Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3185
CASS
Sentenza 4 marzo 2003

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Il provvedimento analizzato è una sentenza emessa dalla Corte di Cassazione, presieduta dal Dott. Rafaele Corona, con la partecipazione di altri magistrati. Le parti in causa erano un coniuge e la sua consorte, che avevano proposto ricorso contro una sentenza della Corte d'Appello di Milano, la quale aveva dichiarato la risoluzione di un contratto preliminare di vendita per inadempimento. I ricorrenti sostenevano di avere diritto al trasferimento della proprietà dell'immobile, invocando la legittimazione della consorte in virtù della comunione legale. La controparte, invece, eccepiva il difetto di legittimazione e chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento.

Il giudice ha confermato il difetto di legittimazione della consorte, sottolineando che i diritti di credito derivanti da un contratto preliminare non rientrano nella comunione legale. Inoltre, ha ritenuto che l'inadempimento del promissario acquirente fosse grave, giustificando la risoluzione del contratto. Tuttavia, la Corte ha evidenziato carenze logiche nella motivazione della sentenza impugnata riguardo agli obblighi di cancellazione dell'ipoteca da parte della venditrice, ritenendo necessaria una nuova valutazione della controversia. La sentenza è stata quindi cassata e rinviata per un nuovo esame, con la possibilità di rivalutare i doveri di correttezza e buona fede tra le parti.

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Massime1

La buona fede nell'esecuzione del contratto si sostanzia, tra l'altro, in un generale obbligo di solidarietà che impone a ciascuna delle parti di agire in modo da preservare gli interessi dell'altra a prescindere tanto da specifici obblighi contrattuali, quanto dal dovere extracontrattuale del "neminem laedere", trovando tale impegno solidaristico il suo limite precipuo unicamente nell'interesse proprio del soggetto, tenuto, pertanto, al compimento di tutti gli atti giuridici e/o materiali che si rendano necessari alla salvaguardia dell'interesse della controparte nella misura in cui essi non comportino un apprezzabile sacrificio a suo carico (nell'affermare il principio di diritto che precede, la S.C. ha così cassato la decisione del giudice di merito che aveva escluso ogni violazione di obblighi, contrattuali e di comportamento secondo buona fede, nella mancata, tempestiva cancellazione ipotecaria da parte del promettente venditore di un immobile che tale cancellazione si era obbligato a compiere, con clausola inserita nel preliminare, "entro il rogito definitivo": la S.C. ha, difatti, rilevato come il predetto fosse a conoscenza della circostanza che il promissario acquirente, stipulato un contratto di mutuo con un istituto bancario al fine di adempiere alla sua residua obbligazione di versamento del prezzo, aveva condizionato il mutuo stesso, come da prassi, alla possibilità di iscrivere, per la banca, "prima ipoteca, o altra di pari effetti sull'immobile oggetto di compravendita", e come da ciò conseguire l'obbligo di esso promittente venditore, alla stregua del ricordato principio di buona fede nell'esecuzione del contratto - e salvo accertamento, demandato al giudice del rinvio, dell'eventuale, eccessiva gravosità di esso - di procedere tempestivamente alla cancellazione ipotecaria - in epoca, dunque, precedente il rogito - onde consentire la convenuta iscrizione alla banca mutuante).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 04/03/2003, n. 3185
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3185
Data del deposito : 4 marzo 2003

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