Sentenza 8 novembre 2005
Massime • 1
In tema di riesame di misure cautelari personali, allorché siano poste specifiche questioni circa la validità del provvedimento impugnato (nella specie, i decreti autorizzativi delle intercettazioni telefoniche) è legittima l'acquisizione o la produzione di atti a contenuto processuale che possono essere richiesti o allegati anche fuori dal termine stabilito dall'art. 309 commi quinto e decimo, cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni, fini cautelari, difensore, diritti, P.M., obblighi, terminiAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 21 dicembre 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 08/11/2005, n. 4207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4207 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. COCO Giovanni VI - Presidente - del 08/11/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - N. 1873
Dott. COLOMBO Gherardo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 026678/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
HU LI AS N. IL 10/04/1963;
avverso ORDINANZA del 01/06/2005 TRIB. LIBERTÀ di MILANO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. IACOPINO SILVANA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MURA A. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore avv. Pecorella G. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
OSSERVA
In data 01/06/2005 il Tribunale di Milano, decidendo sulla richiesta di riesame presentata nell'interesse di SH LI alias AU TO avverso l'OR del 13/5/2005 con la quale il G.I.P aveva applicato al predetto indagato la custodia cautelare in carcere per i reati di cui agli artt. 110 81 c.p., D.P.R. 309 del 1990, artt. 73 e 74, meglio specificati ai capi 1, 2 e 5 della rubrica, confermava il provvedimento coercitivo.
I giudici ricordavano che il 10 maggio 2005 SH LI era stato sottoposto a Milano a fermo di P.G. nell'ambito di indagini a livello internazionale riguardanti un'organizzazione di turchi, CU ed albanesi dedita al traffico di sostanze stupefacenti tra i paesi dei Balcani e l'Italia che erano state effettuate sulla base di intercettazioni telefoniche le quali avevano riguardato anche SH LI, ritenuto un soggetto avente un ruolo preminente all'interno del sodalizio.
Tali intercettazioni avevano permesso di acclarare il trasporto dalla Spagna in Italia di kg. 21,500 di eroina, nascosta in una intercapedine appositamente creata in un furgone di proprietà di MA FA VI, ad opera di RI CO il quale era stato arrestato a Ventimiglia l'11/09/2003. Tale episodio aveva dato luogo alla contestazione elevata al capo 1 della rubrica.
Le disposte intercettazioni avevano pure fatto accertare l'episodio specificato al capo 2 relativo al sequestro di Kg 13 eroina avvenuto in Varedo il 20/09/2004 e all'arresto del corriere dello stupefacente, tale HI SO.
SH LI era stato ritenuto dal G.I.P concorrente nei due fatti di cui sopra e partecipe dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti quale promotore e dirigente. Proponevano ricorso per Cassazione i difensori dell'indagato deducendo inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato. Si insisteva nell'eccezione di incompetenza per territorio.
Si ribadiva che l'iscrizione a carico dell'indagato nel registro delle notizie di reato era avvenuta il 27 febbraio 2003 o comunque doveva avvenire immediatamente dopo l'8 agosto 2003. Ne derivava l'inutilizzabilità di tutti gli atti di indagine compiuti successivamente al termine di scadenza delle indagini preliminari. Si evidenziava l'illogicità della motivazione dell'OR impugnata in ordine alla decisione di non riconoscere l'inutilizzabilità degli atti di cui alla produzione integrativa effettuata dal P.M. oltre il termine di legge. Si censurava la procedura seguita dal Tribunale che aveva portato alla mancanza di un regolare avviso notificato al difensore nei termini prescritti dall'art. 309 c.p.p., comma 8, dovendosi ritenere la prima udienza del 30 maggio tamquam non esset. Si sosteneva la mancanza di motivazione dei decreti depositati tardivamente dal P.M. il 31 maggio 2005 nonché l'inosservanza del termine per il deposito dell'OR. Si deduceva che non erano da ritenere integrati i presupposti legittimanti, nel merito, la misura custodiale, sottolineando vizio motivazionale sul punto.
Nell'interesse del ricorrente era depositata memoria con la quale, avuto anche riguardo alla OR 15/29 luglio 2005 n. 348 della Corte Costituzionale, si ribadiva la fondatezza della questione relativa all'obbligo del G.I.P. e, di conseguenza, del Tribunale del riesame di accertare ex post il momento dal quale si sarebbe dovuto iscrivere il nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. e di verificare l'eventuale inutilizzabilità di atti di indagine ai sensi dell'art. 407 c.p.p., comma 3. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame è infondato e va rigettato.
