un contenuto più ampio rispetto alle corrispondenti condotte desumibili dall'abrogato art. 12 comma 1 l. n. 943 del 1986, posto che in quest'ultima disposizione la fattispecie era costruita finalisticamente in funzione della "occupazione", in linea, del resto, con l'ispirazione generale della legge, che considerava la materia dei cittadini extracomunitari solo sotto il versante lavoristico;
ma è comunque indiscutibile che il vigente art. 10 l. n. 40 del 1998 (art. 12 del t.u. ) comprende due sole tipologie di condotte (quella, appunto, diretta a favorire l'ingresso nello Stato del cittadino straniero ovvero quella di favorirne la permanenza), non considerando affatto le diverse "attività di intermediazione di movimenti illeciti o comunque clandestini di lavoratori migranti" (v. art. 12 della l. n. 943 del 1986) che non si risolvano nel favorire materialmente il loro ingresso o la loro permanenza nello Stato.
In conclusione, non essendo la pronuncia impugnata eccepibile nè sotto il profilo di diritto ne' sotto quello motivazionale, il ricorso deve essere rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 novembre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000