Sentenza 17 febbraio 1999
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 30 legge 26 aprile 1983 n. 131, possono rientrare nel trattamento pensionistico dei dipendenti degli enti locali tutti gli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione dell'attività lavorativa; pertanto, è computabile a tal fine nel trattamento pensionistico l'indennità di incentivazione prevista dalla disciplina aziendale dell'A.M.A.N. (Azienda Municipalizzata Acquedotto di Napoli) che ha equiparato (dal 1 gennaio 1987) i criteri di determinazione della base di calcolo del trattamento pensionistico aziendale al sistema pensionistico della C.P.D.E.L..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 17/02/1999, n. 1336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1336 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gentile RAPONE - Presidente -
Dott. Marino Donato SANTOJANNI - Consigliere -
Dott. Bruno D'ANGELO - Consigliere -
Dott. Donato FIGURELLI - Rel. Consigliere -
Dott. Corrado GUGLIELMUCCI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
AMAN AZIENDA MUNICIPALIZZATA ACQUEDOTTO DI NAPOLI, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliato in ROMA presso LA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati COSTANTINO BASSI, DONATO PORCELLI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TO IN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAVOUR 275, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI FRANCESCO CAPECCI, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI FERRARA, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 3944/94 del Tribunale di NAPOLI, depositata il 30/12/94 R.G.N. 27570/92;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/10/98 dal Consigliere Dott. Donato FIGURELLI;
udito l'Avvocato PORCELLI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Massimo FEDELI che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il signor IN SI, già dipendente dell'AMAN da prima della municipalizzazione dell'acquedotto comunale, con ricorso dep. il 10.7.1991 si rivolse al Pretore del lavoro di Napoli, chiedendo il riconoscimento del diritto a vedersi computare nella retribuzione pensionabile l'indennità di incentivazione stabilita per accordo sindacale, il lavoro straordinario e l'indennità di pasto e la conseguente condanna dell'azienda a riliquidare il trattamento pensionistico.
L'AMAN costituendosi si oppose alla domanda, eccependo la non includibilità di tali emolumenti nella retribuzione pensionabile, alla stregua delle disposizioni regolamentari e dei relativi provvedimenti adottati dall'azienda nella disciplina del trattamento pensionistico.
Il Pretore con sentenza 13-16 ottobre 1992 rigettò la domanda dell'SI, accogliendo le eccezioni aziendali. Su gravame interposto dal lavoratore, il Tribunale di Napoli riformò parzialmente la decisione pretorile, condannando l'AMAN a riliquidare il trattamento pensionistico, tenendo conto di quanto corrisposto a titolo di indennità di incentivazione. I giudici di appello rilevavano che, sebbene il regolamento organico adottato dall'azienda escludesse implicitamente dalla nozione di stipendio le dedotte indennità in quanto non permanenti (artt. 64, 67), nondimeno la stessa azienda con propria delibera n.404/87, nell'adeguare il trattamento pensionistico aziendale a quello CPDEL vigente per i dipendenti assunti prima della municipalizzazione, aveva implicitamente riconosciuto la includibilità dell'indennità di incentivazione, in quanto prevista nel previgente regime CPDEL in base alla relativa disciplina (art. 12 l.379/55). Avverso tale sentenza - ora A.R.I.N. - l'AMAN ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
Il lavoratore intimato ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo la ricorrente, denunziando violazione ed erronea interpretazione della delibera n.404/87, dell'art. 30 d.l. n.55/83, come convertito nella legge n.131/83, della circolare del Ministero del Tesoro n.608/83 sui criteri di determinazione dei trattamenti di quiescenza, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., deduce che il Tribunale, che correttamente - alla luce delle disposizioni del regolamento organico - ha escluso dalla base di calcolo della retribuzione pensionabile le indennità invocate dal lavoratore, ivi compresa quella di incentivazione, ha invece erroneamente riconosciuto tale ultimo emolumento come computabile in base alla delibera 404/87, intesa all'adeguamento della pensione aziendale a quella CPDEL;
che la disciplina del trattamento CPDEL, contenuta nella normativa richiamata dal Tribunale, non prevede infatti la inclusione - nella base di calcolo della pensione - di indennità di derivazione aziendale e non collettiva, quale appunto l'indennità di incentivazione (diversamente dal premio di produttività): il che è stato ribadito dalla stessa CPDEL, appositamente interpellata dopo l'adozione della delibera - come da relativa documentazione in atti -; che anche il Ministero del Tesoro nella circolare 608/83 sui criteri di determinazione dei trattamenti di quiescenza ha esplicitamente escluso dalla retribuzione pensionabile i compensi incentivanti, poiché solo accessori rispetto allo stipendio. Il ricorso è infondato.
