Sentenza 9 febbraio 2016
Massime • 1
Non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato, che, condannato per lesioni personali lievissime, ex art. 582, comma secondo, cod. pen., deduca - nell'ipotesi di reato aggravato dall'utilizzo di un'arma impropria - l'incompetenza per materia del giudice di pace, in quanto, in tal caso, l'accoglimento del motivo di ricorso, comportando la riqualificazione del fatto in termini più gravi, non determinerebbe per il ricorrente una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/02/2016, n. 18849 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18849 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2016 |
Testo completo
18849 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 09/02/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Presidente - N.190/2016- - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. LUCIA LA POSTA - Consigliere -N. 44851/2015 Dott. FILIPPO CASA PALMA TALERICO - Consigliere - Dott. - Rel. Consigliere - Dott. ANTONIO CAIRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AN TO N. IL 29/03/1945 avverso la sentenza n. 36/2014 TRIBUNALE di SALERNO, del 08/05/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 09/02/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONIO CAIRO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Udito, per la parte civile, l'Avv Udit i difensor Avv. hig Uditi: - il Pubblico Ministero, in persona del dott. GI Orsi, sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte, il quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
Mil difensore della costituita parti civile, avvocato Giuseppe Della Monica che ha depositato nota e conclusioni scritte;
· il difensore dell'imputato avvocato Maurizio Elio De Feo che si è riportato ai motivi di ricorso ed ha chiesto annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
RITENUTO IN FATTO 1. Il Tribunale di Salerno in composizione monocratica l'8-5-2015, adito in funzione di giudice d'appello, confermava la sentenza emessa il 16-6-2010 dal Giudice di pace di Salerno, con cui SI SA era stato condannato alla pena di giustizia, per i reati di ingiuria, minaccia e lesioni, oltre statuizioni civili. Osservava il Tribunale che il Giudice di pace aveva ricostruito i fatti accaduti il 16-9-2008 sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa e dai testi FI GI ed SO, oltre che del referto medico in pari data. La persona offesa era attendibile e nello scrutinio delle sue dichiarazioni non si sarebbe dovuto applicare lo statuto di cui all'art 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen. L'esame della parte lesa all'udienza 28.1.2010, nonostante la costituzione di parte civile, era stato lineare, analitico ed esaustivo. I testi escussi avevano riferito che stavano eseguendo una canaletta davanti al box dell'imputato. Costui era sopraggiunto ed aveva minacciato ed ingiuriato il TT. Lo aveva, dunque, colpito lanciando due sedie appoggiate al muro. Ritenuta la sussistenza dei fatti era stata confermata al decisione di primo grado.
2. Ricorre per cassazione SI SA, a mezzo del difensore di fiducia e deduce diversi motivi di doglianza.
2.1. Con il primo motivo lamenta la violazione della regola di competenza attribuita al Giudice di pace. Nella specie il reato di lesioni era stato commesso lanciando una sedia e, dunque, utilizzando un oggetto che per circostanze di tempo e luogo era da ritenere arma impropria. Era un'incompetenza per materia rilevabile in ogni stato e grado del processo.
2.2. Con il secondo motivo si duole dell'illogicità della ricostruzione in fatto. La condotta del SI era da recuperare all'art 52 cod. pen. L'imputato era intervenuto a tutela di un suo diritto e poiché era stata intrapresa un'opera nei pressi del garage di proprietà senza darne comunicazione.
2.3. Con il terzo motivo si lamenta la violazione dell'art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. per mancato riconoscimento dell'attenuante della provocazione. La condotta posta in essere ne integrava tutti gli estremi.
2.4. Con il quarto motivo si assume la violazione dell'art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art 582 cod. pen. Si obietta come, in definitiva, non fosse dimostrato che, per il colpo involontario, determinato dalla sedia, si era prodotta la lesione al TT. OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso è essenzialmente in fatto e va dichiarato inammissibile, perché proposto fuori dei casi previsti dalla legge. Unica precisazione afferisce il reato di lis cui al capo a), che va escluso, risultando sottratto all'intervento penale, in ragione di ius superveniens.