Il Tribunale ha respinto l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa in quanto ha ritenuto che Milano fosse il luogo di commissione del più grave dei reati contestati di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74. Ed infatti, le forniture di eroina erano destinate a tale città. Milano, inoltre, era il luogo di incontro dove venivano stretti e mantenuti i maggiori contatti tra i partecipanti all'associazione criminosa, in cui avveniva la consegna del denaro ed erano organizzate sotto il profilo logistico le importazioni di stupefacenti Per i giudici, comunque, trattandosi di reato commesso anche in parte all'estero, trovava applicazione l'art. 10 c.p.p., comma 3, con il richiamo fatto agli artt. 8 e 9 c.p.p..
Infatti, poiché non era certo il luogo di inizio della consumazione del reato, non potendo trovare applicazione l'art. 8 c.p.p., comma 3, occorreva fare riferimento alla regola dettata dall'art. 9 c.p., comma 3, secondo cui era competente il giudice in cui aveva sede l'ufficio del P.M. che aveva iscritto per primo la notizia di reato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p., per l'appunto quello di Milano.
La competenza di tale città era pure da affermare considerando i reati fine in quanto la droga sequestrata era diretta a Milano ed i due corrieri, HI SO ed RI, si erano ivi incontrati con gli altri associati ed erano partiti da tale luogo per prendere lo stupefacente e trasportarlo. L'acquisto della droga si era perfezionata, anche mediante accordi telefonici a Milano, luogo di residenza di SH LI e di alcuni degli altri componenti del sodalizio criminoso e dove questo operava stabilmente nel campo del traffico di stupefacenti.
I giudici, quindi, hanno fondato la loro decisione in ordine alla competenza dell'Autorità Giudiziaria di Milano su una valutazione di precisi elementi riguardanti il luogo del commesso delitto di cui al D.P.R. 309 del 1990, art. 74, e i reati fine che ha portato alla convinzione espressa, in adesione anche al principio affermato da questa stessa Sezione della Corte di Cassazione con la sentenza 17636 del 16/04/2004, Montalto, in tema di competenza territoriale nel settore dei reati riguardanti sostanze stupefacenti, in caso di impossibilità di individuare, ai sensi dell'art. 8 c.p.p., il luogo di consumazione del reato associativo.
Il Tribunale, altresì, ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese il 05/11/2004 e il 15/01/2005 da HI SO nonché di tutte le intercettazioni e degli atti di indagine successivi all'08/08/2004 per mancanza di proroga delle indagini stesse.
Ed invero, per i giudici, le iscrizioni a carico dell'indagato nel registro delle notizie di reato erano state effettuate il 16/03/2005 sicché non poteva condividersi l'assunto difensivo di tardiva iscrizione prospettato sul rilievo che SH LI era stato identificato già nell'agosto 2003. Quanto al dedotto obbligo del giudice di accertare ex post il momento in cui il P.M. avrebbe dovuto iscrivere nel detto registro il nome dell'indagato, di computare il termine ex art. 407 c.p.p., comma 3, da tale momento e, conseguentemente, di dichiarare l'inutilizzabilità degli atti eventualmente compiuti oltre il tempo stabilito dalla legge, si osserva che rimane valido il principio affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 16 del 30/06/2000, Tammaro, per il quale l'omessa annotazione della notizia criminis nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p. con l'indicazione del nome della persona raggiunta da indizi di colpevolezza e sottoposta ad indagini "contestualmente ovvero dal momento in cui esso risulta", non determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti fino al momento dell'effettiva iscrizione nel registro poiché, in tale caso, il termine di durata massima delle indagini preliminari, previsto dall'art. 407 c.p.p., al cui scadere consegue l'inutilizzabilità degli atti di indagine successivi, decorre per l'indagato dalla data in cui il nome è effettivamente iscritto nel detto registro, e non dalla presunta data nella quale il P.M. avrebbe dovuto iscriverlo. Presupponendo l'obbligo di iscrizione che a carico di una persona emerga l'esistenza di specifici elementi indizianti, l'apprezzamento della tempestività dell'iscrizione medesima rientra nell'esclusiva valutazione discrezionale del pubblico ministero ed è, comunque sottratto, in ordine all'an e al quantum, al sindacato del giudice. In ogni caso, per una specifica scelta del legislatore, dettata da evidenti motivi di ragionevolezza, si è ritenuto di ricollegare una sanzione processuale così rilevante quale quella della inutilizzabilità alla decorrenza del termine predeterminato di durata delle indagini preliminari da un preciso momento individuabile in maniera oggettiva e, quindi, certa, tale da impedire contestazioni. Eventuali negligenze del P.M. nell'iscrizione del nome dell'indagato nel registro di cui all'art. 335 c.p.p. potranno eventualmente rilevare in sede disciplinare o anche penale. Comunque, è appena il caso di osservare che non necessariamente l'effettuazione di intercettazioni su utenze in uso ad un soggetto comporta il riconoscimento che alla data del compimento delle operazioni relative sussistano già elementi utili all'iscrizione del nome predetto nel registro in questione.