Va premesso che il personale dipendente dell'AMAN, ora ARIN, assunto prima che la stessa venisse municipalizzata, cioè prima del 30.11.1963, ha conservato il diritto a percepire la pensione aziendale, prevista dal R.O. del 22 settembre 1945, sostitutiva della pensione erogata dalla Cassa Previdenza dei Dipendenti degli Enti Locali - CPDEL -.
Allo scopo di evitare che il dipendente assunto prima del 1963 goda di un doppio trattamento, la pensione erogata dalla CPDEL viene incassata dall'Azienda, anche se una parte di questa, proporzionata ai contributi versati dal dipendente in costanza di rapporto di lavoro, è versata al dipendente in aggiunta al trattamento aziendale.
Tuttavia, essendo stata estesa la base imponibile per la pensione CPDEL, anche in virtù delle leggi n.379 del 1955 e n. 1077 del 1959, ad elementi retributivi non presi in considerazione dalla pensione aziendale, è sorta la necessità di adeguare le basi retributive utili ai fini della pensione CPDEL (corrisposta a carico dello Stato) e quella aziendale (calcolata in relazione alla voce "stipendio"), in modo da garantire la omogeneità dei valori di riferimento, tenuto conto del sistema di interrelazione e conguaglio tra le due pensioni, previsto dall'accordo 15 gennaio 1968. A tal fine veniva, appunto, adottata la delibera n.404 del 29 settembre 1987 da parte del Sub Commissario dell'AMAN, dr. G.Ietto, incaricato della gestione dell'Azienda e, con detta delibera, si stabiliva che, per l'aspetto che qui interessa, di "fissare, in adeguamento alle vigenti disposizioni di legge, con decorrenza 1.1.87, la base imponibile delle pensioni aziendali di cui all'art. 66 del R.O., in stretta analogia degli elementi retributivi assoggettabili al sistema pensionistico CPDEL;
comprendendo quindi tutti gli elementi retributivi aventi carattere di fissità, continuità e irrevocabilità, limitatamente al personale in servizio assunto prima del 30.11.1963 e regolato agli effetti pensionistici dalle norme del R.O. 22.9.1945".
Ciò puntualizzato, si osserva che, posto - come è del resto pacifico - che l'intento della delibera n.404/87 era quello di uniformare i criteri di calcolo della pensione aziendale a quelli della pensione CPDEL, non può esservi dubbio che, come ritenuto dal Tribunale, ai fini della individuazione della base imponibile della prima, occorra far riferimento alla disciplina che detta i criteri di determinazione della base imponibile della seconda;
e, dunque, in primo luogo, all'art. 30 della legge n.131 del 23 aprile 1983, che così recita: "per le Casse Pensioni Dipendenti Enti Locali.....la retribuzione annua contributiva, definita dagli artt. 12, 13 e 14 della L.11.4.55 n.379, è costituita dalla somma degli emolumenti fissi e continuativi dovuti come remunerazione per l'attività lavorativa".
