Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 3094
CASS
Sentenza 19 novembre 2015

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La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 3094
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3094
Data del deposito : 19 novembre 2015

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