Sentenza 1 luglio 2015
Massime • 1
La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.
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- 2. Ritrattazione (art. 376 c.p.)Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2022
La ritrattazione (art. 376 c.p.) è disciplinata nel libro secondo del codice penale – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria. Indice: Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio civile Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio penale La norma in commento disciplina una causa di non punibilità. Giova ricordare, per motivi legati all'esposizione, che l'articolo de quo è il frutto di diversi interventi legislativi susseguitesi nel corso tempo, sulla base della sensibilità, nel reprimere i reati, del legislatore di turno (L. 356/1992, L. 397/2000, L. 94/2009, L. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 34002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34002 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio - Presidente - del 01/07/2015
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 976
Dott. DI STEFANO P. - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 15285/2015
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
LL AE n. 20/1/1964;
avverso la sentenza 381/2011 del 1/10/2014 della CORTE DI APPELLO DI GENOVA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita la relazione fatta dal Consigliere PIERLUIGI DI STEFANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ROBERTO ANIELLO che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte di Appello di Genova con sentenza del 1/10/2014 rigettava l'impugnazione di TO AF, confermandone la responsabilità per il reato di falsa testimonianza, e, in accoglimento dell'appello del procuratore generale, escludeva l'applicabilità delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, per essere inconferenti gli elementi sulle quali sui quali erano basate;
Il difensore ha presentato ricorso nell'interesse di TO AF deducendo con primo motivo il vizio di motivazione per essere stata esclusa la applicabilità della causa di non punibilità della ritrattazione e con secondo motivo il vizio di motivazione per la mancata applicazione delle attenuanti generiche. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo, il tema proposto è stato risolto in diritto da questa Corte come segue: La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore, diretto a sollecitarla per neutralizzare gli effetti del falso, lesivi dell'interesse alla realizzazione del giusto processo. (V. Corte cost, 9 dicembre 1982 n. 206; 22 dicembre 1982 n. 228; 16 ottobre 2000 n. 424; 14 giugno 2002 n. 244) (Sez. U, n. 37503 del 30/10/2002 - dep. 07/11/2002, P.G.in proc. Vanone, Rv. 222346). La questione, quindi, verte sull'essere congrua la motivazione con la quale la Corte di Appello ha ritenuto inadeguata la prova offerta dalla difesa per dimostrare che il ricorrente, quale istigatore, avesse concordato la ritrattazione.
Va quindi considerato che non è manifestamente illogica, in modo da poter essere sindacata in sede di legittimità, la valutazione della inadeguatezza della semplice dichiarazione del medesimo imputato intervenuta, peraltro, tardivamente, ovvero soltanto in corso di giudizio di appello.
il secondo motivo è inammissibile perché, a fronte della chiara indicazione in sentenza delle ragioni per cui non si ravvisano elementi concreti per applicare le attenuanti generiche, dovendo escludere che le possano giustificare le ragioni ritenute dal primo giudice, e dovendosi tenere conto dei precedenti penali, il ricorso invoca valutazioni in fatto non di competenza del giudice di legittimità.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 luglio 2015. Depositato in Cancelleria il 3 agosto 2015