Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1988, n. 9268
CASS
Sentenza 24 giugno 1988

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La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (nella specie è stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1988, n. 9268
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 9268
    Data del deposito : 24 giugno 1988

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