Sentenza 24 giugno 1988
Massime • 1
La falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue originarie caratteristiche di struttura e di contenuto. (nella specie è stato ritenuto che una frase aggiunta al verbale di udienza civile, dopo che questo era stato definitivamente formato, integrava il reato di falsità materiale in atto pubblico, in quanto quella alterazione, ancorché diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale, nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione di documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 24/06/1988, n. 9268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9268 |
| Data del deposito : | 24 giugno 1988 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA Udienza pubblica del124/6/88 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PENALE SENTENZA SEZIONE
Composta dagli 111.mi Sigg.: N. 1031
Dott. Autocna Callars Presidente
1. Dott. Consigliere REGISTRO GENERALE
2. Marvalli Henia >> N. 32604/87
3.
»
DIRITTI DI
+.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da IO LA nato a [...] l'II
giugno 1940;
UFFICIO COPIE
Richieste op studio dal Sig.
Der diritti L. 3000
*** GEN 1999 LIERE
avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli in LIRE 2000
CANCELLERIA data 29 ottobre 1987;
AN478011
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr.N.MARVULLI;
☐ Mod. 82 Udito, per la parte civile, l'avv.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dr. ieri che ha concluso perit rigetts
Udit i difensore Barbette Alberts
-SVOLGIMENTO DEL PROCESSO-
CI LA era stato tratto a giudizio del Tribu
nale di Napoli per rispondere del reato previsto da-
gli artt.476-2° comma- e 482 C.P.,per aver falsifi-
cato il verbale relativo ad una causa civile pendente dinanzi al Pretore di Napoli.
Nel corso del procedimento si era accertato che gli -3-
eredi di tale RU ND, assistiti dall'avv.to
CI, avevano intimato sfratto per morosità a PI
UG e questi si era difeso sostenendo di aver corrispo-
sto il relativo canone al nuovo proprietario dell'appar-
tamento ed a conforto della sua tesi aveva esibito l'atto di vendita e la lettera con la quale il locatore lo informava dell'avvenuta cessione dell'immobile.
L'avv.to CI,intervenuto all'udienza dell'II luglio
1976, nell'impugnare la documentazione esibita dalla controparta, faceva "rilevare la diversità della firma quella del UG sulla pretesa scrittura di vendita apposta sulla pratesa comunicazione inviata da RU",
Ma, dopo la sottoscrizione del verbale dat parte del
Pretore, aggiungeva la frase: " the entrambe quelle scritture si disconoscono".
Il Tribunale, riconosciute all'imputate le attenuanti generiche, dichiarava il reato estinto per prescrizione e riconosceva la falsità del verbale, pronuncia che veniva confermata dalla Corte di Napoli.
Proponeva ricorso l'imputato e questa Corte con sen-
tenza del 25 giugno 1986 annullava la decisione impu gnata, rimettendo ad altra sezione della Corte di Napoli
l'esame della rilevanza del falso attribuito all'avy.Ciof-
fi,da valutarsi sulla base del contenuto complessivo delle dichiarazioni da lui rese a quella udienza, -4-
Il giudice di rinvio confermava la decisione del Tri-
bunale,rilevando che proprio dal contenuto complessivo delle dichiarazioni rese dall'imputato, così come ri sultavano verbalizzate, non si evidenziava,con certezza, che l'imputato avesse inteso disconoscere entrambi i documenti esibiti dalla controparte, sicchè
la falsificazione accertata era rilevante almeno ai limitati fini di dissipare ogni residuale dubbio sulla estensione del disconoscimento.
Avverso tale decisione l'imputato ricorre per cassa zione e ne denuncia la nullità per vizio di motiva-
zione.
„MOTIVI DELLA DECISIONE,
Osserva la Corta che il ricorso non può essere accol-
Il giudice di rinvio, nel riesaminare la vicenda alla luce dei criteri suggeriti da questa Corte, ha riconosciuto, e con esauriente motivazione, immune da vizi logici e giuridici,come l'apposizione su quel verbale, dopo la sua sottoscrizione da parte del giudice, di quella frase, lungi dall'essere irrilevante ai fini della interpretazione dell'atto,dissipava ogni possibile equivoco sulla estensione del mancato rico-
noscimento delle due scritture private prodotte in giudizio. -5-
Il contenuto complessivo di quel verbale, infatti, anche al più attento interprete della volontà del dichiarante,
avrebbe lasciato ampio margine ad alcune perplessità
nella individuazione del documento che veniva discono-
sciuto nelle forme di cui all'art.214-2° comma C.P.C
Si è considerato, in particolare, che la parte iniziale del verbale conteneva una frase di stile ("si impugna si contesta tutta la documentazione esibita"); expres sione che, a tutto concedere, lasciava prevedere come antrambi gli atti prodott in giudizio, tra lore str
tamente connessiý poi ser compresi in successiv più esplicita enunciazione di isconosci-
mentos senonchè l'imputato ineato soltanto tra i due docu- "diversi di menti in questions, omettend di indicare terza sci
ura autentica alla quale comparati,
tale successiva precisazione contraddicceva ella generale premessa comunque, non conferiva hiarezza nella individuazione dell'oggetto del discono-
coimento.
E siffatta valutazione, compiuta con corretti cri-
teri logici, è stata ampiamente motivata nella impugna-
ta sentenza, sicchè la proposta censura non è fondata.
Devesi peraltro ricordare che la falsità penalmente irrilevante è soltanto quella che non incide, in alcun -6-
modo, sull'esistenza, sull'efficacia e sul contenuto di un determinato atto e, pertanto, è ipotizzabile solo quando il documento conserva tutte le sue origi-
narie caratteristiche di struttura e di contenuto.
Nel caso in esame, invece, la frase aggiunta al ver-
bale, dopo che questo era stato definitivamente for-
mato, integra il reato contestato, in quanto quella alterazione, ancorchè diretta a ristabilire una verità effettuale confusamente espressa, rappresentava pur sempre una modifica della verità documentale,
nella parte in cui rendeva definitiva chiarezza sulla individuazione dei documenti che la parte interessata intendeva non riconoscere.
Si è, quindi, in presenza di un necessario espedien-
to al quale l'imputato fece ricorso nella soggettiva consapevolezza della sua necessità e tale consapevolez-
za, lungi dall'essere erronea, o comunque riferibile ad un esasperato zelo difensivo, rappresentava il risultato della oggettiva percezione della insuffi-
cienza di quel documento, così com'era stato formato,
ai fini della realizzazione del risultato al quale era destinato.
Avendo il giudice di rinvio correttamente adempiuto all'onere che gli era stato affidato, riesaminando l'episodio alla luce dei principi di diritto enuncia- -7-
ți da questa Corte, il ricorso va respinto e l'impu-
tato va condannato alle spese del giudizio ed al paga-
mento della somma di lire 500.000 in favore della
Cassa delle ammende.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricor rente alle spese del giudizio ed al pagamento della somma di lire 500.000 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, li 24 giugno 1988
IL CONSIGLIERE est.
Hillery IL PRESIDENTE
A
IL CANCELLERE
Depositata in Cancelleria Delfini dott. Renato
IL
15 SET. 1998
IL CANCELLIERE
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