Come ha osservato il Tribunale, deve poi specificamente aversi riguardo alle norme richiamate da detto articolo, ed, in particolare, all'art. 12 della legge n.379 del 1955, che, a sua volta - dopo l'affermazione di principio, ribadita anche dall'art. 30 cit., alla cui stregua, per la determinazione della retribuzione annua contributiva, "si considera soltanto la parte fissa e continuativa del complesso degli emolumenti che l'iscritto percepisce nell'intero anno" -, precisa che "fino a quando tale parte non sarà riordinata in un'unica voce del trattamento economico di attività di servizio, essa sarà considerata come costituita dai seguenti elementi: (...)", tra i quali è prevista espressamente la "indennità di presenza computata per 280 giorni l'anno". E - prosegue il Tribunale - dalla disciplina della successiva legge n.1077 del 1959 (artt. 15 e 16) emerge poi che, pur definendosi la retribuzione annua contributiva come "la risultante degli emolumenti fissi e continuativi", sono espressamente esclusi da questa sia i "compensi per il lavoro straordinario, anche se corrisposti in forma forfettaria fissa", sia "le indennità o gli assegni corrisposti, interamente od in parte, a titolo di rimborso spese", sia altri assegni o indennità, che non presentano alcuna affinità con l'indennità di incentivazione o presenza, oggetto di esame, e che non viene per nulla menzionata.
Correttamente argomenta pertanto il Tribunale che può allora ragionevolmente ritenersi che, allo stato della legislazione in materia, il generico richiamo ad una nozione di retribuzione come comprensiva di tutti gli elementi fissi e continuativi appare, per un verso, specificato in positivo dalla espressa previsione dell'inclusione (tra l'altro) dell'indennità di incentivazione nella base del computo della pensione, e, per altro verso, limitato in negativo dalla specifiche previsioni, che escludono dal computo altri assegni od indennità, di cui nessuno si identifica o presenta caratteri propri dell'indennità in questione. Nè ha pregio il rilievo dell'Azienda ricorrente, secondo il quale la disciplina del trattamento CPDEL, contenuta nella normativa richiamata dal Tribunale - e segnatamente nella legge 5 dicembre 1959 n.1077 -, non prevede infatti la inclusione - nella base di calcolo della pensione - di indennità "di derivazione aziendale e non collettiva", quale appunto la indennità di incentivazione (art. 15).
Innanzi tutto, invero, come ha correttamente affermato il Tribunale, nella misura in cui le disposizioni richiamate sono "disposizioni specifiche attinenti ad aspetti particolari della vicenda retributiva", in relazione al punto in oggetto, non può ravvisarsi un effetto abrogativo delle disposizioni temporalmente succedutesi rispetto alle precedenti.
Ma non può neppure essere condivisa l'interpretazione della ricorrente, relativa all'art. 15 citato, e secondo la quale il richiamo nel testo letterale della disposizione di legge alle "vigenti disposizioni legislative o regolamentari" ovvero ai "contratti collettivi di lavoro", escluderebbe la inclusione nella base di calcolo della pensione, indennità di derivazione aziendale e non collettiva (quale l'indennità di incentivazione). La norma di cui all'art. 15 della legge n.1077 del 1959, nel richiamare i "contratti collettivi di lavoro", chiaramente non esclude, contrariamente a quanto assume la ricorrente, i "contratti di lavoro aziendali", che, come più volte affermato da questa Corte Suprema (v. tra le altre Cass. n. 3092 del 1996) hanno natura ed efficacia di "contratti collettivi".
Nè rileva in questa sede che l'assunto dell'Azienda - esclusione di detta indennità dalla valutazione ai fini pensionistici - avrebbe trovato conferma nella interpretazione della stessa CPDEL nella circolare 608/83 del Ministero del Tesoro (per il carattere accessorio dei compensi incentivanti rispetto allo stipendio), in quanto trattasi di circostanze che, pur se tenute nella dovuta considerazione, non influiscono sulle conclusioni alle quali è pervenuta questa Corte Suprema nella soluzione della questione in oggetto, in sostanziale conformità delle motivazioni della sentenza impugnata.
Il ricorso va dunque rigettato.
Le spese di questo giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore antistatario del controricorrente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare al controricorrente, e per questo al difensore distrattario avv. Giovanni Ferrara, le spese di questo giudizio di cassazione, liquidate in lire.26.000, oltre lire 4.000.000 (quattromilioni) per onorario difensivo.