Quanto poi alla dedotta irritualità dell'acquisizione della notizia di reato, correttamente i giudici hanno rilevato che il registro della notizie di reato non è collegato ad un particolare atto di indagine come presupposto di legalità dello stesso. Esso, quindi, non rientra tra gli elementi che il P.M. deve presentare a fondamento della richiesta di applicazione della misura cautelare. (cfr. Cass. Sez. 2^, Sent. 32285 del 27/08/2001, Messina). La mancata trasmissione della detta iscrizione nei termini di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5 e 10. pertanto, non determina alcuna inefficacia con conseguente possibilità per il Tribunale di disporne l'acquisizione a seguito di eccezione difensiva, come avvenuto nella specie. Peraltro, nel caso in esame, essendovi stato il rinvio dell'udienza, il difensore aveva avuto modo di prendere visione della nota di iscrizione medesima . Immune da censure è pure la decisione del Tribunale del riesame di disporre l'acquisizione dei due decreti autorizzativi di intercettazioni non trasmessi, avendo i giudici tale potere.
Alla stessa conclusione deve pervenirsi con riguardo alla determinazione del collegio di ritenere che i detti decreti potessero essere inviati anche dopo la scadenza del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 5, e ciò al fine di permettere alla difesa e ai giudici medesimi di controllare se fossero o meno utilizzabili i risultati delle captazioni nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza e sempre che fosse stata data alla difesa la possibilità di svolgere il proprio compito, come avvenuto nella specie. La difesa, infatti, era stata posta in condizione, attraverso la fissazione della nuova udienza dell'01/06/2005, di cui, a mezzo fax trasmesso il 31 maggio alle ore 9,28, era stata data comunicazione con l'invio dell'OR del Tribunale di acquisizione dei provvedimenti, di esaminare il materiale prodotto e di conoscere il contenuto dei decreti autorizzativi, come dimostrato dal fatto che lo stesso giorno l'Avv. De Carolis, sostituto dell'Avv. Pecorella, ha richiesto la consultazione degli atti del procedimento. Nel caso di specie, quindi, il termine concesso è stato adeguato, avendo permesso il raggiungimento dello scopo di rendere possibile al difensore l'esame degli atti acquisiti successivamente. Va ricordato che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 19853 del 22/05/2002, P.M. in proc. HA AS, hanno affermato che, quando siano poste specifiche questioni di validità del provvedimento impugnato, è possibile l'acquisizione o la produzione di un atto propulsivo a contenuto processuale da richiedersi o da allegarsi in qualsiasi momento del giudizio di riesame, indipendentemente dall'osservanza del termine perentorio indicato dall'art. 309 c.p.p., comma 5 e 10. Il rispetto di detto termine vale, invece, per l'omessa trasmissione dei soli atti a contenuto sostanziale con valore probatorio, aventi quindi diretto rilievo ai fini del merito della vicenda cautelare, effettivamente utilizzati dal giudice a fondamento dell'OR coercitiva. Il principio come sopra enunciato è stato applicato anche con riferimento alla fattispecie del mancato inoltro al Tribunale del riesame entro il quinto giorno, dei decreti autorizzativi, acquisiti successivamente (cfr. Sez. 6^, 02/10/2003, n. 6 Giua, Rv. 228860 secondo cui la circostanza detta non determina l'inutilizzabilità delle intercettazioni).
