Sentenza 14 gennaio 2002
Massime • 1
Gli scritti degli allievi di una scuola di specializzazione su una testata di laboratorio edita dalla stessa scuola, pur se formalmente retribuiti e quand'anche la pubblicazione non sia priva dei requisiti richiesti dalla legge sulla stampa, non integrano lo svolgimento di attività pubblicistica e non costituiscono dunque titolo idoneo ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti per gli effetti di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 14/01/2002, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente -
Dott. Ernesto LUPO - Consigliere -
Dott. Michele VARRONE - Consigliere -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Alfonso AMATUCCI - Rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI, in persona del Presidente p.t. dott. Mario Petrina, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PREFETTI 17, presso lo studio dell'avvocato ANTONIO PANDISCIA, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IN NN, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PISANELLI 40, presso lo studio dell'avvocato BRUNO BISCOTTO che unitamente all'Avvocato LUCIA SCOGNAMIGLIO, la difendono, giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché
contro
CONS REGIONALE DELL'ORDINE DEI GIORNALISTI DELLA TOSCANA, PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI FIRENZE;
- intimati -
avverso la sentenza n. 1357/2000 della Corte d'Appello di FIRENZE, prima sezione civile, emessa il 7/7/2000, depositata il 20/7/2000;
RG.728/2000, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/10/2001 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
udito l'Avvocato ANTONIO PANDISCIA;
udito l'Avvocato BRUNO BISCOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con deliberazione del 30.6.1997 il consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti della Toscana respinse la domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti di NA AC. L'interessata se ne dolse dapprima innanzi al consiglio nazionale dell'ordine e poi, non avendo il consiglio nazionale tempestivamente deciso, innanzi al tribunale di Firenze, che rigettò il ricorso con sentenza dell'8.3.99 sul rilievo che la rivista "LU MA, con la quale la ricorrente aveva collaborato quale iscritta alla scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione di massa, costituiva una testata-laboratorio interna all'università LU e non poteva essere considerata una pubblicazione periodica per gli effetti perseguiti dalla ricorrente. Ciò in ragione della restrizione della possibilità di accesso alla pubblicazione, consentita solo agli iscritti alla scuola di specializzazione, che versavano un corrispettivo per la frequenza. Con deliberazione del 16-17/3/1999 anche il consiglio nazionale rigettò il ricorso.
2. La sentenza fu gravata da appello della AC, che addusse il difetto della motivazione della sentenza per aver negato la natura di periodico alla testata "LUMA sulla base di un criterio - la esclusività dell'accesso - ignorato dalla legge. Resistette all'impugnazione il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti, sostenendo tra l'altro che la pubblicazione, inserita nel contesto di una scuola di giornalismo, riveste i caratteri di un organo-laboratorio piuttosto che di un periodico diretto ad assolvere quella funzione informativa e comunicativa necessaria affinché si possa ritenere giornalistica l'attività di chi redige gli articoli.
Con sentenza n. 1357 del 2000 la corte d'appello di Firenze ha accolto il gravame, ordinando l'iscrizione della dott.ssa AC nell'elenco dei pubblicisti.
Ha rilevato la corte territoriale che, quand'anche la pubblicazione avesse costituito "un abile escamotage" della scuola volto a garantire in ogni modo ai propri allievi uno sbocco professionale, le non vietate ragioni interne della scelta non venivano comunque in rilievo, dovendosi invece aver riguardo alla sussistenza, in capo alla testata, delle caratteristiche dell'organo di informazione. Ha osservato che il prevalente scopo didattico-formativo ben potesse coincidere con quello informativo, (sia in una direzione interna, sia in direzione esterna latamente divulgativa); che nulla impediva alla testata di farsi portatrice di messaggi culturali e scientifici;
che, in definitiva, l'attività giornalistica va identificata oggettivamente, come attività di divulgazione di idee, indipendentemente dalle motivazioni e dalle finalità che spingono a divulgarle. Ha dunque ritenuto che, in presenza dei requisiti formali (come l'iscrizione della testata nell'apposito registro presso il tribunale) e della percezione da parte degli studenti collaboratori di un regolare stipendio (non incompatibile con il pagamento contemporaneo di una retta di frequenza), non era stata sollecitata l'indagine sulla reale natura dell'attività in questione ("se il giornale viene letto e da chi;
se, insomma, si tratta di una rivista o di una sceneggiata"), sicché nulla autorizzava a dubitare che gli articoli pubblicati dalla ricorrente costituissero attività di partecipazione alla compilazione di un particolare prodotto della manifestazione del pensiero attraverso la stampa periodica, "la cui specificità sta nella particolare sintesi tra la manifestazione del pensiero e la funzione informativa", secondo quanto statuito dalla corte di cassazione con sentenza n. 4840 del 1996.
