Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 34002
CASS
Sentenza 1 luglio 2015

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Massime1

La causa sopravvenuta di esclusione della punibilità prevista dall'art. 376 cod. pen. in favore di chi, avendo reso falsa testimonianza, l'abbia ritrattata, ha natura soggettiva e, come tale, non opera nei confronti dell'istigatore, concorrente nel reato di cui all'art. 372 cod. pen., salvo che la ritrattazione sia il risultato del comportamento attivo dell'istigatore.

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  • 2Ritrattazione (art. 376 c.p.)
    Avvocato Rosario Bello · https://www.diritto.it/ · 24 marzo 2022

    La ritrattazione (art. 376 c.p.) è disciplinata nel libro secondo del codice penale – Dei delitti in particolare – Titolo III – Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia – Capo I – Dei delitti contro l'attività giudiziaria. Indice: Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio civile Ritrattazione di falsità intervenuta nel giudizio penale La norma in commento disciplina una causa di non punibilità. Giova ricordare, per motivi legati all'esposizione, che l'articolo de quo è il frutto di diversi interventi legislativi susseguitesi nel corso tempo, sulla base della sensibilità, nel reprimere i reati, del legislatore di turno (L. 356/1992, L. 397/2000, L. 94/2009, L. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 01/07/2015, n. 34002
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 34002
Data del deposito : 1 luglio 2015

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