Peraltro, nella sentenza delle Sezioni Unite n. 45189 del 17- 23/11/2004 è stato affermato (cfr. pag. 7) che l'inutilizzabilità della prova desumibile dall'intercettazione dipende dall'illegalità del procedimento di ammissione di questa vale a dire dalla violazione dell'art. 267 c.p.p., e art. 268 c.p.p., commi 1 e 3, che disciplinano appunto l'ammissione e l'esecuzione dell'intercettazione, e non certo dalla mancata trasmissione del documento rappresentativo dell'intervenuta autorizzazione o della proroga delle operazioni.
L'inutilizzabilità delle intercettazioni per difetto di motivazione dei decreti autorizzativi è stata esclusa dai giudici con spiegazione dimostrativa di come gli stessi, nel rispetto del principio affermato dalle Sezioni Unite Penali con la sentenza n. 17 del 21/09/200, Primavera, contenessero, anche mediante un rinvio agli atti del procedimento, argomentazioni che davano pieno conto del titolo del reato, della legittimità del ricorso al mezzo di prova, della fonte degli elementi indiziali e della loro idoneità. Nè, per i giudici, la mancata trasmissione delle note di P.G. che corredavano i due decreti inviati ad integrazione dal P.M. appariva circostanza influente in quanto questi ultimi provvedimenti contenevano di per sè la sintetica illustrazione degli elementi essenziali di indagine sicché era possibile verificarne la ritualità.
Ugualmente, appare corretta la decisione dei giudici di non ritenere rilevante, ai fini di una eventuale inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, l'omesso deposito e la mancata trasmissione delle bobine o dei brogliacci di ascolto, essendo sufficienti in sede cautelare i verbali in forma riassuntiva della P.G. contenenti i risultati degli accertamenti effettuati.
Quanto poi alla questione relativa al mancato rispetto, nella fissazione dell'udienza di rinvio dell'01/6/2005, del termine a comparire di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8, si rileva che il detto termine è stato osservato con riferimento alla prima udienza del 30 maggio 2005, poi rinviata con OR depositata il 31 maggio con cui, in accoglimento dell'eccezione sollevata dalla difesa, era stata disposta l'acquisizione dei due decreti di intercettazione di cui sopra nonché della richiesta del P.M. di convalida del fermo, disponendo, altresì, la comunicazione del provvedimento al difensore al P.M., all'indagato. Si trattava, quindi, di un mero rinvio di udienza in ordine al quale non occorreva il rispetto del termine di cui all'art. 309 c.p.p., comma 8 detto, trattandosi di una prosecuzione della precedente udienza del 30 maggio. L'01/06/2005, poiché la composizione del collegio era in parte diversa, è stata disposta la rinnovazione della discussione. Nè ciò può fare ritenere, come vorrebbe il ricorrente, la prima udienza tamquam non esset.
Correttamente, poi, il Tribunale si è convinto che nessuna conseguenza poteva derivare dal fatto che i decreti acquisiti non fossero stati messi a disposizione delle difesa entro i tre giorni dalla data di udienza, non essendo fissato alcun termine specifico per il deposito degli atti e dei documento acquisiti (cfr. Sez. 4^, Sent. 27961 dell'11/07/2001). Priva di pregio è anche la doglianza relativa all'inosservanza del termine per il deposito dell'OR . Al riguardo, va ricordato che la disposizione di cui al decimo comma dell'art. 309 c.p.p. secondo la quale l'OR che dispone la misura coercitiva perde immediatamente efficacia se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto, deve essere intesa nel senso che è necessario e sufficiente, perché non si produca l'automatico effetto caducatorio, che entro il decimo giorno dalla ricezione degli atti il tribunale abbia deliberato in merito alla richiesta al deposito del dispositivo. Mediante tale deposito, infatti, si rende certo, per gli interessati, che la decisione è intervenuta nel termine e si rende, altresì, possibile l'adozione degli eventuali conseguenti provvedimenti. La motivazione dell'OR di riesame, in applicazione della norma generale sul procedimento camerale di cui all'art. 128 c.p.p., può essere depositata, senza influenza alcuna sull'efficacia della misura, nel termine ordinatorio dei cinque giorni successivi alla deliberazione predetta (Sez. U. Sent. 7 del 03/07/1996, Moni). Nella specie, il dispositivo è stato depositato l'01/06/2005, entro dieci giorni dalla iniziale ricezione degli atti avvenuta il 24 giugno e l'OR è stata depositata il 7 giugno, con un ritardo del tutto insignificante, oltre che irrilevante.