3. Avverso detta sentenza ricorre per cassazione il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti affidandosi a due motivi, illustrati anche da memoria, cui resiste con controricorso NA AC.
Non hanno svolto attività difensiva gli altri intimati consiglio regionale dell'ordine dei giornalisti della Toscana e procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello di Firenze. MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (recante "ordinamento della professione di giornalista") e 34 del d.P.R. 4 febbraio 1965, n. 115 (regolamento d'esecuzione), nonché insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la corte correttamente statuito sulla natura della rivista, l'assoluta assenza del cui carattere divulgativo - essenziale, ai fini contemplati dalla norma, di iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti -avrebbe dovuto senz'altro conseguire alla riconosciuta finalità didattica o formativa della testata "LU MA, considerata "perfino essenziale per l'utilità stessa della rivista".
Inoltre, la presenza di ulteriori elementi quali l'apertura della rivista agli apporti dei soli studenti del corso e la fruizione della stessa da parte del solo ambiente studentesco, e, correlativamente, l'assenza di indici rivelatori del suo carattere divulgativo, quali la diffusione attraverso le edicole o altri punti di distribuzione e la collocazione in maniera stabile e proficua sul mercato editoriale, avrebbero dovuto indurre, sotto il profilo della consequenzialità logica, a conclusioni opposte a quelle raggiunte. Sostiene ancora il ricorrente ordine nazionale dei giornalisti che, secondo la giurisprudenza di legittimità, risulta essenziale nell'individuazione dell'attività giornalistica la funzione informativa e comunicativa della pubblica opinione tramite la diffusione di notizie e la trattazione di temi di attualità (Cass., n. 4840/96), essendo l'attività stessa diretta a comunicare ad una massa indifferenziata di utenti idee, convinzioni o nozioni (Cass., nn. 625/82, 330/86 e 1827/98). Afferma, conclusivamente, che correttamente i tribunali di Firenze e di Roma avevano svolto considerazioni di segno radicalmente diverso laddove avevano posto in risalto come, essendo consentito solo agli allievi del corso di specializzazione pubblicare su "LU MA, "questi ultimi si trovino in posizione privilegiata rispetto a qualunque altro aspirante pubblicista che, invece, in concorrenza con altri, pubblica i suoi articoli in comuni periodici;
e ciò con ovvie conseguenze anche sulla qualità dell'opera prestata".
Il ricorrente si duole ancora che la corte territoriale non abbia correttamente interpretato l'art. 35 della legge professionale neppure sotto il diverso profilo della retribuzione che gli aspiranti pubblicisti devono aver percepito per le proprie prestazioni;
retribuzione che deve essere tale da configurare un reale corrispettivo, da valutarsi alla luce dei parametri posti dall'art. 2233 c.c., che rimette alle tariffe professionali l'entità del compenso, pur se ridotto del 25% per gli aspiranti pubblicisti;
mentre nella specie le somme asseritamente percepite si concretavano in null'altro che in un parziale rimborso delle rette universitarie versate.
2. Col secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 2444 c.c., nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Si duole il ricorrente che la corte d'appello, dopo aver attestato un aggiramento del disposto dell'art. 35 della legge professionale citata, volta che la retribuzione che la scuola asserisce di aver corrisposto è solo uno sconto sulla retta dovuta dagli studenti, abbia inquadrato la fattispecie contrattuale posta in essere tra la LU e gli allievi nell'ambito di applicazione dell'art. 1322 c.c., ritenendola un'estrinsecazione dell'autonomia privata delle parti, anziché dichiarare il contratto nullo ai sensi dell'art. 1344 perché stipulato in frode alla legge. La quale appunto prevede come conditio sine qua non dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti la prova di aver svolto continuativamente la propria opera retribuita per almeno due anni.
3. Obietta la controricorrente che le argomentazioni svolte in ricorso sono sostanzialmente volte ad indurre il giudice di legittimità ad un'inammissibile rivalutazione dei fatti posti dal giudice di merito a fondamento della decisione;
nega ogni contraddittorietà dell'impianto argomentativo della sentenza;
sostiene che l'art. 35 della legge n. 69 del 1963 è stato correttamente interpretato, giacché nei confronti dell'aspirante pubblicista, che reclama il riconoscimento ex post della qualifica professionale già posseduta in via di fatto, la legge conferisce esclusivamente il compito di effettuare una verifica in via formale, ossia che quegli abbia continuativamente svolto per almeno due anni attività giornalistica retribuita.
Gli indici rivelatori di tali caratteristiche - continua la controricorrente - non sono contemplati dalla norma in esame, ma vanno individuati in via interpretativa, esclusa ogni vincolatività delle indicazioni del consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti sul numero minimo degli articoli da pubblicare nel biennio e sulla congruità della retribuzione. Sicché l'indagine deve coinvolgere la natura dell'attività giornalistica svolta dal singolo aspirante, che, in caso di esito positivo, rende del tutto superfluo, perché assorbito, ogni ulteriore esame in ordine all'idoneità del periodico per il tramite del quale essa è svolta. Nega poi che la natura di organo di informazione vada riconosciuta solo allorché la funzione informativa e comunicativa sia rivolta ad una massa indifferenziata di utenti, giacché la sentenza che lo afferma (Cass., n. 1827 del 1998) concerne tutt'altra materia ed è stata dunque impropriamente richiamata dall'ordine ricorrente, mentre nelle altre pronunce si fa sempre riferimento ad una massa "differenziata" di utenti. Afferma che, comunque, nella fase di merito era stata documentalmente provata la quantità di copie pubblicate da "LU MA ( 25.000 all'anno) e la copertura nazionale della distribuzione e che la sentenza aveva ineccepibilmente posto in luce come sia la sentenza di primo grado che l'ordine dei giornalisti avevano riconosciuto il carattere giornalistico della pubblicazione.
Quanto alla natura onerosa dell'attività professionale svolta dalla dott.ssa AC, si rileva nel controricorso che, a parte la non vincolatività della tariffa, il tariffario del 1996 (col quale il compenso corrisposto non collimerebbe) era stato introdotto in corso di rapporto e che i compensi, già in linea con la precedente tariffa, erano stati successivamente integrati al nuovo minimo. Il ricorrente aveva inoltre errato nel ritenere che essi non dovessero essere inferiori "del" 25% previsto per le prestazioni professionali autonome dei giornalisti, giacché il consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti aveva stabilito nel 1995 che essi non dovessero essere inferiori "al"25%.
In ordine al secondo motivo di ricorso, la controricorrente recisamente nega la ricorrenza dei presupposti del negozio in frode alla legge e comunque prospetta l'inammissibilità dell'eccezione di nullità del contratto ex art. 1344 c.c., siccome per la prima volta sollevata in sede di legittimità.
4. Il primo motivo è fondato.
Va preliminarmente chiarito che, erroneamente menzionando Cass., n. 1827/1998, il ricorrente ha inteso in realtà richiamare la sentenza 20.2.1995, n. 1827, la quale effettivamente reca una definizione dell'attività giornalistica.
Va altresì spiegato che, nel definire il lavoro giornalistico, Cass. 9 febbraio 1982, n. 625 fece riferimento (a pagina 10 della sentenza) all'esigenza che la comunicazione fosse diretta ad una massa "indifferenziata" di utenti. Per un evidente errore di trascrizione, la massima ufficiale reca invece il termine "differenziata", pedissequamente riportato da Cass., n. 330 del 1986, peraltro pienamente allineatasi all'effettivo principio di diritto enunciato dalla prima sentenza. Non è dunque revocabile in dubbio, al di là degli illustrati incidenti trascrittivi, che la giurisprudenza di legittimità (ovviamente) non ritiene che l'attività giornalistica si qualifichi in ragione della determinatezza dei destinatari dell'informazione, ma ha all'opposto sempre statuito che la funzione informativa debba esplicarsi verso una platea indifferenziata di lettori o di ascoltatori (si veda anche, in tal senso, Cass., n. 5665 del 1979). La potenziale indeterminazione dei destinatari dell'informazione vale anche a connotare come essenziale la funzione informativa e divulgativa della stampa periodica, volta alla formazione della pubblica opinione, costituente presupposto di ogni ordinamento democratico (benché i concetti di massa indifferenziata di utenti, di pubblica opinione, di comunicazione di massa, vadano intesi - come osserva la controricorrente - in senso relativo, ossia in relazione alla natura e funzione che ciascun editore assegna alla propria testata, sicché la maggiore o minore ampiezza della platea dei lettori e la specialità del tipo di pubblicazione non possono costituire indice di valutazione sull'effettivo carattere giornalistico dell'attività di cui la pubblicazione è espressione). Ora, è ben vero che - come afferma la sentenza gravata - i motivi di ordine politico, religioso, economico, sportivo (e, va aggiunto, culturale, educativo o didattico) che possono essere all'origine di qualsiasi periodico in circolazione non hanno rilievo ai fini della "funzione giornalistica". Così come sono del tutto irrilevanti le ragioni che determinino chicchessia a scrivere su un giornale o su una rivista. Ma non è condivisibile l'opinione che la funzione formativa "interna", se prevalente o perfino essenziale per l'utilità stessa della rivista - come riconosciuto dalla sentenza impugnata -, sia compatibile con la qualificazione di giornalistica di un'attività per la quale l'effetto informativo e divulgativo esterno si presenti come secondario ed ulteriore rispetto alla diversa, primaria e preminente funzione formativa;
e costituisca, inoltre, un semplice possibile effetto, integrante concetto assai più riduttivo di quello di funzione.
Ciò al di là del rilievo che la formazione degli studenti in una scuola non richiede affatto che si dia luogo ad una effettiva pubblicazione, posto che è a quella logicamente antecedente e da quella del tutto autonoma. Sicché, esclusa la preminente ed essenziale funzione informativa, non potrebbe cogliersi altra autentica funzione che quella elusiva evocata dal ricorrente consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
Nella specie è incontestato che "LU MA è definita dallo stesso editore (l'università LU) come "testata di laboratorio della scuola di specializzazione in giornalismo e comunicazione d'impresa". Sicché è palese la funzione formativa degli autori delle pubblicazioni piuttosto che informativa dei loro destinatari: i primi discenti, e dunque per definizione ancora privi, secondo il loro stesso giudizio, della professionalità che mirano invece ad acquisire;
i secondi (correttamente) resi edotti della reale natura del periodico, costituito esclusivamente dagli scritti di chi sta apprendendo a comunicare e ad informare, a porsi come "mediatore intellettuale tra il fatto e la conoscenza di esso", a "confezionare il messaggio con apporto soggettivo ed inventivo" (Cass., n. 1827 del 1995); in una parola, da chi sta studiando per imparare a svolgere attività giornalistica.
Ebbene, se si considera che l'aspirante pubblicista, mediante la richiesta di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti di cui all'art. 35 della legge n. 69 del 1963, reclama in realtà il riconoscimento ex post della professionalità già acquisita e già posseduta in via di fatto (non anche della qualifica professionale - come afferma la controricorrente - giacché la qualifica consegue all'iscrizione, che ha effetto costitutivo di un status) si coglie immediatamente la discrasia cui darebbe luogo il riconoscimento formale di una professionalità già posseduta in via di fatto sulla base di scritti redatti da chi proprio di quella professionalità si dichiara implicitamente, ma inequivocamente, privo.
Sarebbe del resto paradossale il conseguimento di una qualifica sulla scorta di pubblicazioni effettuate su una testata di laboratorio (di una scuola) che, tuttavia, appunto in quanto tale, non potrebbe più ospitare pubblicazioni dello stesso soggetto una volta che egli la qualifica avesse conseguito (così cessando di essere un studente), posto che ciò equivarrebbe a considerare elemento rivelatore della professionalità un fatto non suscettibile di essere reiterato da chi abbia acquisito la qualifica professionale sulla base di quello stesso fatto.
Le norme che vengono in considerazione (artt. 35, l. 3.2.1963, n. 69 e 34, d.P.R. 4.2.1965, n. 115), richiedendo che l'aspirante all'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti documenti l'effettivo svolgimento di attività giornalistica regolarmente retribuita nell'ultimo biennio, ha riguardo invece allo stesso tipo di attività che il pubblicista sarà poi abilitato a svolgere professionalmente (anche se non in via esclusiva, come accade per i giornalisti professionisti), in tal modo avvalendosi di una sorta di prova indiretta di acquisita professionalità, attestata oltre che dall'impegno dell'aspirante, anche dall'apprezzamento della sua opera da parte dell'editore (o degli editori), a sua volta dimostrato dalla regolare retribuzione da quello (o da quelli) corrisposta per l'attività svolta dall'aspirante. La legge fa ricorso, insomma, assumendolo come parametro di riferimento, al (fisiologico) dato di comune di esperienza secondo il quale chi viene regolarmente retribuito per un biennio per gli scritti che il quotidiano o il periodico pubblica, evidentemente offre un'utilitas che dimostra ad un tempo la convenienza dell'editore e l'apprezzamento dei lettori e, dunque, in definitiva, la sua capacità.
Il caso in esame - secondo quanto è stato accertato in fatto - è connotato da pubblicazioni già preventivamente programmate su una testata edita dalla scuola, nel contesto di un corso di specializzazione a pagamento nel quale l'editore (università) percepisce dall'allievo molto più di quanto gli versi per gli articoli pubblicati, sicché l'utilitas economica dell'editore per un verso deriva dall'importo della retta di frequenza al netto di quanto versato all'allievo e non anche dagli effetti della diffusione, per altro verso, non attesta in alcun modo l'apprezzamento suo e dei lettori per la qualità della pubblicazione, e dunque la capacità dell'allievo.
Non sussistono dunque i presupposti come sopra individuati per la qualificazione come giornalistica della attività che viene nella specie in considerazione, in quanto non conforme al modello legale assunto come necessario dal legislatore ai fini dell'iscrizione all'albo dei giornalisti pubblicisti.
Nè può attribuirsi rilievo di sorta alla circostanza, erroneamente valorizzata dalla sentenza gravata, che la testata non fosse priva dei richiesti requisiti formali, fra i quali l'iscrizione nell'apposito registro presso il tribunale. Le iscrizioni e le annotazioni di cui agli artt. 5 e 6 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 costituiscono, invero, i presupposti formali della legittimità
della pubblicazione di qualunque giornale o periodico, ma non implicano alcun giudizio (Cass., n. 9288 del 1994) e non incidono in alcun modo sulla qualificazione sostanziale dell'attività effettivamente svolta da chi vi collabora ai diversi fini di cui alla legge n. 69 del 1963 e del d.P.R. n. 115 del 1964. Deve conclusivamente ritenersi che gli scritti degli allievi di una scuola di specializzazione su una testata di laboratorio edita dalla stessa scuola, pur se formalmente retribuiti e quand'anche la pubblicazione non sia priva dei requisiti richiesti dalla legge sulla stampa, non integrano lo svolgimento di attività pubblicistica e non costituiscono dunque titolo idoneo ai fini dell'iscrizione nell'elenco dei pubblicisti per gli effetti di cui all'art. 35 della legge 3 febbraio 1963, n. 69.
La sentenza gravata si è discostata da tale principio e va dunque cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere inoltre decisa nel merito ai sensi dell'art. 384 c.p.c. col rigetto del ricorso di NA AC avverso la delibera con la quale era stata respinta la sua domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti.
5. Il secondo motivo di ricorso resta assorbito.
Si ravvisano giusti motivi, in relazione alla novità della questione, per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
la corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso di NA AC avverso la delibera del consiglio dell'ordine dei giornalisti della Toscana reiettiva della sua domanda di iscrizione nell'elenco dei pubblicisti;
compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio. Roma, 29 ottobre 2001.
Depositato in cancelleria il 14 gennaio 2002