Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1363
CASS
Sentenza 18 febbraio 1999

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La comunione legale tra i coniugi cui all'art. 177 cod. civ. riguarda gli acquisti, cioè gli atti implicanti l'effettivo trasferimento della proprietà della "res" o la costituzione di diritti reali sulla medesima, non quindi i diritti di credito sorti dal contratto concluso da uno dei coniugi, i quali per la loro stessa natura relativa e personale, pur se strumentali rispetto all'acquisizione della "res", non sono suscettibili di cadere in comunione, con la conseguenza che, nel caso di contratto preliminare stipulato da uno solo dei coniugi, nessun diritto può accampare l'altro coniuge il quale non è neppure legittimato a proporre domanda di esecuzione specifica ex art. 2932 cod. civ..

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 18/02/1999, n. 1363
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1363
Data del deposito : 18 febbraio 1999

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