Quanto, infine, all'ultima doglianza, i giudici hanno ravvisato a carico del ricorrente i gravi indizi di colpevolezza sulla base delle intercettazioni telefoniche compiute che dimostravano il coinvolgimento dell'indagato nelle due importazioni di eroina eseguite da RI CO e da HI SO e facevano apparire SH LI quale mandante dei trasporti e fornitore dello stupefacente sequestrato ai corrieri tanto da essere in attesa dell'arrivo dei carichi e da essersi mantenuto in continuo contatto telefonico con i complici.
L'indagato era il principale interlocutore di MI TU, pericoloso trafficante internazionale di droga, e di AI EL. Il MI si era visto il 14/08/2003 con l'indagato per accordarsi in ordine alla possibilità di lavorare insieme. Dopo tale incontro, SH LI aveva cercato di trovare un mezzo idoneo al trasporto della droga. Infatti, dal suo telefonino cellulare era state fatte da CO RI chiamate all'utenza di MA FA VI e di MA CA che poi avevano messo a disposizione un furgone dotato di doppio fondo.
Il MI si era interessato presso l'indagato della capienza del mezzo e della quantità di stupefacente che poteva contenere. Inoltre, erano stare intercettate telefonate tra SH LI e il EL in cui i due commentavano con preoccupazione il ritardo del corriere RI, e la mancanza di notizie, dovuti all'arresto di quest'ultimo, trovato con 40 panetti di eroina del peso complessivo di 21,500 Kg. lordi.
Per i giudici, l'indagato era coinvolto anche nell'episodio sub 2, come dimostrato sempre dalle intercettazioni telefoniche che avevano permesso di accertare che si era incontrato a Milano il 18 e il 19 settembre con MI TU che alloggiava nell'albergo Puccini insieme con AI EL e con GU HI e che aveva organizzato il trasporto della droga a Milano.
L'indagato, poi, il giorno in cui era stato consegnato lo stupefacente al corriere HI SO aveva avuto conversazioni con uso di linguaggio criptico con GU HI.
Dopo l'arresto del corriere, l'indagato aveva telefonato ad un collaboratore chiedendogli se avesse avuto notizie e, alla risposta negativa, lo aveva invitato a comprare i giornali. Il ricorrente indagato, quindi, aveva avuto continui contatti sia con AM TU, che HI SO aveva riconosciuto come la persona che lo aveva incaricato del trasporto e con cui si era incontrato, sia con GU HI e con AI EL, indicati dal corriere come coloro che accompagnavano il AM e che alloggiavano con lui presso l'Hotel Puccini.
Il Tribunale ha pure ritenuto che il ricorrente fosse dedito in maniera continuativa al traffico di droga in forma associata con altri soggetti, tra cui i citati MI e AI EL. Lo SH, per i giudici, faceva parte di uno stabile sodalizio criminoso finalizzato alla commissione di reati in materia di stupefacenti con funzioni di direzione e di coordinamento delle attività degli altri partecipanti, in quanto si occupava del reperimento dei corrieri e dei mezzi per il trasporto della droga nonché dello smercio di questa sul territorio milanese. Come si vede, il Tribunale ha individuato a carico del ricorrente un preciso e grave quadro indiziario, delineandolo all'esito di una valutazione degli elementi acquisiti, in particolare delle disposte intercettazioni e del significato da attribuire ai dialoghi captati.
L'apprezzamento compiuto, anche con riguardo alle considerazioni svolte per spiegare come mai l'utenza dello SH veniva usata pure dal EL e dall'RI, in quanto riservato ai giudici del merito e giustificato con argomentazioni congrue e logiche, sfugge al sindacato di legittimità.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di SH LI al pagamento delle spese processuali.
Copia del provvedimento va trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario in cui il ricorrente si trova ristretto perché provveda a quanto stabilito dal D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, art. 94, comma 1 bis, come modificato dalla L. n. 332 del 1995, art. 23.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Dispone, inoltre, che copia del presente provvedimento sia trasmesso al Direttore dell'Istituto Penitenziario di competenza perché provveda a quanto stabilito nella L. 8 agosto 1995 n. 332, art. 23, comma 1 bis. Così deciso in Roma, il 8 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2006