1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile per carenza di interesse ad impugnare. Questa Corte ha avuto modo di affermare il principio per cui non sussiste l'interesse ad impugnare dell'imputato che, condannato per lesioni personali lievi, ex art. 582 cod. pen., deduca l'incompetenza per materia del giudice di pace. In questo caso, infatti, l'accoglimento del motivo di ricorso, comporterebbe la riqualificazione del fatto in termini più gravi (da lesioni lievi in lesioni comuni) non concretizzando per il ricorrente stesso una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento impugnato (Sez 5, sentenza n. 7064 del 21/12/2010 Ud. (dep. 23/02/2011) Rv. 249947). Ciò posto deve ribadirsi che è ravvisabile un interesse all'impugnazione, in generale, solo allorché il gravame sia in concreto idoneo a determinare per il ricorrente, con l'eliminazione del provvedimento impugnato, una situazione pratica più vantaggiosa di quella realizzata dal provvedimento stesso (Sez. 3, n. 24272 del 24.3.2010, Abagnale, Rv. 247685; Sez. 5, n. 27917 del 6.5.2009, Merlo, Rv. 244207). La conclusione è valida anche laddove l'esattezza della decisione riguardi la qualificazione giuridica del fatto ai fini della determinazione della competenza per materia (in tal senso Sez. 1, n. 6212 del 5.4.1994, imp. Marano, Rv. 198663).
2. Il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, oltre all'intrinseca genericità ed aspecificità, rimettono valutazioni essenzialmente in fatto, tese a rielaborare il risultato della prova, prerogativa del giudice di merito ed attività inammissibile in sede di legittimità. Ciò vale sia per la doglianza relativa all'illogicità della ricostruzione in fatto, che pretenderebbe una rivalutazione per inferirne il recupero all'esimente dell'art 52 cod. pen., sia per quella che pretenderebbe un nuovo scrutinio del risultato di merito, in funzione del riconoscimento della circostanza attenuante della provocazione. Contrariamente, le decisioni di primo e secondo grado indicano il percorso logico-giuridico seguito e sono immuni dai vizi denunciati. Il quarto motivo di doglianza, al pari, chiama la Corte ad una rivalutazione della dinamica causale lesiva, pretendendo un giudizio in fatto, su una condotta che, per un verso, assume involontaria e, per altro, in relazione alla quale articola una doglianza di estrema genericità, che incorre nel medesimo sbarramento già enucleato.
2.1. Non ricorre, alla luce di quanto premesso, il vizio della motivazione. Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espresse dal ricorrente, benché prospettati come vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. 3 his 3. Unica precisazione da operare riguarda il capo a) della rubrica relativo al fatto di ingiuria (art. 594 cod. pen.) che risulta abrogato per effetto dell'art 1 comma 1 lett c) del D. L.vo 15 gennaio 2016 n. 7 (in G.U. nr. 17 del 22 gennaio 2016, entrato in vigore il 6 febbraio 2016). L'intervenuta abolitio criminis impone annullamento senza rinvio della sentenza impugnata relativamente al capo a), perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Segue la rideterminazione della pena inflitta che va fissata in quella di euro 650 di multa. La determinazione è possibile in questa sede evidenziandosi logicamente un criterio d'aumento paritario, operato per ciascun fatto avvinto dalla continuazione. Sulla pena di euro 600 di multa, infatti, determinata previa riduzione per le circostanze attenuanti generiche, è stato operato l'aumento per i due fatti-reato in continuazione. Deriva che va detratto l'aumento di euro 50 di multa dalla pena finale inflitta. Segue la condanna alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile per il presente grado di giudizio come in dispositivo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato e per l'effetto ridetermina la pena in euro 650 di multa. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Condanna l'imputato alla rifusione delle spese processuali sopportate nel giudizio dalla parte civile TT GO che liquida in euro 3000 oltre accessori di legge. Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2016 Il Consigliere estensore Il Presidente 1 Вошто Francesco Maria Silvio Bonito Antonio Ca V 2 DEPOSITATA IN CANCELLERIA -5 MAG 2016 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA