Sentenza 19 novembre 2015
Massime • 1
La rinuncia al mandato difensivo non comporta l'obbligo per il giudice di nominare all'imputato - che non abbia provveduto alla nomina di un difensore di fiducia - un difensore d'ufficio, in quanto il difensore rinunciante è onerato della difesa fino all'intervento di una nuova nomina. Ne consegue che la mancata nomina del difensore d'ufficio, nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, non comporta alcuna nullità, essendo il difensore di fiducia - oltre che l'imputato - nella piena facoltà di proporre l'impugnazione fino all'intervento della nuova nomina.
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2. La soluzione adottata dalla Cassazione La Suprema Corte riteneva il motivo summenzionato fondato. In particolare, gli Ermellini ritenevano come la regolarità dell'iter processuale risultava essere stata irrimediabilmente compromessa dall'assenza della tempestiva nomina di un nuovo difensore dell'imputato ai sensi del comma 1 dell'art. 97 c.p.p., a seguito della rinuncia dell'originario difensore di fiducia. Difatti, per i giudici di piazza Cavour, allorché l'imputato sia rimasto privo del difensore, la nomina di un difensore di ufficio si impone atteso che la sostituzione d'ufficio ex art. 97 comma 4 c.p.p. costituisce un'eventualità episodica e temporanea, legata a specifiche …
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Presidente Catena – Relatore Pilla Ritenuto in fatto 1.Con sentenza del 5 novembre 2021, la Corte di,appello di Bari ha confermato la sentenza pronunciata in data 2 marzo 2017 dal Tribunale di Foggia nei confronti di M.G. con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia per i reati di bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale in concorso con M.M. , nella sua qualità di amministratore unico dal 16 gennaio 2008 al 26 maggio 2010, nonché amministratore di fatto sino al 15 settembre 2011 della società (omissis) s.r.l. dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lucera del (omissis) , con la circostanza aggravante di avere commesso più fatti di bancarotta. 2. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2015, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2015 |
Testo completo
3 0 9 4/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 1610 Dott. Alfredo Maria LOMBARDI -- Presidente- Dott. Silvana de BERARDINIS CC 19/11/2015- - Consigliere - Dott. Piero SAVANI R.G.N. 25138/2015 - Consigliere Dott. Paolo Antonio BRUNO - Consigliere - Dott. Luca PISTORELLI - Consigliere Relatore - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: LD AR, nato a [...], il [...]; avverso l'ordinanza del 17/4/2015 della Corte d'Assise di Frosinone;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Luca Pistorelli;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Marilia Di nardo, la quale ha richiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1.Con l'ordinanza impugnata la Corte d'Assise di Frosinone ha rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione e di remissione nel termine per impugnare la sentenza di condanna pronunziata dallo stesso organo giudicante per rissa aggravata proposta da LD AR.
2. Avverso l'ordinanza ricorre il condannato deducendo plurime violazioni di legge. Osserva il ricorso come prima della notifica all'LD dell'estratto contumaciale venne tempestivamente comunicato alla cancelleria la rinunzia al mandato del difensore di fiducia che lo aveva assistito nel giudizio di primo grado. A tale comunicazione non è però seguita, come invece ritenuto doveroso dal ricorrente, la nomina di un difensore d'ufficio. Pertanto alcun legale ha potuto esercitare per suo conto l'autonomo potere d'impugnazione spettante al difensore dell'imputato. Quanto invece al fatto sottolineato nel provvedimento impugnato per cui, pur avendo ricevuto la notifica dell'estratto contumaciale, il ricorrente non ha esercitato il proprio diritto d'impugnazione, si lamenta come la Corte territoriale avrebbe illegittimamente escluso ricorra l'ipotesi del caso fortuito 0 della forza maggiore, ingiustificatamente trascurando che l'LD era espatriato verso la Spagna - tra l'altro al fine di reperire le disponibilità necessarie a finanziare la nomina di un nuovo difensore e qui incarcerato per altre ragioni, rimanendo dunque impossibilitato a proporre appello avverso la sentenza di cui si tratta. Non di meno la stessa Corte territoriale non si sarebbe pronunziata sulla concorrente richiesta di essere restituito nel termine per proporre appello incidentale avverso le impugnazioni presentate dai coimputati e mai notificate all'LD ai sensi dell'art. 584 c.p.p.
3. Infine il 28 ottobre 2015 il ricorrente ha depositato memoria allegando documentazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e generico. - non contestato sul punto dal ricorrente2. Risulta dal provvedimento impugnato che il difensore di fiducia dell'LD abbia rinunziato al mandato difensivo dopo aver avuto conoscenza del deposito della motivazione della sentenza di primo grado e nelle more della notifica allo stesso LD dell'estratto contumaciale.
2.1 Non è in dubbio che, quando l'impedimento del difensore abbia carattere definitivo, come nel caso di rinunzia al mandato, se l'imputato non provvede alla nomina di un difensore di fiducia, il giudice ha l'obbligo di nominare un difensore d'ufficio, pena la sanzione di nullità assoluta ed insanabile degli atti compiuti in difetto di tale nomina. Ma in proposito è costante l'insegnamento di questa Corte per cui il suddetto principio opera nei casi in cui la rinunzia sia intervenuta prima del compimento di un atto per cui è obbligatoria la presenza del difensore, potendo altrimenti il giudice provvedere alla nomina del difensore d'ufficio nel momento successivo in cui la presenza del difensore si renderà necessaria, atteso che la suddetta rinunzia non ha effetto immediato, essendo il difensore di fiducia rinunciante ancora onerato della difesa dell'imputato fino all'intervento di una nuova nomina (ex multis Sez. 5, n. 14348 del 23 gennaio 2012, Guerra, Rv. 252305; Sez. 5, n. 13660 del 17 gennaio 2011, Giaffreda, Rv. 250164).
2.2 Ne consegue che - contrariamente a quanto eccepito nel ricorso - alcuna nullità in grado di riflettersi sul titolo esecutivo si è verificata per la mancata nomina di un difensore d'ufficio nella pendenza del termine per appellare la sentenza di primo grado, poiché quello di fiducia oltre che l'imputato era nella piena facoltà di - proporre l'impugnazione fino a che non fosse intervenuta una nuova nomina fiduciaria ovvero venisse nominato un difensore d'ufficio.
2.3 Ricorre dunque la fattispecie del mancato adempimento da parte del difensore dell'incarico ricevuto, che non costituisce di per sè ipotesi di caso fortuito o forza maggiore - che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili - idonea legittimare la richiesta di restituzione nel termine, anche perchè grava sull'imputato l'onere di vigilare sul corretto svolgimento dell'incarico conferito (Sez. 4, n. 11173 del 27 febbraio 2014, Zanoni, Rv. 262087; Sez. 2, n. 16066 del 2 aprile 2015, Costica e altro, Rv. 263761). E ciò è tanto più vero nel caso di specie, laddove il ricorrente ha ammesso di essere stato consapevole della rinunzia al mandato da parte del proprio difensore.
2.4 Irrilevanti sul punto rimangono dunque le questioni relative alle modalità di ricezione della rinunzia al mandato difensivo da parte dell'autorità giudiziaria procedente, che non influiscono sulla corretta applicazione dei suindicati principi nel provvedimento impugnato. Parimenti irrilevanti sono poi gli errori eventualmente commessi in altra procedure dinanzi al medesimo giudice dell'esecuzione e segnalati con la memoria depositata il 28 ottobre 2015. 3. Quanto alla sopravvenuta detenzione all'estero che avrebbe impedito al ricorrente di proporre personalmente l'impugnazione, va ricordato come per il consolidato orientamento di questa Corte la detenzione dell'imputato non può configurarsi come caso fortuito o forza maggiore ai fini ed ai sensi del primo comma dell'art. 175 c.p.p. (Sez. 1, n. 41155 del 24 ottobre 2011, Pantò, Rv. 251555). Né tale principio può ritenersi limitato allo stato di detenzione nel territorio nazionale, a meno che l'interessato non evidenzi le specifiche ragioni per cui lo stato di detenzione all'estero gli ha concretamente impedito di esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, cosa che nel caso di specie il ricorrente non ha fatto limitandosi ad affermare in maniera apodittica tale impedimento.
4. Quanto infine alla mancata pronunzia sulla richiesta di remissione nel termine per proporre appello incidentale deve rilevarsi come la stessa fosse inammissibile, non rilevando dunque l'omissione denunziata. Per il consolidato insegnamento di questa Corte, infatti, l'appello principale proposto da uno dei coimputati non deve essere notificato agli altri imputati, che non si siano avvalsi autonomamente del loro potere d'impugnazione, perché in capo a questi non v'è interesse alla proposizione dell'appello incidentale, che è previsto come impugnazione antagonista rispetto a quella della parte processualmente avversa (ex multis Sez. 1, n. 978/12 del 8 novembre 2011, Andreoletti, Rv. 251676).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 19/11/2015 Il Presidente Il Consigliere estensore Alfredo Maria Lombardi Luca Pistorelli Joux DEFONSTATAM CANCELLERIA addi 22 GEN 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Carmela Lanzuise uun